TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200315

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2022-04-04, n. 202200315
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202200315
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2022

N. 00315/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00711/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2021, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;

per l'annullamento

- della determina prot. n. -OMISSIS- del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, I Reparto – SM – Ufficio Personale Appuntati e Carabinieri, con cui si è decisa la non ammissione in servizio permanente del ricorrente;

- dell’atto del 13 aprile 2021 prot. f.n.-OMISSIS- del Comando Generale, con cui venivano comunicati i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di ammissione in servizio permanente;

- del parere negativo ex art. 950 d.lgs. n. 66/2010 emesso in data 7 gennaio 2021 dal Comandante Interregionale Carabinieri “Pastrengo”;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente -Ricorrente-, carabiniere in congedo, espone di essere stato arruolato nell’Arma in data 15 settembre 2004, ai sensi dell’allora vigente art. 4, primo comma, del d.lgs. n. 198 del 1995, in qualità di allievo carabiniere ausiliario e, dopo aver superato il normale iter addestrativo, di essere stato destinato alla Legione Carabinieri “Campania”.

Al termine della ferma di leva, egli è rimasto “a domanda” in qualità di carabiniere effettivo, previa commutazione dei periodi di ferma di leva trascorsi, senza soluzione di continuità, in ferma quadriennale, venendo definitivamente destinato, al superamento del corso integrativo di formazione, al Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta” per l’impiego nella Stazione Carabinieri di Premeno e di Stresa.

Alla scadenza del quarto anno di servizio, il ricorrente è stato giudicato idoneo al servizio militare incondizionato dall’infermeria della Scuola Allievi Carabinieri di Torino;
tuttavia, non potendo essere ammesso al servizio permanente, poiché imputato in procedimento penale per delitto non colposo, egli ha richiesto il prolungamento della ferma, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 53 del 1989 (oggi sostituito dall’art. 950 del d.lgs. n. 66 del 2010).

All’esito di alterne vicende processuali, la Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 30 settembre 2015 (doc. 7) ha: assolto il ricorrente dall’imputazione di violenza sessuale aggravata, perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per la residua imputazione di atti sessuali con minorenne (in un anno di reclusione);
interdetto in perpetuo il ricorrente da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela, nonché da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado e da ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private frequentate da minori.

Il Comando Legione Carabinieri “Piemonte e Valle d’Aosta”, con nota del 27 febbraio 2019, ha dato comunicazione di non aver esercitato l’azione disciplinare, poiché il militare non poteva essere perseguibile sotto tale profilo, in quanto il fatto era avvenuto prima del suo arruolamento, in località lontana dall’attuale sede di servizio;
la notorietà dell’accaduto è rimasta confinata in quell’ambito;
l’interessato, valutato eccellente, non aveva precedenti disciplinari.

Il Comando Generale, con nota del 1 agosto 2020, nell’approvare l’intendimento di definire la posizione disciplinare dell’interessato senza l’adozione di sanzioni, ha disposto l’archiviazione.

In seguito, il ricorrente ha presentato, in data 9 novembre 2020, un’istanza di ammissione al servizio permanente, corredata dai pareri favorevoli della scala gerarchica (doc. 12 – 14), ad eccezione di quello del Comando Interregionale Carabinieri “Pastrengo” (doc. 16) in virtù di quanto disposto dall’art. 950, comma terzo, del d.lgs. n. 66 del 2010.

All’esito dell’istruttoria e del preavviso di rigetto, il Comando Generale, con provvedimento in data 7 giugno 2021, ha definitivamente respinto l’istanza del ricorrente, disponendone il collocamento in congedo.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 948, 949 e 950 del d.lgs. n. 66 del 2010, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e travisamento dei fatti, la violazione del legittimo affidamento e dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato, depositando documenti e svolgendo difese.

All’udienza pubblica del 12 gennaio 2022 la causa è passata in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

L’esito sfavorevole del procedimento penale che ha coinvolto il ricorrente ha determinato il rigetto della sua domanda di ammissione al servizio permanente, sulla base di quanto stabilito dall’art. 950, terzo comma, del d.lgs. n. 66 del 2010, ai cui sensi soltanto “il militare nei cui confronti il procedimento penale o disciplinare si sia concluso favorevolmente può ottenere a domanda l’ammissione al servizio permanente”.

I carabinieri che, come l’odierno ricorrente, all’atto del passaggio dalla posizione di ausiliario di leva a quella di effettivo, hanno contratto la ferma volontaria quadriennale sono titolari di un rapporto a tempo determinato con l’Amministrazione, che si identifica nel periodo di ferma volontaria, suscettibile di essere trasformato, a mente dell’art. 948 del d.lgs. n. 66 del 2010, in rapporto di servizio a tempo indeterminato, esclusivamente qualora dimostrino di essere meritevoli “per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento”.

Come correttamente affermato dall’Avvocatura dello Stato nelle proprie difese, il servizio in ferma volontaria nell’Arma dei Carabinieri risponde all’obiettiva esigenza dell’Amministrazione di poter sperimentare i militari nei primi quattro anni di servizio, in modo da valutarne le doti e le attitudini prima della loro eventuale assunzione definitiva. Perciò il legislatore ha riconosciuto, attraverso l’art. 949 del d.lgs. n. 66 del 2010, il potere di operare una scelta discrezionale nel momento dell’eventuale transito in servizio permanente, in ragione del pubblico interesse prevalente a mantenere in servizio soltanto coloro che diano pieno e sicuro affidamento e mostrino qualità umane e professionali significative.

L’art. 948, primo comma, del d.lgs. n. 66 del 2010 (come in passato l’art. 4, primo comma, della legge n. 53 del 1989) dispone che tutti i carabinieri che, al termine della ferma volontaria di quattro anni, hanno conservato l’idoneità psico-fisica al servizio incondizionato e sono meritevoli per qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, sono ammessi in servizio permanente. Invece, ai sensi dell’art. 949, primo comma, del d.lgs. n. 66 del 2010 (e già dell’art. 4, quarto comma, della legge n. 52 del 1989), l’Ufficiale da cui dipende il militare, qualora lo giudichi non meritevole di essere ammesso in servizio permanente, inoltra per via gerarchica la motivata proposta di proscioglimento al Comando Generale che, sentito il parere della Commissione di Valutazione e Avanzamento, decide in merito. In ultimo, per quanto qui rileva, il citato art. 950 del d.lgs. n. 66 del 2010 (e già l’art. 5 della legge n. 53 del 1989) prevede che il militare, che alla scadenza della ferma volontaria non poteva essere ammesso in servizio permanente per temporanea inidoneità fisica o perché imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, può ottenere “a domanda” di permanere in ferma volontaria;
la stessa norma, tuttavia, consente soltanto ai militari nei cui confronti il procedimento penale si sia concluso favorevolmente la possibilità di ottenere l’ammissione in servizio permanente.

Ne discende che l’Amministrazione non avrebbe potuto effettuare alcuna differente valutazione discrezionale nei confronti dell’odierno ricorrente.

Quando, infatti, il procedimento penale per delitto non colposo si concluda con una condanna, com’è avvenuto al ricorrente, risulta definitivamente precluso il passaggio al servizio permanente, secondo una valutazione operata una volta per tutte dalla legge, in via astratta, che non lascia ulteriori margini valutativi all’Amministrazione in sede applicativa.

Pertanto, tutte le censure qui proposte sono infondate.

La giurisprudenza, con riguardo a controversia del tutto analoga, ha affermato che l’art. 950 del d.lgs. n. 66 del 2010 “(…) fissa uno specifico requisito per l’ammissione in servizio permanente e non costituisce un automatismo di carattere sanzionatorio (…) il legislatore non ha intenzionalmente configurato un automatismo di carattere sanzionatorio, ma ha fissato uno specifico requisito per l'ammissione in servizio permanente effettivo” (Cons. Stato, sez. IV, n. 2486 del 2013).

Nel caso di procedimento penale, la stabilizzazione del rapporto militare è consentita solo ed esclusivamente in caso di esito dello stesso favorevole al militare, mentre, per converso, in difetto di tale requisito, resta del tutto inibita all’Amministrazione ogni potestà discrezionale di valutare discrezionalmente le singole situazioni.

Di qui l’inconferenza di tutte le censure dirette ad introdurre in giudizio profili soggettivi, in una fattispecie che è invece governata dalla legge, con l’introduzione di un meccanismo di selezione per cui, in presenza di una condanna penale per un reato punito con la detenzione di un carabiniere in ferma volontaria, viene meno un requisito essenziale per l’ammissione al servizio permanente effettivo, che prescinde del tutto dai profili morali, lavorativi e di servizio del ricorrente.

L’Amministrazione non avrebbe potuto valutare le tipologie, le qualità, la personalità dimostrate in servizio dal militare condannato, in quanto il diniego scaturisce, come atto procedimentalmente necessitato, da una precisa volontà del legislatore, che non ha ritenuto possa essere ammesso al servizio nell’Arma chi sia stato condannato a pena detentiva, a prescindere quindi dalle singole situazioni.

La circostanza poi che il ricorrente, sebbene sottoposto a processo penale, fosse rimasto in ferma volontaria, discendeva dalla norma richiamata.

Non vi è alcuna contraddizione tra il provvedimento impugnato e la decisione di non tener conto della condanna ai fini disciplinari, in quanto la sentenza penale rilevava sul differente piano dell’applicazione della previsione ostativa all’ammissione in servizio permanente effettivo.

Per quanto detto, il ricorso è infondato.

Le spese processuali sono compensate, per le peculiarità della vicenda controversa.

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