TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-23, n. 201900657

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2019-07-23, n. 201900657
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 201900657
Data del deposito : 23 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/07/2019

N. 00657/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00323/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 323 del 2010, proposto da
- Allevamenti Venetucci di Venetucci Severino &
C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. R C M, da intendersi domiciliata, ai sensi dell’art. 25, co. 1, lett. a ) cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;

contro

- Ministero dello sviluppo economico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza, presso i cui Uffici è domiciliato, in Potenza, al corso

XVIII

Agosto 1860;
- Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale s.r.l, Comunità montana Marmo Platano, non costituite in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 15670 del 9 giugno 2010;

- del provvedimento definitivo di concessione delle agevolazioni della Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale s.r.l. del 10 maggio 2010;

- di ogni ulteriore atto connesso, presupposto e conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dello sviluppo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, all'udienza pubblica del giorno 18 giugno 2019, il Primo Referendario avv. B N;

Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con atto affidato alla notificazione il 23 settembre 2010, depositato il successivo 7 di ottobre, la Allevamenti Venetucci di Venetucci Severino &
C. s.n.c., è insorta avverso gli atti in epigrafe, concernenti l’approvazione definitiva del programma d’investimento da essa proposta ai sensi della legge n. 662 del 1996 nell’ambito del patto territoriale "Basilicata Nord-Occidentale”, nella parte in cui è stata disposta la revoca parziale del contributo provvisoriamente concesso, con obbligo di restituzione della somma di € 25.111,89, oltre accessori di legge.

1.1. In punto di fatto, dagli atti di causa emerge quanto segue:

- con istanza dell’8 luglio 1999 la società esponente ha chiesto di essere ammessa alle agevolazioni riguardanti un “programma d’investimenti riferito all’unità produttiva ubicata nel Comune di Savoia di Lucania”, nell’ambito dell’attuazione del patto territoriale “Basilicata Nord – Occidentale”;

- con relazione istruttoria del soggetto convenzionato Mediocredito Toscano del 21 dicembre 2000 è stata accolta la domanda, con riconoscimento in via provvisoria a favore della società richiedente di un contributo in conto capitale di euro 142.526,61 per l’adeguamento funzionale di un edificio già esistente, con realizzazione di impianti tecnici.

- successivamente, nel verbale di accertamento finale di spesa la competente commissione ministeriale, in fase di accertamento, ha rilevato uno scostamento dall’obiettivo occupazionale del 50% rispetto alle previsioni istruttorie;

- il Ministero dello sviluppo economico, con nota prot. n.

1.231.930 del 22 dicembre 2008 ha evidenziato la sussistenza dei presupposti per la revoca parziale del contributo;

- dopo la fase di partecipazione procedimentale la Sviluppo Basilicata Nord – Occidentale s.r.l. ha adottato il provvedimento impugnato in questa sede.

1.2. In diritto, la ricorrente ha dedotto i motivi di seguito rubricati:

I. Violazione art. 10, lett. b ), della legge n. 241/90;
violazione artt. 7 e ss. della legge n. 241/90;

II. Eccesso di potere, perplessità e genericità, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 320/2000, art. 12, co.3;

III. Violazione e falsa applicazione del d.m. 527/95 come modificato dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488;
falsa applicazione della circolare n° 2343634 del 20-11-97;

IV. Violazione e falsa applicazione del decreto n. 215 del 27 aprile 2006, delle circolari del Ministero dello sviluppo economico n. 8133/GC del 4 agosto 2006, n° 0043850 del 30 novembre 2007, della legge sui patti agrari n. 203/82;

V. Violazione e falsa applicazione del decreto 27 aprile 2006 n. 215.

2. L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha concluso per il rigetto del ricorso.

3. Alla camera di consiglio del 20 ottobre 2010, con ordinanza n. 299, l’incidentale istanza cautelare è stata rigettata per la ritenuta carenza di giurisdizione del Giudice amministrativo, in quanto «la controversia ha ad oggetto la pretesa alla conservazione del contributo nell’integrale ammontare e a non subirne la decurtazione nella misura del 20 %, disposta a seguito dell’accertamento da parte degli organismi competenti di uno scostamento dell’obiettivo occupazionale del 50 % rispetto alle previsioni;
- questo T.A.R. (cfr. TAR Basilicata 17/6/03 n. 653;
T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 28 maggio 2009 , n. 328;
T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 24 gennaio 2009 , n. 14;
T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 06 febbraio 2009 , n. 20) alla luce dell'orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che in materia di contributi pubblici qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sul presupposto dell’inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati quali revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del concessionario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo;
il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (Cass. civ., SS.UU., 10 maggio 2001 n. 183;
Id. 27 marzo 2000 n. 1765;
Id. 12 novembre 1999 n. 758;
Id. 5 settembre 1997 n. 8585;
Cons. Stato, VI Sez., 9 maggio 2002 n. 2539;
V Sez., 27 marzo 2000 n. 1765);
- spetta al giudice ordinario la cognizione sulle controversie instaurate per contestare l’operato dell'Amministrazione che, servendosi degli istituti della "revoca", della "decadenza" o della "risoluzione", abbia ritirato in tutto o in parte il finanziamento sulla base di fatti sopravvenuti».

4. Alla pubblica udienza del 19 giugno 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. In limine litis , il Collegio, re melius perpensa , dà atto della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nelle questioni concernenti i provvedimenti di revoca di agevolazioni accordate per la realizzazione di investimenti produttivi nell’ambito di “patti territoriali” ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6277;
id. 18 aprile 2012, n. 2244;
id., sez. IV, 2 febbraio 2011, n. 741).

A tal riguardo, il Giudice d’appello ha condivisibilmente osservato come i “patti territoriali” si collochino a pieno titolo nel quadro della cosiddetta azione amministrativa per accordi, caratterizzandosi quale strumento di programmazione negoziata, con la conseguenza che la cognizione delle controversie connesse alla formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi intercorsi tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle relative ai finanziamenti concessi ex art. 2, commi 203 e ss. della L. 23 dicembre 1996, n. 662, rientra tra quelle attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (Cons. Stato sez. VI, 17 gennaio 2014, n. 220).

Per altro verso, nella specie la giurisdizione del Giudice amministrativo emerge anche dalla considerazione del carattere provvisorio del beneficio in precedenza concesso, poi oggetto di rideterminazione con gli atti qui impugnati (Cons. Stato, Ad. plen., 29 luglio 2013, n. 17, e 29 gennaio 2014, n. 6), con conseguente configurabilità di posizioni giuridiche soggettive di interesse legittimo.

2. Nel merito, il ricorso è infondato, alla stregua della motivazione che segue.

2.1. Non sussiste in fatto la dedotta violazione delle disposizioni in materia di partecipazione procedimentale, posto che è di piana evidenza che la ricorrente ha avuto l’occasione di prendere parte al procedimento. In particolare: a) è stata destinataria di comunicazione ai sensi degli artt. 7 ss. della legge n. 241 del 1990 in data 8 ottobre 2009;
b) ha depositato memoria in data 10 novembre 2009;
c) che tale memoria è stata anche trasmessa ai competenti Uffici del Ministero dello sviluppo economico;
d) che la memoria è stata adeguatamente considerata dalla Sviluppo Basilicata Nord – Occidentale s.r.l., la quale ha preso posizione sulle relative controdeduzioni con nota prot. n. 3108 del 18 gennaio 2010 indirizzata al Ministero intimato;
e) quest’ultimo, con nota prot. n. 18777 dell’11 febbraio 2010, ha rilevato come «il Soggetto responsabile con nota n. 3108 del 18/01/2010, pervenuta a questo Ufficio in data 22/01/2010, pur esprimendo condivisione con le motivazioni addotte dalla Ditta circa il mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale, non le ha potute accogliere per mancanza di riferimenti giuridici favorevoli alle stesse. Al riguardo si sottolinea che il dato occupazionale costituisce un indicatore importante per la formazione delle graduatorie dei programmi ritenuti ammissibili, pertanto, la normativa dispone l'applicazione di una percentuale di revoca del contributo per il mancato raggiungimento dell'obiettivo fissato, pari alla differenza fra lo scostamento percentuale dell'indice occupazionale ed il limite del 30%. Considerato che la Ditta ha previsto in sede previsionale che il progetto, una volta realizzato, avrebbe creato n. 4 posti di lavoro, mentre a consuntivo la Commissione di accertamento ha rilevato che nell'anno di regime l'occupazione media presso l'impresa è stata di n. 2 unità, con uno scostamento del 50% rispetto alle previsioni, correttamente il Soggetto responsabile ha provveduto ad applicare una riduzione del 20% del contributo calcolato. D'altra parte, le conseguenze legate alla crisi che ha colpito il settore anche se non prevedibile, sono imputabili esclusivamente al rischio di impresa. Pertanto, nel confermare le determinazioni assunte dal Soggetto responsabile circa le controdeduzioni presentate dalla Ditta, si invita lo stesso S.R. a provvedere alla emissione del provvedimento definitivo». Tale ultima nota risulta puntualmente richiamata nel provvedimento di determinazione definitiva del contributo oggetto di causa.

2.2. Col secondo motivo, si è sostenuto che « il Ministero ha considerato quale normativa di riferimento per il Patto Territoriale in oggetto, quella vigente alla data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria dello strumento negoziale, ovvero il DM 320/2000;
ha omesso di considerare, però, che tale normativa è stata sostituita dal successivo Decreto n° 215/2006, il quale, relativamente alle modalità di calcolo dell'obbiettivo occupazionale, si richiama alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 8133/GC del 4 agosto 2006. La circolare ministeriale, innanzi detta, si applica non solo alle iniziative imprenditoriali con data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria successiva al 12 ottobre 2005 (data di pubblicazione sul G.U.R.I. del Decreto 18 aprile 2005 riguardante l'adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri per l'individuazione della dimensione aziendale) ma anche alle iniziative imprenditoriali la cui data di comunicazione dell'avvio dell'istruttoria sia antecedente al 12 ottobre 2005 considerato che "...rappresenti la condizione di maggior vantaggio per l'impresa stessa" (circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 0025386 del 3 maggio 2007)».

La tesi è del tutto fuori asse, risultando per tabulas che la Sviluppo Basilicata Nord – Occidentale s.r.l., nel contestato provvedimento, ha applicato l’art. 12, co. 3, lett. g ) del decreto 31 luglio 2000, n. 320, proprio nel testo già modificato per effetto di quanto disposto dall’art. 2, co. 1, del decreto 27 aprile 2006, n. 215.

In effetti, tale disposizione, allo stato, sanziona con la revoca dell’agevolazione uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione, registratosi nell’esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime. Diversamente, nel previgente testo, anteriore alle cennate modificazioni, la revoca era prevista come totale, se lo scostamento fosse risultato superiore al 30% dell'obiettivo indicato e superiore al 20% della media dei livelli occupazionali fatti registrare dalle iniziative previste nel contratto d'area o nel patto territoriale. Risulta quindi lampante che, qualora il Ministero avesse, come affermato in modo gravemente erroneo nel ricorso, applicato il ripetuto art. 12, co. 3, lett. g ) nella sua formulazione originaria, la conseguenza sarebbe stata la revoca totale e non meramente parziale dell’agevolazione.

Inoltre, nella comunicazione di avvio del procedimento dell’8 ottobre 2009 è testualmente precisato che la revoca parziale del beneficio consegue «alle disposizioni del DM 320/2000 integrato e modificato dal DM n. 215 del 27 aprile 2006». E ancora, nella parte del preambolo del provvedimento di concessione in riduzione si rinvia espressamente a quanto stabilito «dall'art. 12 del D.M. 320/2000 e successive intt. e modd.».

2.2.1. Sempre nel secondo motivo, si è pure dedotto che il «d.m. 215/2006, se da un lato ha modificato le percentuali e le modalità di calcolo volte a verificare gli eventuali sopraggiunti scostamenti occupazionali, dall'altro lato, però, pecca di genericità nella parte in cui omette di specificare il dato a cui riferire lo scostamento occupazionale».

Tuttavia, a risultare generica è solo tale doglianza, in cui si omette di considerare, come puntualmente evidenziato dalla difesa erariale, che il decreto n. 215 del 2016, nel riformulare l'art. 12, co. 3, lett. g ) del d.m. 320 del 2000, ha modificato unicamente i parametri di scostamento per calibrare in senso più favorevole alle imprese le sanzioni, lasciando inalterati i principi riguardanti i metodi per la rilevazione del dato occupazionale. Del resto, parte ricorrente fa mostra di essere ben a conoscenza degli stessi, articolando sull’asserita applicazione di essi gli ulteriori motivi di censura.

2.3. Col terzo motivo e quarto motivo di ricorso, si è sostenuto l’erroneità del disposto recupero, in quanto «considerato che il numero degli occupati, nei dodici mesi precedenti l'esercizio a regime (anno 2004), calcolava solo n°1 unità lavorativa (intendendosi per ULA l'addetto con un numero di giorni lavorativi superiori ai 15, conformemente alla circolare ministeriale n° 8133/GC), ne deriva che la ditta Allevamenti Venetucci nell'esercizio a regime (14-9- 2005/14-9-2006) detenendo in media n° 3,55 ULA, non è incorsa in alcuno scostamento occupazionale, o meglio, se una piccola variazione si è verificata, la stessa si è, comunque, mantenuta nel limite di scostamento di 30 punti percentuali in meno, che inibisce ogni provvedimento di revoca».

La censura va disattesa. Nel verbale di “accertamento finale di spesa” dell’11 marzo 2008, per quanto qui rileva, si legge che «considerato che l'esercizio di regime (2006) è interamente trascorso, l'occupazione media mensile rilevata nell'anno 2006 è stata pari a n. 2 unità di cui 1 lavoratore dipendente e 1 socio lavoratore, tale dato è stato reso dalla ditta con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 7 marzo 2008. Comunque dalla documentazione esibita al momento del sopralluogo e spedita successivamente la Commissione non ha potuto verificare l'incremento occupazionale indotto dalla presente iniziativa». Dunque, il dato occupazionale di due unità, su cui si impernia l’avversata riduzione del contributo, è stata originato proprio da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di valore probatorio privilegiato, resa della deducente. E tale circostanza non ha formato oggetto di contestazione specifica in sede di ricorso, derivandone gli effetti di cui all’art. 64, co. 2, cod. proc. amm.. A fronte di ciò, è lampante che l’obiettivo occupazionale costituito da n. 4 unità è stato mancato del 50%.

Fermo quanto innanzi, sono pure errati i presupposti in fatto da cui prende l’abbrivo la formulazione della censura. In particolare, non viene in considerazione l’ampliamento di un’attività esistente, ma un “nuovo impianto”, in quanto è per tale ultima categoria che è stata richiesta l’agevolazione di cui trattasi (cfr. dichiarazione alla pag. 7 della scheda tecnica allegata al modulo per la richiesta di agevolazioni finanziarie, in atti della ricorrente). Erroneo risulta poi il riferimento al periodo temporale 14 settembre 2005, 14 settembre 2006, in quanto l'art. 12, co. 3, lett. g ), del d.m. n. 320 del 2000 precisa che per “esercizio di regime” si intende l'esercizio solare successivo alla data di entrata a regime dichiarata dall'impresa beneficiaria. Nel caso di specie, la data di entrata a regime dichiarata è il 14 settembre 2005, sicché l'esercizio di regime utile per il rilevamento del dato occupazionale è costituito dall'anno solare 2006. Il dato rilevato in detto periodo, pari a n. 2 unità lavorative, va quindi rapportato a quello desumibile nell'anno precedente a quello di avvio a realizzazione del programma (2001), pari a zero, trattandosi appunto di nuovo impianto.

Inconferente è poi il richiamato alla legge n. 203 del 1982, recanti norme sui contratti agrari, laddove le fonti normative di riferimento sono costituite unicamente dalla legge n. 662 del 1996, dalle relative disposizioni attuative e dai principi generali principi stabiliti dalla legge n. 488 del 1992.

2.4. Non persuade la censura di cui al quinto motivo di ricorso, secondo cui l’intervento sarebbe stato realizzato in area di crisi, dovendo così trovare applicazione quanto previsto dall’ultimo periodo del più volte richiamato art. 12, co. 3, lett. g ), del d.m. n. 320 del 2000, secondo cui «per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50». Non risulta, infatti, che l’area in cui sorge l’impianto di cui è questione rientri tra quelle di cui individuate con il d.P.C.M.

15 aprile 1998, cui rinvia la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 8133 del 4 agosto 2006, recante chiarimenti in merito all’applicazione del decreto 31 luglio 2000, n. 320, come modificato e integrato dal decreto del 27 aprile 2006, n. 215.

3. Dalle considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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