TAR Napoli, sez. I, sentenza 2018-12-03, n. 201806942
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/12/2018
N. 06942/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01821/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1821 del 2016, proposto da
Casa di Cura Pineta Grande S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M P e S A, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Napoli, via Palizzi,113;
contro
Asl 104 - Caserta 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato V G, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Bracco n. 15/A;
per l'annullamento
della nota prot. n. 23351/CCURA del 26/01/2016 comunicata alla ricorrente in pari data ed avente ad oggetto il “Monitoraggio tetti di spesa fissato dal DCA n. 3 del 26 gennaio 2015 – periodo gennaio dicembre 2015” con cui comunicando il fatturato presentato dalla Casa di Cura Clinica Pineta Grande per l’importo di euro 55.727.713,38 a fronte del tetto fissato con delibera 1712/2014 pari ad euro 39.270.000,00, veniva rappresentato che “ ogni sforamento del budget di cui sopra, a qualunque titolo operato, è privo di copertura di spese e, pertanto, in questa fase, in nessun modo liquidabile; i volumi di prestazioni erogabili vanno distribuiti possibilmente in maniera omogenea nell’arco dell’anno ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asl 104 - Caserta 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2018 il dott. Domenico De Falco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 25 marzo 2016 e depositato il successivo 23 aprile, la Casa di Cura Pineta Grande ha premesso di essere una struttura sanitaria operante sul litorale Domizio in regime di accreditamento istituzionale nel sistema sanitario nazionale e che eroga, tra l’altro, prestazioni emergenziali, nonché inserita nella rete di emergenza sanitaria della Regione Campania, SIRES – 118 ed autorizzata alle funzioni di P.O. di II livello nella rete SIRES con DCA n. 61/2011.
Nonostante la sua inclusione tra i presidi ospedalieri la ricorrente lamenta l’assegnazione finora di un budget sottostimato, in quanto non terrebbe conto che le prestazioni emergenziali non sarebbero preventivabili e che il proprio ruolo sarebbe fondamentale nell’assicurare la continuità assistenziale in emergenza.
A causa delle limitazioni di bilancio, la casa di cura ricorrente ha subito negli anni un taglio consistente delle prestazioni effettuate senza tener conto del progressivo incremento dell’attività di emergenza, verificandosi per il 2011 l’esaurimento del budget già nel mese di ottobre con conseguente erogazione di prestazioni di pronto soccorso per i mesi di novembre e dicembre per un importo di euro 3.800.000,00 non riconosciute dalla ASL.
Conseguiva l’insostenibilità dei costi per la struttura, a fronte dei mancati rimborsi per le prestazioni rese extra budget e la richiesta di sospensione dell’attività per due mesi nel corso dell’anno 2012.
Con DCA 86/2012 veniva ulteriormente ridotto il budget anche nella parte relativa alle prestazioni emergenziali, ma la ricorrente rifiutava di sottoscrivere il contratto salvo l’introduzione di una modifica nella parte relativa all’emergenza.
Secondo quanto ulteriormente rappresentato dalla struttura ricorrente, l’ASL Caserta con nota del 2 ottobre 2012 diffidava la ricorrente dall’erogare prestazioni con oneri a carico del SSN, incluse quelle di emergenza – urgenza che di pronto soccorso oltre che quelle ordinarie o di day surgery .
Avverso tale diffida il Centro Pineta Grande proponeva ricorso contrassegnato da RG 4546/2012 censurando la parte della diffida in cui vietava l’erogazione di prestazioni emergenziali.
Con ordinanza n. 1583/2012 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare sul presupposto che la ricorrente non fosse “ legittimata a rifiutare le prestazioni ”, sicchè il Centro ricorrente continuava ad erogare prestazioni “in assenza di idoneo provvedimento di sospensione del pronto soccorso” per tutto il 2012, 2013, 2014 e 2015.
Il Centro Pineta Grande in questi anni comunicava l’intenzione di sottoscrivere i contratti purchè essi fossero stati adeguati alla reale attività prestata e contemplassero quindi budget aumentati con le prestazioni di pronto soccorso effettivamente rese, ma con nota 23359 del 26 gennaio 2016 la ASL Caserta ha stabilito che ogni sforamento del budget di euro 39.270.000,00 riconosciuto al centro ricorrente non sarebbe stato liquidabile nonostante il fatturato totale del centro ammontasse ad euro 55.448.306,98.
Avverso tale nota il Centro ricorrente ha proposto i seguenti motivi di ricorso.
I) Violazione dei principi generali in materia di programmazione sanitaria; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; eccesso di potere per disparità di trattamento; violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; eccesso di potere; contraddittorietà e sviamento; violazione dei principi di buon andamento e buona amministrazione; violazione l. n. 241/1990 e dei principi del giusto procedimento.
Parte ricorrente censura