TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202300896

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2023-11-14, n. 202300896
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202300896
Data del deposito : 14 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2023

N. 00896/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00609/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 609 del 2020, proposto da
-ricorrenti-, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandro Liverini, Filippo Liverini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Asl VCO, in persona del direttore generale pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Pagani, Margherita Valente, Laura Fornara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'accertamento

del diritto di -OMISSIS- a ricevere, a carico della Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola, in via diretta ovvero mediante rimborso delle corrispondenti ore di terapia ricevute da terzi, l'erogazione del trattamento riabilitativo di venticinque ore settimanali fino alla maggiore età ovvero fino a diverse indicazione terapeutiche di un supervisore certificato B.C.B.A., mediante la metodologia A.B.A. indicata nella Linea guida 21 per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti;

nonché condannare l'Azienda sanitaria locale del Verbano Cusio Ossola ad erogare direttamente, ovvero a rimborsare le corrispondenti ore di terapia ricevute da terzi, il prescritto trattamento riabilitativo di venticinque ore settimanali fino alla maggiore età ovvero fino a diverse indicazione terapeutiche di un supervisore certificato B.C.B.A., mediante la metodologia A.B.A. indicata nella Linea guida 21 per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Vco;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Ritiene il Collegio di attenersi a quanto già statuito con la sentenza di questo TAR, sez. I, n. 778/2023

Il 26 novembre 2019 gli odierni ricorrenti, genitori di un minore affetto da disturbo dello spettro autistico, chiesero alla locale ASL l’erogazione del trattamento terapeutico denominato A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis ) e, stante il mancato riscontro dell’amministrazione procedente proposero al giudice ordinario un ricorso ex art. 700 c.p.c., per veder accertato il diritto del figlio al trattamento de quo, in via diretta ovvero per equivalente.

2. Il Giudice adito dichiarava, con ordinanza, il proprio difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo, innanzi al quale il giudizio è stato riassunto con ricorso, notificato il 25 agosto 2020 e depositato il 27.8.2020.

3. All’udienza camerale del 23 settembre 2020 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare dei ricorrenti, avanzando, al contempo, dubbi circa la propria giurisdizione.

4. In prossimità dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie conclusionali e di replica nei termini di rito.

5. All’udienza pubblica del 20 settembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

6. In via preliminare, il Collegio deve riconoscere la propria giurisdizione prendendo atto della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile n. 1781 del 20 gennaio 2022, che ha innovativamente sancito che « la domanda di condanna dell'ASL al riconoscimento del diritto di un disabile ad uno specifico ed individualizzato trattamento terapeutico, sia in modalità diretta che per equivalente monetario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, non essendo dubbio che, in presenza di un "pubblico servizio", debba considerarsi impugnabile, quale "provvedimento negativo", l'omissione provvedimentale della P.A. sanitaria in relazione alle specifiche richieste azionate giudizialmente ».

7. Sempre in via preliminare, il Collegio è tenuto a valutare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevato dall’amministrazione resistente perché, a suo dire, la decisione ex art. 700 c.p.c., essendo resa su un provvedimento cautelare, non darebbe luogo a una statuizione definitiva sulla giurisdizione e, come tale, non consentirebbe l’applicazione dell’istituto della traslatio iudicii .

Per la tesi in esame, inoltre, anche se si volesse ritenere applicabile l’istituto de quo, l’impugnazione sarebbe inammissibile in quanto, trattandosi di una mera trasposizione dell’originario ricorso ex art. 700 c.p.c., sarebbe priva dei requisiti minimi di un ricorso amministrativo.

Le eccezioni sono infondate.

Come noto, l’art. 11, comma 2, c.p.a. prevede espressamente che « quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato ».

Nel caso di specie il giudice adito ha concluso il giudizio con un’ordinanza in cui ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo. Altra e diversa problematica è quella relativa alla natura di merito o meno di siffatta declinatoria e della sua idoneità a far maturare decadenze, circostanza che tuttavia non incide sulla facoltà, pur esistente, della parte, per non incorrere evidentemente in uno inutile stallo processuale, di proseguire il giudizio innanzi al GA.

Né è possibile sostenere che il ricorso sia inammissibile per mancanza dei suoi requisiti essenziali in quanto dal suo complessivo esame si comprende chiaramente il petitum: condannare l’amministrazione all’erogazione di uno specifico trattamento sanitario, asseritamente rientrante nei LEA.

Ancora, sempre preliminarmente, deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla Regione Piemonte che non si configura, nella controversia per cui è causa, come un controinteressato. Non vi è infatti dubbio che il soggetto che eroga e gestisce il servizio sia la ASL; il fatto che il sistema sanitario funzioni sulla base di meccanismi di finanza derivata non implica evidentemente che ogni soggetto che, in un sistema multilivello, a monte eroga i finanziamenti o detta linee programmatiche divenga per ciò solo obbligato alla prestazione che resta erogata da un ente pubblico che presenta autonomia giuridica, gestionale e finanziaria. Ancora, come riconosciuto dalla stessa amministrazione, le pertinenti DGR si ispirano al criterio del miglior trattamento applicabile, non esprimono preferenze e tanto meno preclusioni nei confronti del metodo ABA; ne consegue che non si comprende a quale titolo parte ricorrente avrebbe dovuto presentare una preventiva impugnazione delle DGR stesse che non precludono, alla luce di una successiva valutazione concreta che invece si lamenta omessa, l’erogazione del trattamento.

8. Nel merito, i ricorrenti asseriscono che il proprio figlio sarebbe privo di adeguato trattamento terapeutico, in quanto l’ASL resistente si limiterebbe a fornirgli una terapia articolata in logopedia, psicomotricità e sostegno psicoeducativo, anche con l’ausilio di un insegnante di sostegno, mentre, a loro dire, egli dovrebbe essere sottoposto al trattamento A.B.A., che gli assicurerebbe significativi miglioramenti.

9. Prima di esaminare il merito della controversia appare di fondamentale importanza riassumere il quadro normativo, nazionale e regionale, di riferimento per comprendere se il trattamento A.B.A. (analisi comportamentale applicata - Applied Behaviour Analysis ), invocato dai ricorrenti, rientri nel novero delle prestazioni sanitarie per le quali sussistono evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. n. 502/1992, e, come tale, sia sussumibile nei c.d. Livelli di Assistenza Sanitaria (LEA) erogati dal Servizio sanitario nazionale: come è noto, infatti, ai sensi della disposizione de qua « sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate ».

Nello specifico, il successivo art. 3- septies , ha distinto le prestazioni in " sanitarie a rilevanza sociale " e " sociali a rilevanza sanitaria ", da un lato, che non rientrano nei LEA, e, quelle “ sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ", che, sono, invece, ricomprese nei LEA, in quanto caratterizzate « da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative » (art. 3- septies , comma 4, del d.lgs. 502/92).

Tali prestazioni sono, quindi, « assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali » (art. 3- septies, comma 5, del