TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2011-03-18, n. 201102388
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N. 02388/2011 REG.PROV.COLL.
N. 09016/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9016 del 2010, proposto dalla:
società C Acciai Speciali s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t.,rappresentato e difeso dagli avv. M S, C V, B P e A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M S, in Roma, v.le Parioli n. 180;
contro
Comune di Magliano Sabina, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giovanni V, in Roma, via Tacito n. 23;
Provincia di Rieti, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
Regione Lazio, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio, in persona dei rispettivi, in persona del legale rapp.te p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti di
curatela del fallimento della società Mn s.r.l., in persona del curatore p.t., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Sanchini, Stefano Viti e Michele Lioi, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Stefano Viti e Michele Lioi, in Roma, piazza della Libertà n. 20;
società Ecologia 2000 s.a.s. di Ottolini Carlo &C., ditta individuale Cu di C U, società 3p Immobiliare s.r.l., in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., non costituitisi in giudizio;
Franceschetti Roberto, in qualità di socio accomandatario della società Ecologia 2000 s.a.s. dal 24.11.1997 al 18.12.1997, e C U, in qualità di titolare della ditta individuale C.U. di C U, non costituitisi in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Magliano in Sabina n. 149- prot. n. 13917 del 20.9.2010, con al quale sono stati ordinati alla società C Acciai Speciali s.p.a. in solido con le società Ecologia 2000 s.a.s. e 3P Immobiliare s.r.l., ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, la rimozione, dal sito in località Campana, dei sacchi di plastica –cd. big bags- contenenti le polveri di abbattimento dei fumi di acciaieria prodotti dalla società C Acciai Speciali s.p.a., nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima ordinanza sindacale nonché l’avvio dei predetti rifiuti allo smaltimento in idonei impianti di trattamento;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e, in particolare, della nota dell’A.R.P.A. Lazio di cui al prot. n. 0040011 del 31.5.2010;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Magliano Sabina;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2010 il cons. M C Q e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso di cui in epigrafe, notificato in data 22.10.20101 e depositato in data 23.10.2010, la società C Acciai Speciali s.p.a. ( d’ora in poi soltanto C) ha impugnato l’ordinanza del sindaco del comune di Magliano Sabina n. 149- prot. n. 13917 del 20.9.2010, con la quale sono stati ordinati alla medesima società, in solido con le società Ecologia 2000 s.a.s. e 3P Immobiliare s.r.l., ai sensi dell’art. 192, co. 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la rimozione, dal sito in località Campana, dei sacchi di plastica-cd. big bags- contenenti le polveri di abbattimento dei fumi di acciaieria prodotti dalla medesima società, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della detta ordinanza sindacale nonché l’avvio dei predetti rifiuti allo smaltimento in idonei impianti di trattamento.
Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:
1- Violazione e falsa applicazione degli articoli 188, comma 3, e 192, comma 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, degli articoli 10 e 33 del D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, dell’art. 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto e per difetto di istruttoria e di motivazione.
La società C ha sottoscritto, in data 18.11.1997, un contratto di trasporto e recupero dei rifiuti in questione, dalla stessa prodotti, con la società Servizi Ecologici Sud Europa s.r.l., la quale avrebbe poi individuato quale impianto autorizzato allo smaltimento quello di cui trattasi, sito nel territorio comunale del comune di Magliano Sabina, inizialmente gestito dalla ditta individuale C.U. del sig. C U e, quindi, dalla società Ecologica 2000 s.a.s., dove, tuttavia, in realtà, i detti rifiuti sarebbero stati stoccati nell’immobile a destinazione industriale ivi insistente ma mai avviati allo smaltimento.
Responsabili del contestato abbandono sarebbero, pertanto, la società 3P Immobiliare s.r.l. in quanto proprietaria del compendio immobiliare, la ditta individuale del sig. C U e quindi la società Ecologia 2000 s.a.s., in quanto titolari dell’attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nonché la società Mn s.r.l., allo stato fallita, che è successivamente subentrata nell’attività di gestione del cumulo di rifiuti di cui trattasi.
La C non sarebbe, pertanto, in alcun modo responsabile dell’abbandono dei rifiuti contestati né varrebbe invocare, in tal senso, la cd. “ posizione di garanzia” del produttore dei rifiuti, atteso che la stessa avrebbe conferito i detti rifiuti ad un soggetto autorizzato ( e che tale appariva al controllo formale della documentazione a suo tempo posto in essere).
La C, in particolare, avrebbe ricevuto ed esaminato la documentazione proveniente dal sig. C U e relativa all’impianto di cui trattasi ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. n. 22 del 1997 per l’avvio delle operazioni di recupero in regime cd. “ semplificato” ed avrebbe, altresì, ricevuto, da parte dello stesso, i formulari di identificazione controfirmati e datati nel termine di legge.
Il Comune effettuerebbe, invece, un’illegittima operazione retroattiva di disapplicazione della norma di cui al richiamato art. 33 del D. Lgs. n. 22 del 1997, motivandola sulla base della particolare natura pericolosa dei rifiuti di cui trattasi, natura, tuttavia, contestata da parte della società ricorrente in attesa dell’istruttoria tecnica condotta dal comune, ritenendosi non decisivi i pochissimi campionamenti finora effettuati;peraltro la voce ( “ voce a specchio” CER 10702/07) relativa ai rifiuti che interessano non comparirebbe nella versione vigente all’epoca dell’elenco dei rifiuti pericolosi allegato alla Decisione del Consiglio del 22.12.21994 n. 94/004/CE né negli allegati originari del D. Lgs. n. 22 del 1997.
L’operazione di disapplicazione effettuata da parte del Comune sarebbe, comunque, illegittima, anche se si ritenessero effettivamente pericolosi, anche al tempo della effettiva consegna, i rifiuti che interessano, in quanto riqualificando in via retroattiva la fattispecie, si porrebbe in violazione del legittimo affidamento delle imprese operanti nel settore.
2- Violazione e falsa applicazione dell’art. 192, comma 3, del D. Lgs. n. 3 aprile 2006 n. 152 e dell’art. 10 della L. 7 agosto 1990 n. 241 ed eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto di istruttoria e di motivazione, per illogicità manifesta, contraddittorietà e sviamento di potere.
Sarebbero stati illegittimamente non ritenuti destinatari dell’impugnata ordinanza gli altri soggetti interessati dalla vicenda di cui trattasi ed effettivamente responsabili del contestato abbandono, quali, appunto, come in precedenza ricordato, la società 3P Immobiliare s.r.l., in quanto proprietaria del compendio immobiliare, la ditta individuale del sig. C U e quindi la società Ecologia 2000 s.a.s., in quanto titolari dell’attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti nonché la società Mn s.r.l., allo stato fallita, che è subentrata nell’attività di gestione del cumulo di rifiuti di cui trattasi.
Illegittimamente, inoltre, il Comune avrebbe, dapprima, notificato l’ordinanza di rimozione proprio alla detta ultima società ed avviato l’esecuzione in danno della stessa ( con la sottoscrizione del relativo contratto di appalto, interamente finanziato con i contributi della Regione Lazio, e già affidato ad una specializzata del settore, allo stato sospeso) e, soltanto in un secondo momento, sospeso e poi annullato o revocato i predetti atti e deciso di procedere nei confronti della società ricorrente.
Con il decreto presidenziale n. 4699/2010 del 23.10.2010 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento impugnato.
Si è costituita in giudizio la curatela della società Mn s.r.l. in data 11.11.2010, depositando memoria difensiva, con la quale ha dedotto, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto la curatela non subentrerebbe negli obblighi correlati alla responsabilità dell’imprenditore, con particolare riguardo proprio all’obbligo di smaltimento dei rifiuti industriali dell’impresa fallita, non potendosi, pertanto, procedere all’esecuzione in danno nei suoi confronti;nel merito ha, poi, argomentatamente dedotto la sua infondatezza, chiedendone il rigetto. In particolare ha rilevato come la società odierna ricorrente non abbia mai impugnato i provvedimenti di sospensione e di revoca ed annullamento della prima ordinanza di rimozione e smaltimento indirizzata proprio alla curatela.
Si è, infine, costituito in giudizio anche il comune di Magliano Sabina, in data 8.11.2010, depositando memoria difensiva con la quale ha diffusamente dedotto la infondatezza nel merito del ricorso.
In particolare ha rilevato come la società ricorrente non abbia in alcun modo impugnato l’ordinanza del sindaco del comune di Magliano Sabina, nella parte in cui è stato accertato che né la ditta C.U. di C U né la società Ecologia 2000 s.r.l. potevano considerarsi munite delle necessarie autorizzazioni alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, per la ragione che la Provincia di Rieti, ricevuta la comunicazione di inizio attività da parte della ditta C.U. di C U, aveva emanato il provvedimento inibitorio, e per la ragione che la successiva comunicazione di inizio attività da parte della società Ecologia 2000 s.r.l. non poteva aver dato luogo alla formazione di un titolo abilitativo al momento del conferimento dei rifiuti speciali di cui trattasi;la società ricorrente, pertanto, senza porre in contestazione tali circostanze e tali accertamenti richiamati a fondamento dell’ordinanza impugnata, ha, invece, solamente inteso sostenere, innanzitutto, che nessuna posizione di garanzia graverebbe sul produttore del rifiuto speciale, e che, per tale ragione, l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato non potrebbe essere rivolto al mero produttore originario dei rifiuti.
Ha, quindi, dedotto che la consegna del rifiuto a soggetti muniti di autorizzazione costituisce condizione necessaria per l’estinzione in capo al produttore della posizione di garanzia per la corretta gestione del rifiuto e della connessa responsabilità e che, in difetto, correttamente il sindaco del comune di Magliano Sabina avrebbe ritenuto che persistesse anche la responsabilità del produttore originario del rifiuto speciale, ordinandone la rimozione, atteso che la ricorrente non potrebbe utilmente invocare il principio dell’apparenza, per aver confidato sulle comunicazioni rivoltele dai soggetti cui il rifiuto era stato conferito, e per aver ritenuto sufficiente la mera compilazione e ricezione dei formulari;peraltro, l’esistenza di una posizione di garanzia gravante sul produttore del rifiuto sarebbe pacificamente e ripetutamente riconosciuta nella giurisprudenza in materia e la posizione di garanzia non si estinguerebbe nei casi di mera apparenza della sussistenza della necessaria autorizzazione.
Né la posizione di garanzia verrebbe meno per il fatto che il rifiuto sia stato consegnato ad intermediari autorizzati, qualora il rifiuto sia stato, in tal modo, mediatamente consegnato ad un soggetto da ritenersi non autorizzato alle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti in questione.
Inoltre il ricorso sarebbe inammissibile per carenza di interesse, nella parte relativa alla contestata disapplicazione, in quanto questa rappresenterebbe soltanto un’argomentazione richiamata dall’amministrazione a supporto dell’altra autonoma motivazione indicata ed atteso che la società ricorrente non avrebbe, invece, in alcun modo censurato quella parte dell’ordinanza sindacale, con la quale l’amministrazione comunale ha accertato che, già solamente alla stregua della legislazione nazionale, ed in particolare alla stregua di quanto disposto dall’articolo 33, comma 1 e comma 4, del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, né la ditta C.U. di C U né la società Ecologia 2000 s.r.l. potevano considerarsi soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni, per la ragione che la Provincia di Rieti, ricevuta la comunicazione di inizio attività da parte della ditta C.U. di C U, aveva emanato il provvedimento inibitorio, e per la ragione che la successiva comunicazione di inizio attività da parte della società Ecologia 2000 s.r.l. non poteva aver dato luogo alla formazione di un titolo abilitativo al momento del conferimento del rifiuto speciale;il relativo motivo sarebbe, comunque, infondato nel merito.
Con la memoria difensiva da valere anche come ricorso per motivi aggiunti, notificata in data 19.11.2010 e depositata in data 22.11.2010, la ricorrente ha controdedotto alle eccezioni preliminari di cui alla memoria di costituzione del comune;in particolare ha ribadito come la C non fosse a conoscenza del provvedimento inibitorio della Provincia di Rieti del 30.9.1997 al momento del conferimento dei rifiuti di cui trattasi ed ha impugnato gli indicati passaggi dell’ordinanza per il detto prospettato motivo.
Con la memoria del 26.11.2010 il comune ha dedotto la tardività del deposito della detta memoria e, comunque, la sua infondatezza nel merito, atteso che la richiamata circostanza sarebbe proprio stata richiamata a fondamento della responsabilità di C e che, utilizzando la propria diligenza, C avrebbe potuto avere piena cognizione della intervenuta inibitoria provinciale.
Con la memoria conclusiva del 24.11.2010, la curatela del fallimento di Mn s.r.l. ha ribadito quanto in precedenza dedotto con la memoria di costituzione.
Alla pubblica udienza del 7.12.2010 gli avvocati delle parti presenti hanno chiesto che il ricorso fosse trattenuto in decisione.
DIRITTO
La questione oggetto del presente giudizio prende le mosse all’abbandono, nei capannoni industriali siti nell’immobile di proprietà della società 3P Immobiliare s.r.l. in località Campana del comune di Magliano Sabina, di rifiuti, consistenti nelle polveri di abbattimento dei fumi di acciaieria prodotti dalla società C Acciai Speciali s.p.a. nel proprio stabilimento industriale nel periodo 19.11.1997-30.12.1997 e conferiti in n. 27 partite, per un totale ( accertato nel corso del procedimento e nel contradditorio delle parti per mezzo dei formulari di identificazione dei rifiuti) imputabile alla stessa di kg. 757.520 ( su di un totale abbandonato e contestato di kg. 996.160), conservati in 800/1000 sacchi di plastica- cd. big bags- delle dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di larghezza e del peso ciascuna di 10 quintali, accatastati in 4/5 piani dell’immobile stesso.
Con il provvedimento impugnato in via principale con il ricorso introduttivo, ossia con l’ordinanza del sindaco del comune di Magliano Sabina n. 149-prot. n. 13917 del 20.9.2010, è, infatti, stato ordinato alla C, in solido con le società Ecologia 2000 s.a.s. e 3P Immobiliare s.r.l., ai sensi dell’articolo 192, comma 3, del D. Lgs. n. 152 del 2006, di procedere alla rimozione, dal sito di cui trattasi dei detti sacchi di plastica nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima ordinanza sindacale nonché all’avvio dei predetti rifiuti allo smaltimento in idonei impianti di trattamento.
Come in precedenza già evidenziato nella esposizione in fatto, la C ha sottoscritto, in data 18.11.1997, un contratto di trasporto e recupero dei rifiuti in questione, dalla stessa prodotti, con la società Servizi Ecologici Sud Europa s.r.l., la quale ha individuato quale impianto autorizzato allo smaltimento quello di proprietà della società 3P Immobiliare s.r.l., sito nel territorio del comune di Magliano in Sabina, inizialmente gestito dalla ditta individuale del sig. C U e, quindi, a seguito della cessione dell’azienda, a fare data già dall’1.12.1997, dalla società Ecologica 2000 s.a.s. ( nella quale il sig. U C aveva la qualifica di socio accomodante) e solo successivamente dalla società Mn s.r.l., medio tempore dichiarata fallita.
Sebbene non in contestazione in questa sede, si premette che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza emessa ai sensi degli art. 14 d.lg. n. 22 del 1997 e 192 d.lg. n. 152 del 2006 appartengono alla giurisdizione del g.a ( T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 16 aprile 2007, n. 3727;Consiglio di Stato, sez. V, n. 439/06;Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4525/06;Consiglio di Stato, sez. V, n. 935/05).
Si premette ulteriormente che spetta al sindaco, ai sensi dell'art. 192, comma 3, del d.lg. n. 152 del 2006, norma speciale sopravvenuta rispetto all'art. 107, comma 5, del d.lg. 18 agosto 2000, n. 267, la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti abbandonati sulla base degli ordinari criteri preposti alla soluzione delle antinomie normative (criterio della specialità e criterio cronologico) ( Consiglio di Stato, sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061;T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 20 ottobre 2009, n. 1118;T.A.R. Veneto-Venezia, sez. III, 20 ottobre 2009, n. 2623).
L'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati ex art. 192 del d.lg. n. 152 del 2006 riproduce, nella sostanza, il provvedimento già previsto dall'art. 14 d.lg. n. 22 del 1997;tale articolo prefigura un'ordinanza di sgombero a carattere sanzionatorio, di cui è riprova il fatto che per la sua applicazione a carico dei soggetti obbligati "in solido", è necessaria l'imputazione agli stessi a titolo di dolo o colpa del comportamento tenuto in violazione dei divieti di legge.
L'ordinanza di rimozione di rifiuti abbandonati deve, peraltro, essere preceduta dalla comunicazione, prevista dall'art. 7 della L. n. 241 del 1990, di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell'eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all'accertamento delle effettive responsabilità per l'abusivo deposito dei rifiuti, atteso che, in tali casi, l'esigenza di un effettivo contraddittorio tra l’Amministrazione procedente e tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel fatto, è espressamente prevista dalla norma richiamata, laddove si prescrive che i controlli svolti dall'Amministrazione riguardo all'abbandono di rifiuti sul terreno debbano essere effettuati “in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi preposti al controllo". (T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 maggio 2009, n. 1826 e T.A.R. Campania-Napoli, sez. V, 5 agosto 2008, n. 9770).
Tanto premesso in linea generale, è necessaria un’ulteriore puntualizzazione relativamente all’oggetto dell’impugnata ordinanza.
Ed infatti C, nella parte espositiva del ricorso, adombra che il comune non avrebbe “ neppure adeguatamente quantificata” la parte dei rifiuti abbandonati dei quali la stessa dovrebbe occuparsi ai fini dell’avvio allo smaltimento.
Nel caso di specie nell’immobile in questione sono stati rinvenuti ed accertati sussistenti con apposita consulenza tecnica un totale di kg. 996.160 di rifiuti contenuti in 800/1000 sacchi di plastica- cd. big bags- delle dimensioni di mt. 2 di altezza per mt. 1 di larghezza e del peso ciascuna di 10 quintali, accatastati in 4/5 piani dell’immobile stesso ( privi di etichette che ne consentissero la esatta titolarità).
Nel corso dell’istruttoria, come rilevato in ordinanza, è emerso che i rifiuti sono stati prodotti da due società, ossia dalla società Salpo s.r.l. e appunto dalla C;nel corso dell’istruttoria del processo civile instaurato dinanzi al Tribunale di Rieti dalla società 3P Immobilare nei confronti di C, a seguito dell’espletamento di apposita C.T.U., è stata ritenuta la estrema difficoltà di esatta imputazione dei sacchi con riferimento a ciascuna delle due società e si è proceduto, invece, all’individuazione del quantitativo di responsabilità di ciascuna.
In particolare, per mezzo dei formulari di identificazione nonché dello specifico tenore sul punto dell’atto di appello della C, si è giunti alla quantificazione nei confronti della C di kg. 757,520.
Non sembra, pertanto, che vi siano ulteriori dubbi in ordine alla corretta individuazione del quantitativo di rifiuti speciali da smaltire posti a carico della C.
Al riguardo si rileva che effettivamente, relativamente ad una ordinanza di rimozione rifiuti emessa dal sindaco, si ritiene sussistente la violazione del principio di proporzionalità in relazione alla prescrizione con cui viene ordinata ad un soggetto la rimozione di tutti i rifiuti in solido con le altre ditte, allorché in base ai formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati dall'Amministrazione comunale per risalire ai produttori e detentori dei medesimi, è possibile documentalmente determinare le quantità conferite da ciascuno, e pertanto, essendo possibile la rimozione di rifiuti o una partecipazione alle operazioni di rimozione pro quota, non sono ravvisabili elementi tali da qualificare come indivisibile la prestazione e da imporla in solido a carico di tutte le ditte a prescindere dalla tipologia e dalla quantità di rifiuti effettivamente conferiti ( T.A.R. Veneto- Venezia, sez. III, 20 ottobre 2009, n. 2623).
Diverso è il caso di specie, in cui, invece, l’individuazione dei rifiuti da avviare allo smaltimento è stata correttamente effettuata da parte dell’amministrazione avuto riguardo alla documentazione in suo possesso nonché alla verifica dello stato dei luoghi.
L’ordinanza ha, infatti, ad oggetto, come già in precedenza più volte evidenziato, un totale di kg. 757.520 ( ritenuti imputabili alla ricorrente), come risultanti dai n. 27 formulari di identificazione prodotti dalla stessa C nel corso del procedimento conclusosi con l’adozione dell’impugnata ordinanza.
Dandosi precedenza nella trattazione, per ragioni di ordine logico, al secondo motivo di censura, occorre ancora rilevare come la impugnata ordinanza sia stata adottata nei confronti non esclusivamente della C ma bensì ordinando la rimozione dei rifiuti di cui trattasi ed il loro avvio allo smaltimento alla stessa in solido con la società Ecologia 2000 s.a.s. e con la società 3P Immobiliare s.p.a..
L’unico soggetto coinvolto nella vicenda di cui trattasi che non è stato interessato dall’ordinanza di rimozione in oggetto è stata la società Mn s.r.l., subentrata alla società Ecologia 2000 s.a.s. nel godimento dell’area di cui trattasi a fare data dal 17.12.2001 e, quindi, gestore del relativo complesso industriale soltanto dalla predetta data.
La società Mn è, pertanto, in sede di istruttoria, risultata estranea alla gestione dei rifiuti di cui trattasi, atteso che la stessa ha iniziato a godere del sito quando oramai il deposito dei rifiuti si era definitivamente completato da tempo.
Al riguardo giova, comunque, rilevare che l'ordine di smaltimento dei rifiuti non può essere indiscriminatamente rivolto al soggetto che abbia la disponibilità dell'area interessata in ragione della considerazione che la responsabilità sorge esclusivamente in quanto lo stesso possa ritenersi obbligato;siffatto obbligo non può che essere desunto da un comportamento (anche omissivo) di corresponsabilità con l'autore dell'illecito abbandono di rifiuti.
L'ordine di cui trattasi, pertanto, presuppone necessariamente l'accertamento della responsabilità di illecito in capo al destinatario, dovendosi conseguentemente escludere la sussistenza dell'obbligo di smaltimento a carico del soggetto che abbia la disponibilità dell'area interessata ma che sia incolpevole.
Quanto alla posizione del curatore fallimentare - segnatamente per quanto concerne la legittimazione passiva di quest'ultimo rispetto all'impartito ordine di smaltimento - va osservato, in linea di principio, come i rifiuti prodotti dall'imprenditore fallito non costituiscano "beni" da acquisire alla procedura fallimentare (e, quindi non formino oggetto di apprensione da parte del curatore.
Pertanto, fatta salva la eventualità di univoca, autonoma e chiara responsabilità del curatore fallimentare sull'abbandono dei rifiuti, la curatela fallimentare non può essere destinataria, a titolo di responsabilità di posizione, di ordinanze sindacali dirette alla bonifica di siti inquinanti, per effetto del precedente comportamento omissivo o commissivo dell'impresa fallita, non subentrando tale curatela negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità del fallito e non sussistendo, per tal via, alcun dovere del curatore di adottare particolari comportamenti attivi, finalizzati alla tutela sanitaria degli immobili destinati alla bonifica da fattori inquinanti ( da ultimo T.A.R. Campania-Salerno, sez. I, 18 ottobre 2010, n. 11823).
Peraltro appare non censurabile la condotta dell’amministrazione comunale che ha scelto di ordinare il ripristino esclusivamente nei confronti delle società ritenute responsabili che, tuttavia, fossero al momento in bonis .
Per quanto attiene, poi, agli altri soggetti indicati con il detto motivo di censura, ossia il sig C U in quanto titolare della ditta individuale omonima nonché i soci accomandatari della società Ecologia 2000 s.a.s. (cui per completezza del contraddittorio è stato notificato il presente ricorso) deve rilevarsi che, da un lato, la mancata identificazione di ulteriori soggetti ritenuti corresponsabili dell’abbandono dei rifiuti non si ritiene che possa inficiare la legittimità dell’ordinanza di rimozione impartito a quei soggetti esattamente individuati come responsabili.
Né ancora appare fondata la censura con la quale è stata dedotta la contraddittorietà dell’operato del comune per avere proceduto all’adozione dell’impugnata ordinanza dopo avere sospeso l’esecuzione dell’appalto aggiudicato per la bonifica dell’intero sito di cui trattasi;in disparte la circostanza che risulta in atti come la C abbia impugnato dinanzi a questo Tribunale l’ordine di sospensione dei lavori in questione, ciò che in realtà rileva è che il comune ha rinvenuto i rifiuti di cui trattasi nel corso dell’esecuzione dell’appalto ed ha, quindi, correttamente ritenuto di dovere verificare la possibilità dell’individuazione di soggetti responsabili dell’abbandono degli stessi sui quali legittimamente accollare il relativo costo dello sgombero e dell’avvio allo smaltimento al fine di non fare gravare sulle casse pubbliche il relativo onere economico.
Tanto premesso, può passarsi all’esame nel merito del primo complesso motivo di censura di cui al ricorso introduttivo.
Con il detto motivo C deduce che correttamente il comune aveva in precedenza individuato quali responsabili dell’abbandono la società 3P Immobiliare s.r.l., in quanto proprietaria del compendio immobiliare ( che, in un momento antecedente alla stipulazione dei contratti di locazione, ha tollerato il deposito dei rifiuti di cui trattasi da parte della ditta individuale del sig. C U e quindi della subentrata società Ecologica 2000 s.a.s., e, successivamente, lo ha loro consentito, nonostante la mancanza di idoneo titolo autorizzatorio da parte delle stesse), nonchè la ditta individuale del sig. C U e quindi la società Ecologica 2000 s.a.s. ( alla prima appunto subentrata per cessione di azienda nel corso dello svolgimento dell’attività di deposito dei rifiuti in questione), in quanto titolari dell’attività di stoccaggio e smaltimento dei rifiuti ed infine la società Mn s.r.l., a sua volta subentrata nella predetta attività, ma in un momento successivo al completamento dell’attività di deposito dei rifiuti in questione.
La C non sarebbe, pertanto, in alcun modo responsabile dell’abbandono dei rifiuti contestati, né varrebbe invocare, in tal senso, la cd. “ posizione di garanzia” del produttore dei rifiuti, atteso che la stessa avrebbe conferito i detti rifiuti ad un soggetto autorizzato ( o che tale appariva al controllo formale della documentazione a suo tempo posto in essere), avendo, peraltro, la stessa ricevuto ed esaminato la documentazione proveniente dal sig. C U e relativa all’impianto di cui trattasi ai sensi dell’art. 33 del D. lgs. n. 22 del 1997 per l’avvio delle operazioni di recupero in regime cd. “ semplificato”, ed avendo acquisito, altresì, da parte dello stesso, i relativi formulari di identificazione controfirmati e datati nel termine di legge;con la conseguenza che il comune avrebbe effettuato un’illegittima operazione retroattiva di disapplicazione della norma di cui in precedenza, in considerazione, peraltro, della circostanza che la natura pericolosa dei rifiuti non sarebbe ancora stata accertata e tenuto, inoltre, conto che, comunque, la voce relativa ai rifiuti che interessano non comparirebbe nella versione vigente all’epoca dell’elenco dei rifiuti pericolosi allegato alla decisione del Consiglio del 22.12.21994 n. 94/004/CE, né negli allegati originari del D. Lgs. n. 22 del 1997.
L’articolo 192 del D. Lgs. n. 152/2006, rubricato “Divieto di abbandono”, dispone testualmente che: “ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. …”.
L’art. 188 del medesimo d.lgs. n. 152 del 2006, rubricato “Oneri dei produttori e dei detentori”, dispone a sua volta che: “ 1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore o detentore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
d) utilizzazione del trasporto ferroviario di rifiuti pericolosi per distanze superiori a trecentocinquanta chilometri e quantità eccedenti le venticinque tonnellate;
e) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'articolo 194.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla regione .”.
L’art. 193, rubricato “ Trasporto dei rifiuti”, nel testo in vigore al momento dell’adozione del provvedimento impugnato, dispone al riguardo che “ 1. Durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore o dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve rimanere presso il produttore o il detentore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia. …”
Dall’esame della normativa in materia, emerge come, in tema di gestione dei rifiuti, la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti grava su tutti i soggetti coinvolti nella loro produzione, detenzione, trasporto e smaltimento, essendo detti soggetti investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti stessi.
Occorre tener conto, infatti, dei principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo afferente alla gestione dei rifiuti, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 178 e 188 del d.lg. n. 152 del 2006, e più in generale dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga", di cui all'art. 174, par. 2, del trattato, e alla necessità di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, esigenza su cui si fonda, appunto, l'estensione della posizione di garanzia in capo ai soggetti in questione.
Anche il produttore e il detentore sono, pertanto, investiti di una posizione di garanzia in ordine al corretto smaltimento dei rifiuti.
Per quanto riguarda più in particolare il produttore di rifiuti speciali, questi, nel caso in cui non può smaltirli direttamente in quanto non autorizzato, può rivolgersi a una ditta di trasporti per il loro conferimento a terzi smaltitori;in questo caso, ai sensi del richiamato articolo 188, gli obblighi sono assolti solo qualora siano stati conferiti ad un soggetto autorizzato allo smaltimento e il produttore sia in grado di esibire il formulario di identificazione dei rifiuti datato e controfirmato dal destinatario;in caso contrario il produttore risponde del non corretto recupero o smaltimento.
Affinché il produttore originario dei rifiuti non sia ritenuto responsabile per non avere materialmente posto in essere la condotta tipica descritta dall’art. 192 del Dlgs. n. 152 del 2006, dovendo in suo favore operare l’esimente prevista dall’art. 188, comma 3, del Dlgs. n. 152 del 2006, non è pertanto sufficiente che lo stesso sia munito del formulario controfirmato di cui all’art. 193.
Ed infatti, a causa dell’estensione della cd. posizione di garanzia, che si fonda sull’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela all’ambiente, la consegna dei rifiuti a degli intermediari muniti di autorizzazione non vale a trasferire su di loro la responsabilità per il corretto smaltimento e non autorizza pertanto il produttore a disinteressarsi della destinazione finale dei rifiuti. Poiché, inoltre, i formulari di identificazione dei rifiuti recano l’indicazione dell’impianto di destinazione e del nome e indirizzo del destinatario (cfr. art. 193, comma 1, lett. c) ed e) del Dlgs. n. 152 del 2006), la verifica ed il controllo del possesso delle necessarie autorizzazioni in capo al destinatario rientra senz’altro tra gli obblighi di diligenza esigibili dal produttore o detentore dei rifiuti.
Ne consegue che il produttore deve accertarsi sia che il trasportatore sia abilitato, sia che il destinatario finale risulti autorizzato, pena la sua personale responsabilità per il fatto di quest'ultimo cui venga contestato il deposito incontrollato di rifiuti;sussiste, pertanto, una responsabilità sostanziale e solidale del produttore per omesso controllo diretto e personale dello smaltitore finale (in quanto non autorizzato) ( TAR Veneto-Venezia, 14.1.2009, n. 40).
Né può ritenersi che attraverso il richiamo ai principi generali di responsabilizzazione e di cooperazione, ribaditi dall'articolo 178, comma 3, si sia venuto a creare un nuovo obbligo per il produttore originario, non previsto espressamente dalla disciplina applicabile;ed infatti l'articolo 188, comma 3, impone non solo al detentore finale del rifiuto, ma anche al produttore originario, di accertarsi dell'autorizzazione del soggetto cui conferisce il rifiuto per lo smaltimento.
L’art. 188 al primo comma dispone, poi, che gli oneri relativi alle attività di smaltimento sono a carico del detentore finale nonché dei detentori precedenti e del produttore originario dei rifiuti ed al secondo comma che anche il produttore originario dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti e ciò evidentemente in base al principio di reciproca verifica tra le parti.
Ne consegue, appunto, che sul produttore originario dei rifiuti speciale incombe l’onere di verifica di tutti i detentori successivi sino allo smaltitore finale;nel caso in cui riceva la quarta copia del Fir ( formulario di identificazione dei rifiuti), dunque, il produttore sarà in grado di accertarsi che il suo rifiuto è stato «accettato per intero» (così indicato nel formulario) ma anche, con l’ordinaria diligenza, essendo in possesso delle relative indicazioni, che l'impresa sia effettivamente e regolarmente autorizzata.
Tanto premesso in punto di diritto, occorre passare all’esame in concreto della fattispecie di cui trattasi, al fine di verificare se effettivamente la C sia venuta meno all’onere su questa ritenuto gravante di verifica non solo formale ( ma anche sostanziale) della titolarità di idonea autorizzazione allo svolgimento dell’attività di smaltimento dei rifiuti da parte dello smaltitore.
Dalla lettura dell’impugnata ordinanza emerge come il ragionamento seguito dall’amministrazione sia nei termini che seguono.
La comunicazione di cui ai commi 1 e 6 dell’art. 33 avrebbe prodotto i suoi effetti soltanto a decorrere al novantesimo giorno della ricezione da parte della Provincia e, pertanto, al momento del deposito dei rifiuti di cui trattasi, non essendo decorso il detto termine, l’autorizzazione non poteva ritenersi sussistente;comunque, i rifiuti in questione sarebbero rifiuti speciali pericolosi e, pertanto, non avrebbe potuto trovare applicazione il disposto di cui al comma 6 del richiamato articolo 33 alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, sezione II, del 21.2.2001, causa C-65/00 che ha ritenuto la detta disposizione in contrasto con l’art. 11 della direttiva 757442 come successivamente modificata, con la conseguenza che la ditta individuale C U nonché la società Ecologia 2000 s.a.s. non potevano essere ritenute in possesso del legittimo titolo autorizzatorio allo svolgimento dell’attività di smaltimento dei rifiuti di cui trattasi;il controllo svolto al riguardo dalla C sarebbe stato, dunque, esclusivamente formale sulla base della documentazione a questa consegnata dalle ditte incaricate dello smaltimento, pur essendovi questa onerata anche in considerazione della circostanza che il regime semplificato costituiva esclusivamente una scelta discrezionale dell’operatore che non le avrebbe impedito di ricorrere, comunque, a soggetti regolarmente autorizzati secondo il regime ordinario, con la conseguenza della ritenuta permanenza in capo alla stessa della cd. posizione di garanzia.
La C, con il ricorso introduttivo, ha contestato punto per punto il percorso argomentativo svolto dal comune.
Dalla documentazione depositata in atti dalle parti, emerge come la ditta individuale di C U abbia presentato, in data 21 luglio 1997, alla Provincia di Rieti la comunicazione dell’inizio dell’attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e che la Provincia, in data 30.9.1997, con la nota di cui al prot. n. 22632/2207, vi abbia dato riscontro, comunicando che la predetta attività non poteva essere iniziata.
A questo punto la società Ecologia 2000 s.a.s., cessionaria della ditta individuale C U e della quale questi era socio accomandatario, ha effettuato analoga comunicazione in data 1.12.1997 (che sembra essere rimasta senza riscontro da parte della Provincia).
L’art. 33 del d.lgs. n. 22 del 1997, rubricato “Operazioni di recupero”, dispone che “ 1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31, l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente. …
3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. …
4. Qualora la Provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato dall'amministrazione. ..
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni dal termine del periodo di sospensione previsto dall'articolo 9 della direttiva 83/189/CEE e dall'articolo 3 della direttiva 91/689/CEE le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell'impianto, ove richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata. ”.
Si tratta, pertanto, di una procedura semplificata ai sensi degli artt. 31, comma 6, e 33, destinata a sostituire l'autorizzazione ex art. 27 e quella ex art. 28, con una speciale disciplina transitoria.
Ed infatti l'attività di stoccaggio e di recupero di rifiuti non pericolosi è soggetta, ai sensi dell'art. 33 alla comunicazione preventiva all'amministrazione provinciale ed al decorso del termine dilatorio di 90 giorni, previsti per consentire a quest'ultima la verifica dell'ammissibilità dell'intervento ed il controllo della gestione di tutte le specifiche operazioni di recupero ambientale.
I rifiuti di cui trattasi rientrano nel decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, all. 3, punto 4.2 in quanto polveri di abbattimento di fumi da forno elettrico;a questi si applica, pertanto, il regime transitorio di cui al richiamato comma 6 dell’art. 33 nella parte in cui richiama ai fini della procedura i precedenti commi 1 e 2 ( che, per giurisprudenza consolidata sul punto, individuano una ipotesi di silenzio assenso).
Ne consegue che, secondo il disposto testuale del richiamato comma 1, comunque “ l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente ”.
Nel caso di specie, come in precedenza riportato, la prima comunicazione ai sensi del comma 1 alla Provincia di Rieti è stata effettuata da parte della ditta individuale di C U in data 21 luglio 1997 ed a questa ha fatto seguito, in data 30.9.1997 ( e pertanto entro il prescritto termine dei 90 giorni), la nota di riscontro della Provincia di cui al prot. n. 22632/2207, con la quale è stato comunicato che la predetta attività non poteva essere iniziata.
La seconda comunicazione, di analogo contenuto, è stata effettuata da parte della società Ecologia 2000 s.a.s., cessionaria della ditta individuale C.U. di C U e della quale questi era socio accomandatario, in data 1.12.1997, con la conseguenza che il termine dei 90 giorni di legge sarebbe venuto a scadenza soltanto alla data dell’1.3.1998.
Tuttavia, dall’esame della documentazione in atti e la detta circostanza non è stata contraddetta dalle parti, il deposito dei rifiuti di cui trattasi è stato effettuato nei mesi di novembre e di dicembre del 1997 ed a decorrere, comunque, dal 19.11.1997.
Ne consegue che il deposito dei rifiuti in questione non poteva essere ritenuto autorizzato sulla base di nessuna delle due comunicazioni indicate, non essendosi in entrambi i casi perfezionato il procedimento previsto dalla norma.
L’accertamento della circostanza di cui sopra non necessitava di un penetrante controllo da parte della C non richiedendo da parte di quest’ultima una istruttoria eccessivamente gravosa;sarebbe stato sufficiente accertare presso la Provincia l’esito delle comunicazioni di inizio attività indicate.
Con l’ultima memoria, da valere anche quale ricorso per motivi aggiunti, C ha diffusamente argomentato sull’impossibilità di ritenere, alla luce del tenore testuale e logico dell’ordinanza, che con la stessa si sia inteso fondare la propria responsabilità al riguardo sulla base dell’argomentazione nello specifico sopra affrontata.
Si prescinde dalla eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti dedotto in sede di costituzione sul detto ultimo ricorso da parte del comune, attesa la sua infondatezza per le considerazioni che seguono.
La dedotta prospettazione, infatti, non può essere condivisa e deve ritenersi, invece, che la ricostruzione effettuata da parte della difesa del comune nella propria memoria di costituzione in giudizio sia corretta;il percorso argomentativo contenuto nell’ordinanza impugnata consente di ritenere legittimamente che l’argomentazione concernente il mancato decorso del termine di cui al comma 1 dell’art. 33 sia stata posta a fondamento della scelta effettuata ai fini dell’individuazione dei soggetti ritenuti responsabili al pari dell’ulteriore argomentazione concernente nello specifico il comma 6 e la sua riconosciuta illegittimità comunitaria con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi.
Ed infatti l’ordinanza impugnata deve essere letta nel suo complesso al fine di poterne individuare correttamente il relativo percorso motivazionale.
La circostanza che la argomentazione di cui trattasi è asseritamene riportata nella parte dell’ordinanza relativa alla società Ecologia 2000 s.a.s. non permette di ritenere che il detto accertamento sia stato effettuato nei soli confronti della detta ultima società e non invece anche nei confronti della C.
Peraltro nel testo dell’ordinanza, nella parte relativa alla C, è espressamente stato rilevato come la stessa abbia “ mancato di sottoporre a seria e sostanziale verifica e controllo il possesso in capo dapprima alla ditta C.U. di C U e poi alla Elogia 2000 s.r.l. delle necessarie autorizzazioni, risultate invece del tutto carenti … ”.
E, comunque, sulla base di quanto in precedenza rilevato al riguardo, ciò che è stato ritenuto rilevante, da parte dell’amministrazione, ai fini dell’individuazione della responsabilità di C non è stata la effettiva conoscenza da parte della stessa del provvedimento della Provincia di Rieti del 30.11.1997, bensì la sua agevole conoscibilità, da parte della stessa, con il ricorso all’ordinaria diligenza.
Per le considerazioni che precedono il ricorso e (gli eventuali) motivi aggiunti devono essere respinti siccome infondati nel merito.
Attesa la complessità della vicenda, si ritiene di dovere disporre la compensazione delle spese del presente giudizio tra le parti costituite.