TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-05-02, n. 201705078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2017-05-02, n. 201705078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201705078
Data del deposito : 2 maggio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/05/2017

N. 05078/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02131/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2131 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
SEMITEC S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Orazio n. 3 presso lo studio dell’avv. G G che, unitamente agli avv.ti B B e L G del foro di Milano, la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Mordini presso lo studio dell’avv. M D che la rappresenta e difende nel presente giudizio

nei confronti di

- PROVINCIA DI TERNI, in persona del Presidente p.t. – non costituita in giudizio;
- COGEMA S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. – non costituita in giudizio;

per l'annullamento

dei seguenti atti:

a) provvedimento prot. n. AS/A/154 del 21/01/13 con cui RAI s.p.a. ha escluso la ricorrente dalla procedura negoziata ex art. 122 comma 7 d. lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali della ex falegnameria per nuove redazioni dello spettacolo “Un posto al sole”, ha escusso la cauzione provvisoria ed ha disposto la segnalazione all’AVCP;

b) nota prot. n. AS/A/00148 del 21/01/13 con cui il Rup ha proposto l’esclusione della ricorrente dalla gara;

c) tutti gli atti connessi tra cui le note del Settore politiche del lavoro della Provincia di Terni del 24/09/12 e del 03/12/12, la lettera d’invito (laddove disciplina l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’AVCP), la segnalazione all’AVCP, l’eventuale iscrizione nel casellario informatico, l’aggiudicazione provvisoria in favore di altro concorrente ed atti dell’eventuale subprocedimento di scorrimento della graduatoria;

d) aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della COGEMA s.r.l. e comunicata con nota prot. n. AS/A/863 del 10/04/13,

per la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto di appalto eventualmente stipulato

e per la condanna di RAI s.p.a. al risarcimento dei danni;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rai - Radio Televisione Italiana spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 marzo 2017 il dott. Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso spedito per la notifica a mezzo posta il 20/02/13 e depositato il 05/03/13 la Semitec s.r.l. ha impugnato il provvedimento prot. n. AS/A/154 del 21/01/13, con cui RAI s.p.a. ha escluso la ricorrente dalla procedura negoziata ex art. 122 comma 7 d. lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali della ex falegnameria per nuove redazioni dello spettacolo “Un posto al sole”, ha escusso la cauzione provvisoria ed ha disposto la segnalazione all’AVCP, la nota prot. n. AS/A/00148 del 21/01/13, con cui il Rup ha proposto l’esclusione della ricorrente dalla gara, tutti gli atti connessi tra cui le note del Settore politiche del lavoro della Provincia di Terni del 24/09/12 e del 03/12/12, la lettera d’invito (laddove disciplina l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità), la segnalazione all’AVCP, l’eventuale iscrizione nel casellario informatico, l’aggiudicazione provvisoria in favore di altro concorrente e gli atti dell’eventuale subprocedimento di scorrimento della graduatoria ed ha chiesto la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna della RAI s.p.a. al risarcimento dei danni.

La RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a., costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 15/03/13, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Con atto notificato in date 07/05/13 ed 08/05/13 e depositato il 20/05/13, la ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti l’aggiudicazione definitiva disposta nei confronti della COGEMA s.r.l. e comunicata con nota prot. n. AS/A/863 del 10/04/13.

All’udienza pubblica del 29 marzo 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

In via pregiudiziale il Tribunale ritiene di dovere esaminare l’eccezione, sollevata nella memoria difensiva depositata il 13 marzo 2017, con cui RAI s.p.a. ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’impugnazione e alla contestazione delle risultanze del certificato emesso dal centro per l’impiego di Terni in materia di adempimento degli obblighi assunzionali ex l. n. 68/99.

L’eccezione è infondata e deve essere respinta.

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con riferimento ad una controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’esclusione da una gara di appalto per mancanza del requisito della regolarità contributiva, ha affermato che “rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l'affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l'accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all'affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale” (A.P. n. 10/2016).

L’opzione ermeneutica in esame, motivata dal Giudice amministrativo di appello in riferimento al fatto che il durc viene in rilievo “non in via principale, ma in qualità di presupposto di legittimità di un provvedimento amministrativo adottato dalla stazione appaltante” e, sotto il profilo teleologico, in relazione all’esigenza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale, è pienamente condivisa da questa Tribunale e ritenuta estensibile, per identità di “ratio”, alla fattispecie oggetto di causa in cui viene in rilievo il sindacato sulla certificazione rilasciata dalla Provincia di Terni e rilevante ai fini della prova di uno dei requisiti richiesti dall’art. 38 d. lgs. n. 163/2006 per la partecipazione alla gara.

Nel merito il ricorso è infondato e deve essere respinto il che esime il Collegio dal valutare l’eccezione d’irricevibilità del gravame sollevata dalla RAI s.p.a. nella memoria di replica depositata il 17 marzo 2017.

La ricorrente Semitec s.r.l., già Enicom Service s.r.l. (avente P.IVA n. 01386920555), è successore a titolo universale, a seguito di fusione per incorporazione intervenuta con atto notarile del 25 settembre 2012 ed avente effetto dal 1 ottobre 2012, della società Semitec s.r.l. (avente partita IVA n. 0142420558) della quale ultima ha assunto la denominazione.

La Semitec s.r.l. impugna il provvedimento prot. n. AS/A/154 del 21/01/13, con cui RAI s.p.a. ha escluso la ricorrente dalla procedura negoziata ex art. 122 comma 7 d. lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dei locali della ex falegnameria per nuove redazioni dello spettacolo “Un posto al sole”, ha escusso la cauzione provvisoria ed ha disposto la segnalazione all’AVCP, la nota prot. n. AS/A/00148 del 21/01/13, con cui il Rup ha proposto l’esclusione della ricorrente dalla gara, tutti gli atti connessi tra cui le note del Settore politiche del lavoro della Provincia di Terni del 24/09/12 e del 03/12/12, la lettera d’invito (laddove disciplina l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alla competente Autorità), la segnalazione all’AVCP, l’eventuale iscrizione nel casellario informatico, l’aggiudicazione provvisoria in favore di altro concorrente e gli atti dell’eventuale subprocedimento di scorrimento della graduatoria e chiede la declaratoria di nullità ed inefficacia del contratto eventualmente stipulato e la condanna della RAI s.p.a. al risarcimento dei danni.

Il provvedimento di esclusione dalla gara e di decadenza dall’aggiudicazione è stato emesso da RAI s.p.a.. in ragione della mancanza del requisito di cui all’art. 38 comma 1° lettera l) d. lgs. n. 163/2006 in quanto con la nota prot. 0064479 del 03/12/2012 la Provincia di Terni ha attestato la situazione d’inosservanza, da parte della ricorrente, della normativa in materia di obblighi di collocamento al lavoro dei disabili previsti dalla l. n. 48/1999.

Con la prima censura la ricorrente prospetta l’illegittimità della gravata esclusione in relazione ai vizi di violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 8 l. n. 241/90, difetto di motivazione ed eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento e difetto dei presupposti in quanto il provvedimento impugnato non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe consentito all’esponente di rappresentare le proprie ragioni.

Il motivo è infondato.

Il provvedimento di esclusione da una gara, emesso a seguito dell'esito negativo del riscontro del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, ai sensi dell'art. 7, l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto la determinazione di esclusione non ha natura di atto di autotutela, non possedendo alcuna funzione conclusiva;
“essa si viene ad inserire in una sequenza procedimentale della cui pendenza il ricorrente deve giocoforza essere a conoscenza, avendo presentato apposita domanda di partecipazione: lo svolgimento degli accertamenti finalizzati a riscontrare l'effettivo possesso, in capo al concorrente provvisoriamente aggiudicatario, dei requisiti dichiarati in sede di presentazione della domanda di partecipazione, costituisce un passaggio procedimentale ampiamente conosciuto dai partecipanti, siccome delineato dal bando di gara e comunque desumibile dai principi generali” (Cons. Stato sez. VI n. 9324/2010;
nello stesso senso TAR Veneto n. 152/2014;
TAR Lazio Roma n. 5625/2013 secondo cui “l'atto conclusivo della procedura di gara è sempre e comunque l'aggiudicazione definitiva, rispetto alla quale l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti costituisce una mera condizione di efficacia”).

Solo per esigenza di completezza il Tribunale rileva che, in ogni caso, la prospettata violazione dell’art. 7 l. n. 241/90 non potrebbe mai comportare la caducazione giurisdizionale degli atti impugnati ostandovi, ai sensi dell’art. 21 octies comma 2° l. n. 241/90, la natura procedimentale del vizio dedotto e la correttezza sostanziale del gravato provvedimento di esclusione in merito alla quale si rinvia a quanto, in prosieguo, sarà evidenziato.

Con la seconda censura la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 comma 5 l. n. 68/99 in relazione all’art. 8 comma 1 l. n. 223/91 nonché i vizi di difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili in quanto l’esponente, al momento di partecipazione alla gara, avrebbe in buona fede dichiarato di beneficiare della sospensione, fino al 30 novembre 2012, degli obblighi di assunzione del personale disabile e delle categorie protette in conseguenze della procedura di mobilità conclusasi con l’ultimo licenziamento intervenuto in data 31 maggio 2012;
in quest’ottica, la nota del 24/09/12, con cui la Provincia di Terni ha comunicato di ritenere cessata la sospensione dal 1 agosto 2012, sarebbe intervenuta solo il 24 settembre 2012 e, cioè, successivamente alla dichiarazione resa dall’esponente ai fini della partecipazione alla gara e in coincidenza dell’estinzione per incorporazione della società Semitec s.r.l. che, pertanto, proprio a seguito dell’incorporazione, non sarebbe gravata da alcun obbligo ex l. n. 68/99.

Sempre secondo parte ricorrente, la gravata esclusione dalla gara, la segnalazione all’Autorità e l’escussione della cauzione provvisoria costituirebbero conseguenze sproporzionate ed irragionevoli che non terrebbero conto della cessazione per incorporazione dell’ente, della richiesta di avviamento, comunque, in precedenza già presentata e del fatto che, in ogni caso, l’esponente avrebbe dovuto dare la precedenza nell’assunzione ai lavoratori licenziati a seguito della procedura di mobilità.

Il motivo è infondato.

A seguito di richiesta formulata dalla RAI s.p.a. con nota prot. n. AS/2512 del 15/11/2012 nell’ambito della procedura di verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, con nota prot. n. 0064479 del 03/12/12 la Provincia di Terni ha comunicato che “la ditta Semintec s.r.l. alla data del 14/09/12 non risultava ottemperante agli obblighi previsti dalla l. n. 68/99. A seguito dell’avvio di una procedura di mobilità, la suddetta ditta è stata sospesa dagli obblighi di assunzione fino alla data del 31/05/12. Alla cessazione di tale periodo di sospensione e fino alla data del 15/09/12, non risulta che la ditta Semitec s.r.l. abbia attivato le procedure necessarie per la copertura totale degli obblighi”.

L’atto della Provincia di Terni è, nel merito, corretto di talchè la Semitec s.r.l., alla data del 14/09/12, in cui ha presentato la domanda di partecipazione alla gara (ma anche successivamente), non era in possesso del requisito, a tal fine, richiesto dall’art. 38 comma 1° lettera l) d. lgs. n. 163/2006.

Secondo l’art. 3 comma 5 l. n. 68/99 gli obblighi di assunzione, previsti dal testo normativo in esame, “sono sospesi… per la durata della procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge”.

La procedura di mobilità attivata dalla ricorrente, secondo quanto dalla stessa prospettato nel gravame (pag. 4), si è conclusa con quattro licenziamenti l’ultimo dei quali è avvenuto il 31/05/12;
ne consegue che, secondo il citato art. 3 comma 5 l. n. 68/99, la Semitec s.r.l. ha avuto diritto alla sospensione dall’obbligo di assunzione sino al 31 maggio 2012, data di conclusione della procedura di mobilità, ma non anche per il periodo successivo (benchè nello stesso permanga il diritto di precedenza all’assunzione dei lavoratori licenziati) in quanto la procedura in esame si è conclusa con un numero di licenziamenti inferiore a cinque, come correttamente evidenziato dalla Provincia di Terni nella nota prot. n. 0051026 del 24/09/12.

Per quanto concerne, poi, le vicende relative alla fusione per incorporazione, il Tribunale rileva che tale fusione è intervenuta il 25/09/12 ovvero in data successiva a quella (il 14/09/12) in cui l’incorporata, ai fini della partecipazione alla gara, ha reso la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi assunzionali previsti dalla l. n. 68/99;
l’evento successorio, quindi, non influisce sull’operatività della causa di esclusione che si è perfezionata nei confronti dell’incorporata in epoca antecedente all’incorporazione stessa.

Va, inoltre, rilevato che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, la fusione per incorporazione di due o più società integra un evento dal quale consegue non già l'estinzione della società incorporata, bensì l'integrazione reciproca delle società partecipanti all'operazione, ossia una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, che conserva la propria identità pur in un nuovo assetto organizzativo per cui la società incorporante o risultante dalla fusione, “se non è un successore universale… tuttavia nemmeno è un soggetto « altro » o « diverso », ma semmai un soggetto composito in cui proseguono la loro esistenza le società partecipanti all'operazione societaria” (A.P. n. 21/2012;
nello stesso senso Cons. Stato sez. IV n. 5131/2015).

Ne deriva che, contrariamente a quanto prospettato nella doglianza, l’incorporante subisce naturalmente gli effetti escludenti già perfezionatisi nei confronti dell’incorporata proprio perché quest’ultima non è venuta meno per effetto di una successione universale ma coesiste nel nuovo soggetto;
in caso contrario, la fusione per incorporazione potrebbe essere utilizzata per eludere l’ostatività delle cause di esclusione già perfezionatesi nei confronti dell’incorporata.

La doglianza non può essere condivisa nemmeno nella parte in cui prospetta l’irragionevolezza e la non proporzionalità delle sanzioni in relazione all’entità della violazione dell’obbligo assunzionale e all’incorporazione avvenuta in epoca immediatamente successiva;
infatti, la mancanza del requisito di ordine generale ex art. 38 comma 1° lettera l) d. lgs. n. 163/2006 obbliga la stazione appaltante ad escludere il partecipante dalla gara senza che, a tal fine, sia consentita alcuna valutazione in ordine all’entità e alla rilevanza della violazione che risulta effettuata ex ante dal legislatore.

Con la terza censura la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 3 e 9 l. n. 68/99 ed i vizi di difetto assoluto di motivazione, violazione e falsa applicazione dell’art. 17 l. n. 68/99 e 38 d. lgs. n. 163/2006, delle circolari del Ministero del Lavoro nn. 4/2000 e 41/2000 e dell’art. 43 d.p.r. n. 445/2000 nonché eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento in quanto alla data del 14/09/12 l’esponente sarebbe stata in regola con gli obblighi ex l. n. 68/99;
in particolare, anche dopo la sospensione dell’obbligo assunzionale, conseguente alla procedura di mobilità, l’obbligo stesso sarebbe stato, comunque, rispettato dovendosi, a tal fine, valorizzare la richiesta di avviamento presentata con il prospetto depositato l’01/02/11 (allegato 6 all’atto introduttivo) così come previsto dagli artt. 9 commi 3 e 6 l. n. 98/99 e 8 comma 5 d.p.r. n. 333/2000 e dalle circolari invocate.

Il motivo è infondato.

L’art. 9 l. n. 68/99 stabilisce che:

“i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all'assunzione dei lavoratori disabili” (comma 1);

- “la richiesta di avviamento al lavoro si intende presentata anche attraverso l'invio agli uffici competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6 da parte dei datori di lavoro” (comma 3);

- “i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all' articolo 3, nonché' i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all' articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non e' tenuto ad inviare il prospetto” (comma 6).

Secondo quanto specificato dal citato comma 6, pertanto, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare un nuovo prospetto e può utilizzare, ai fini dell’osservanza dell’obbligo assunzionale, quello precedentemente presentato solo “se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.

L’ipotesi in esame, però, non ricorre nella presente fattispecie in quanto, dopo la presentazione in data 01/02/11 del precedente prospetto (costituente l’allegato 6 all’atto introduttivo richiamato, a tal fine, nella censura a pag. 13 dell’atto introduttivo. Nella dichiarazione presentata in occasione della partecipazione alla gara si menziona un prospetto presentato il 7 febbraio 2012 di cui non vi è prova in atti e per la quale, comunque, vale quanto in prosieguo evidenziato circa il mutamento della situazione occupazionale intervenuto successivamente allo stesso), per stessa deduzione di parte ricorrente, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti è mutato in conseguenza dei licenziamenti intervenuti (quattro, l’ultimo dei quali risalente al 31/05/12).

Proprio la circostanza in esame avrebbe reso necessaria, dopo il periodo di sospensione dell’obbligo (terminato il 31/05/12), la presentazione di un nuovo prospetto aggiornato specie se si considera che il mutamento del numero dei dipendenti (indicato in 236 nel prospetto del 01/02/2011 e poi sceso a 232 per effetto dei licenziamenti) ha sicuramente influito sul computo della quota di riserva, pari al sette per cento dei lavoratori occupati, applicabile alla fattispecie ex art. 3 comma 1° lettera a) l. n. 68/99.

Nella medesima ottica, l’art. 8 comma 5 d.p.r. n. 333/2000 (invocato da parte ricorrente), secondo cui “la certificazione di ottemperanza prevista dall'art. 17 della legge n. 68 del 1999 è rilasciata dal servizio nel cui territorio il datore di lavoro pubblico o privato ha la sede legale e deve contenere, qualora sussistano scoperture della quota di riserva, specifico riferimento alla presentazione del prospetto informativo di cui all'art. 9, comma 6, della medesima legge”, deve essere interpretato nel senso che il riferimento al prospetto informativo pregresso è sufficiente, ai fini dell’osservanza dell’obbligo assunzionale, solo ove permangano le condizioni d’invarianza a tal fine richieste proprio dal citato art. 9 comma 6 l. n. 68/99 (espressamente richiamato dall’art. 8 comma 5 d.p.r. n. 333/2000) che nella fattispecie, come già evidenziato, non sussistono.

Con la quarta censura la ricorrente lamenta l’illegittimità della determinazione di escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all’Autorità di Vigilanza perché le predette sanzioni non sarebbero giustificate in considerazione della tenuità della violazione addebitata alla partecipante desumibile dalle peculiari circostanze richiamate nella doglianza (l’esistenza della procedura di mobilità che avrebbe precluso l’ottemperanza all’obbligo assunzionale, la successiva incorporazione e l’avvenuta presentazione del precedente prospetto informativo).

Il motivo è infondato.

Secondo l’art. 38 comma 1 ter d. lgs. n. 163/2006 “in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto”.

La disposizione in esame non riconosce, pertanto, alcuna discrezionalità alla stazione appaltante (in questo senso Cons. Stato sez. VI n. 782/2011 che parla di “atto dovuto per la stazione appaltante”) nell’effettuare la segnalazione all’Autorità laddove le circostanze evidenziate dalla ricorrente in punto di gravità della violazione possono, al più, assumere rilevanza ai fini dell’iscrizione nel casellario informatico.

L’escussione della cauzione provvisoria, poi, costituisce per la stazione appaltante adempimento obbligatorio ai sensi dell’art. 75 comma 6 d. lgs. n. 163/2006 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, intendendosi come tale qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile e, quindi, anche il difetto di requisiti generali di cui all'art. 38 d. lgs. n. 163/2006 (in questo senso Cons. Stato sez. V n. 4644/2016).

L’escussione della garanzia, pertanto, si configura come misura sanzionatoria automatica conseguente al solo fatto dell’esclusione senza che a tal fine siano rilevanti ulteriori elementi quali, ad esempio, il coefficiente psicologico della partecipante (così Cons. Stato sez. IV n. 5280/2015;
Cons. Stato sez. V n. 4778/2012).

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