TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-08-17, n. 202202511

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2022-08-17, n. 202202511
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202202511
Data del deposito : 17 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/08/2022

N. 02511/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00652/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Comandè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Carlo Comandè in Palermo, via Caltanissetta n.2/D;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C Fazzari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Palermo, Ufficio Genio Civile Palermo, in persona degli Assessori legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Amap S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., E-Distribuzione S.p.A., Sielte S.p.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , non costituiti in giudizio;
Open Fiber S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni De Vergottini, Maria Laura Tripodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fastweb S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Fienga, Marco Trevisan, Jaime Guiso Gallisai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 8;
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Transizione Ecologica, in persona dei Ministri legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia e domicilio fisico reale in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Tim Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Amg Energia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Corrao, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione Dirigenziale n. 9271 del 7 agosto 2019 del Comune di Palermo conosciuta solo a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- della nota del Comune di Palermo prot. n. 858986 del 10 luglio 2019, non conosciuta, ma della cui esistenza si è avuta notizia a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- dei verbali della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 858986 del 10 luglio 2019, non conosciuti;

- della nota del Comune di Palermo, prot. n. 928056 del 9 agosto 2019, non conosciuta, ma della cui esistenza si è avuta notizia a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- della Determinazione Dirigenziale n.13020 del 24 dicembre 2020 del Comune di Palermo conosciuta solo a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

- dei verbali della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 928056 del 9 agosto 2019, non conosciuti;

- ove occorra e per quanto di ragione, della nota del Comune di Palermo prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

B) per quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. il 21/4/2021:

- della Determinazione Dirigenziale n. 13898 del 27 novembre 2019 del Comune di Palermo, conosciuta in data 15 aprile 2021;

- della Determinazione Dirigenziale n. 1967 del 18 febbraio 2021 del Comune di Palermo, conosciuta in data 15 aprile 2021;

- della nota del Comune di Palermo del 17 marzo 2021.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Palermo, di Open Fiber S.p.A., di Fastweb S.p.A., di Wind Tre S.p.A., del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Transizione Ecologica, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, della Regione Siciliana - Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana, della i Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste Palermo, dell’Ufficio Genio Civile Palermo, di Tim Spa e di Amg Energia Spa;

Visto il Decreto presidenziale n. 370/2021;

Vista l’ordinanza n. 299/2021;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 luglio 2022 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo, depostati il 09/04/2021, la società ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, i seguenti provvedimenti:

a) la Determinazione Dirigenziale n. 9271 del 7 agosto 2019 del Comune di Palermo conosciuta solo a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

b) la nota del Comune di Palermo prot. n. 858986 del 10 luglio 2019, non conosciuta, ma della cui esistenza si è avuta notizia a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

c) i verbali della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 858986 del 10 luglio 2019, non conosciuti;

d) la nota del Comune di Palermo, prot. n. 928056 del 9 agosto 2019, non conosciuta, ma della cui esistenza si è avuta notizia a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

e) la Determinazione Dirigenziale n.13020 del 24 dicembre 2020 del Comune di Palermo (doc. 2) conosciuta solo a seguito della notifica della nota prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati;

f) i verbali della Conferenza di servizi decisoria convocata con nota prot. n. 928056 del 9 agosto 2019, non conosciuti;

g) ove occorra e per quanto di ragione, la nota del Comune di Palermo prot. n. 94361 del 9 febbraio 2021 e dei relativi allegati (doc. 3).

La questione dedotta in giudizio attiene alla progettazione delle nuove linee tramviarie della Città di Palermo, con particolare riferimento alle interferenze con le linee di alta tensione gestite dalla società ricorrente. Parte ricorrente contesta il mancato coinvolgimento della fase della conferenza di servizi decisoria semplificata, svolta in modalità asincrona, della quale afferma di non aver avuto cognizione siccome convocata dal Comune solo a mezzo di semplice email ordinaria, mai pervenuta, inviata dal Comune non già all’Azienda ma ad alcuni suoi dipendenti che avevano semplicemente partecipato alla precedente fase interlocutoria.

1.1 Nel ricorso introduttivo si articolano le seguenti censure:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 7/2019, ARTT. 17

COMMA

2 E 18

COMMI

1 E 4 – ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA DELL’INTERO ITER SVOLTO IN CONFERENZA DI SERVIZI DA PARTE DEL COMUNE DI PALERMO –

MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA DEGLI ESITI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI INDETTA IL

10

LUGLIO

2019 E, IN OGNI CASO, DEL

TERMINE DEL

31

DICEMBRE

2021 ASSEGNATO PER ELIMINARE LE INTERFERENZE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 27,

COMMA

5 DEL D.LGS. N. 50/2016 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 126 DEL R.D. N. 1775/1933 E DELL’ART. 95 DEL D.LGS. N. 259/2003: con detta censura parte ricorrente lamenta l’illegittimità delle modalità con cui è stata indetta la conferenza di servizi (stante il mancato utilizzo di PEC indirizzata alla società convocata);
nonché l’illegittimità della previsione del termine del 31/12/2021 per lo spostamento delle interferenze;
inoltre rappresenta che l’art. 126 del T.U. acque pubbliche e impianti elettrici del 1933 prevede un particolare procedimento per l’accertamento della ragioni di pubblico interesse connesse allo spostamento delle condutture elettriche e rimette tale valutazione al giudizio insindacabile del Ministero per i Lavori Pubblici;
richiama altresì l’art. 95 del D.Lgs. n. 259/2003 ai sensi del quale “ Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero (dello Sviluppo Economico) ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica ”;
in tesi di parte, ciò avrebbe dovuto comportare il coinvolgimento del Ministero in sede di Conferenza, cosa non avvenuta;

2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 7/2019, ARTT. 18,

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