TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-03-01, n. 202101321

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-03-01, n. 202101321
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202101321
Data del deposito : 1 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/03/2021

N. 01321/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03975/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3975 del 2019, proposto da
N D M, rappresentato e difeso dall'avvocato R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Forio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M C, C F, A M, A A, D M L, I L, R N;

per l'annullamento:

1) della graduatoria finale rettificata relativa al concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di Istruttore di Vigilanza – Cat C, posizione giuridica ed economica C.1 – a tempo Part time al 50% ed indeterminato indetto dal Comune di Forio, approvata con Determina Dirigenziale n. 958 del 10 luglio 2019 e pubblicata in data 10 luglio 2019 sull'Albo Pretorio del Comune di Forio;

2) della graduatoria finale relativa al concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di Istruttore di Vigilanza – Cat C, posizione giuridica ed economica C.1 – a tempo Part time al 50% ed indeterminato indetto dal Comune di Forio, approvata dalla Commissione di Concorso con verbale n. 6 del 13 giugno 2019 ed in pari data pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di Forio;

3) del verbale n. 3 del 26 aprile 2019 della commissione esaminatrice relativa al concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti di “Istruttore di Vigilanza – Cat C, posizione giuridica ed economica C.1 – a tempo Part time al 50% ed indeterminato, con il quale si è provveduto alla approvazione degli esiti della prova scritta tenutasi in data 26 aprile 2019;

4) ove esistenti, degli atti con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle domande e delle risposte ai quesiti relativi alla prova scritta del 26 aprile 2019;

5) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Forio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Grazia D'Alterio nell'udienza del giorno 11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame, il nominato in epigrafe ha impugnato, previa sospensiva, gli esiti del concorso pubblico indetto dal Comune di Forio d’Ischia, per l’assunzione di n. 5 Agenti di Polizia Municipale nella parte in cui, in tesi, per effetto di una erronea valutazione della domanda n. 28 (questionario I turno – Versione C) ad opera del c.d. correttore automatico, sarebbe stato collocato nella posizione n. 21 in luogo della posizione n. 14, ingiustamente occupata dalla candidata M C;
ha richiesto, per l’effetto, la rettifica dei punteggi, spettandogli 50,34 punti in luogo dei 49,01 erroneamente attribuiti, e la riformulazione della graduatoria nei sensi e termini indicati.

1.1 A sostegno del gravame il ricorrente ha dedotto, in un unico articolato motivo, vizi di violazione di legge (segnatamente: art. 97 Cost., legge 241/90, art. 116 d.lgs. 285/1992, art. 1 d.lgs. 8/2016) ed eccesso di potere per più profili, lamentando, in particolare, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del principio di imparzialità nelle procedure concorsuali.

1.2 In estrema e doverosa sintesi, secondo la prospettazione del ricorrente l’amministrazione avrebbe errato nell’abbinamento della risposta esatta al quesito n. 28 del I turno – Versione C del questionario della prova scritta del 26 aprile 2019, laddove l’unica risposta valida non poteva non essere l’opzione contrassegnata dalla lettera a), prescelta dal ricorrente, di talché sarebbero del tutto ingiustificate sia la penalizzazione del punteggio che ne è conseguita a suo danno - stante la mancata attribuzione del corrispondente punteggio positivo oltre alla indebita decurtazione di -0,33 punti - che l’attribuzione di un punteggio positivo in favore della precitata controinteressata.

2. Si è costituito per resistere all'avverso dedotto il Comune di Forio d’Ischia, deducendo l'inammissibilità del ricorso e l'infondatezza nel merito del gravame.

3. Integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, secondo le modalità e nei termini disposti con ordinanza collegiale n. 1395/2020 del 20 aprile 2020, all'udienza dell’11 gennaio 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft teams a termini dell’art. 25 del D.L. 137/2020, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base degli atti.

4. In limine occorre dare atto della ammissibilità del ricorso, stante l’interesse del ricorrente a vedersi riconoscere il corretto punteggio da lui conseguito in funzione di una migliore collocazione in graduatoria, avente validità triennale e, di conseguenza, di una maggiore probabilità di essere assunto in forza di eventuali successivi scorrimenti nonché in ragione della possibilità di utilizzo a fini assunzionali da parte di altre Amministrazioni, prima dell'esaurimento della sua efficacia ( cfr ., in termini, T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 25 agosto 2020, n. 3649).

5. Nel merito il ricorso è fondato.

5.1 Come anticipato nello svolgimento in fatto, la questione centrale di cui all’odierno giudizio - a fronte della contestazione della validità dell’attribuzione dei punteggi e delle sottese valutazioni svolte dall’amministrazione, recepite nella graduatoria finale del concorso - afferisce alla individuazione della risposta valida in relazione a uno dei 30 quesiti a risposta multipla somministrati ai partecipanti al concorso de quo .

E’ chiaro, infatti, che la soluzione prospettata in ricorso, ove verificata, comporterebbe una diversa attribuzione dei punteggi censurati nella odierna sede e una più favorevole collocazione del ricorrente nella graduatoria finale, anche in conseguenza della posposizione in graduatoria di altra concorrente idonea (M C) che, allo stato, lo precede occupando la posizione n. 14 (essendole stato attribuito, in tesi erroneamente, il punteggio finale di 51,02 in luogo del punteggio che le sarebbe correttamente spettato di 49,69).

5.1.a Ciò posto, il quesito n. 28, della cui risposta corretta si controverte, è il seguente: “Guidare un veicolo senza avere conseguito la patente di guida comporta: a) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo;
b) una sanzione amministrativa pecuniaria ed il ritiro della carta di circolazione del veicolo;
c) una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo”.

5.1.b Orbene, ai fini della individuazione della risposta esatta, conviene ricordare che, a norma dell'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67), “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”.

Tra le violazioni depenalizzate rientra anche la guida senza patente, in precedenza ascritta tra gli illeciti contravvenzionali dall’art. 116, comma 15, prima parte, del Codice della strada, per cui “ Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro”.

A seguito del su richiamato intervento normativo, dunque, la guida senza aver conseguito la patente non costituisce più una fattispecie di reato bensì un illecito depenalizzato, avente natura amministrativa e soggetto alla sanzione pecuniaria (siccome rideterminata ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, lett. b), del medesimo D. Lgs. n. 8/2016) da un minimo di euro 5.100 ad un massimo di euro 30.599;
resta invece ferma la sanzione penale dell'arresto fino ad un anno in caso di reiterazione dell'illecito depenalizzato nel biennio.

5.1.c Tale innovazione è stata, peraltro, confermata dalla Circolare n.300/A/852/16/109/33/1 del 5 febbraio 2016 emanata dal Ministero dell’Interno, con la quale è stata chiarita la portata innovativa del D. lgs. 8/2016 in ordine alla depenalizzazione della fattispecie prevista dall’art. 116, comma 15 C.d.S. e l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in luogo dell’ammenda.

5.2 E’ dunque di palmare evidenza che nel caso all’esame la risposta valida al quesito è la a).

5.3 Non vale in senso contrario sostenere, anche in forza del principio di tassatività e determinatezza dei reati, che il quesito aveva una formulazione “aperta”, idonea a ricomprendere come corretta la risposta indicata alla lettera c). Quest’ultima (“ una sanzione penale ed il fermo amministrativo del veicolo” ), invero, non trova alcuna corrispondenza normativa nel Codice, atteso che una sanzione penale (arresto) per guida senza patente viene prevista unicamente nel caso specifico di recidiva ( rectius , reiterazione dell’illecito amministrativo) nel biennio ( cfr. art. 115, comma 15 terzo periodo C.d.S.), alla quale tuttavia si accompagna, quale sanzione accessoria, non il fermo amministrativo bensì la confisca del veicolo ( cfr . art. 115, comma 17 primo periodo C.d.S.).

Del resto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, come nel caso di specie, non è configurabile alcuna discrezionalità in ordine alla valutazione delle risposte date alle singole domande, dovendosi prevedere con certezza una sola risposta univocamente esatta, con esclusione di ogni ambiguità ed incertezza di soluzione, onde evitare una valutazione dei candidati in violazione del principio della par condicio desumibile dall'art. 97 Cost.” ( cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 17 giugno 2015, n. 3060;
T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, 05 febbraio 2020 n. 560).

5.4 Dunque, in forza dei superiori rilievi, il quesito n. 28 poteva trovare naturale ed esatta corrispondenza esclusivamente nella risposta “una sanzione amministrativa pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo” contrassegnata dalla lettera a), di talché del tutto erroneamente l’Amministrazione ha valutato come valida la risposta di cui alla lett. c), ritenendo, altrettanto erroneamente, non corretta la risposta segnata dal ricorrente.

5.4.a La svista in cui è incorso il Comune ha inoltre avvantaggiato la controinteressata collocata alla posizione n. 14 della graduatoria, con un punteggio pari a 51,02, alla quale, del tutto illegittimamente, non solo è stato attribuito un punto in più per la medesima prova scritta (avendo risposto al quesito n. 28 mediante l’opzione contrassegnata dalla lettera c) ma anche non è stata applicata la penalità per la risposta errata, con decurtazione di -0,33 punti.

5.4.b Ove si fosse proceduto alla corretta attribuzione del punteggio complessivo, dunque, al ricorrente sarebbe spettato il voto finale di 50,34 in luogo di 49,01, conseguendone, per l’effetto, la più utile posizione in graduatoria reclamata.

5.5 Conclusivamente, il ricorso è dunque accolto, con annullamento in parte qua degli atti gravati e con conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla revisione della graduatoria finale mediante rideterminazione dei punteggi, in conformità alle disposizioni conformative della presente statuizione giudiziale, ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a..

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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