TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-01-15, n. 201800428

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-01-15, n. 201800428
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201800428
Data del deposito : 15 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2018

N. 00428/2018 REG.PROV.COLL.

N. 11602/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11602 del 2016, proposto da:
R S, rappresentato e difeso dagli avvocati P P e E C I, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Angelico, 70;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del decreto del dirigente di Polizia di Stato - prot. n. 16/16735/105 A.11 del 12 agosto 2016 con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico e per l'effetto è stata confermata la sanzione disciplinare del richiamo scritto nei confronti del ricorrente;

del provvedimento del 6 aprile 2016 del dirigente della sezione Polizia stradale di Roma con il quale è stata inflitta la sanzione disciplinare “richiamo scritto” nei confronti del ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2017 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con ricorso notificato il 12 ottobre 2016 e depositato il successivo 26 ottobre, il sig. S Roberto ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del decreto del 2 agosto 2016 con cui il dirigente del Compartimento ha respinto il ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto, e del provvedimento emesso il 6 aprile 2016 con cui il dirigente ha lui inflitto la sanzione disciplinare del richiamo scritto perché “ in qualità di operatore presso il corpo di guardia – postazione avanzata, lasciava incustodita ed aperta la porta carraia per recarsi nel garage a prendere un’autovettura e continuare il servizio all’interno della stessa per ripararsi dal freddo non potendo così assolvere i compiti ad esso assegnati ”.

2. In fatto espone che, in data 6 marzo 2016, prestava servizio di operatore di postazione avanzata presso il Corpo di Guardia con orario di servizio 6.44/13.10 unitamente al Sovrintendente Capo R C responsabile del Corpo di Guardia.

Intorno alle ore 6.50 a causa di lavori all'impianto elettrico veniva a mancare la corrente elettrica e, pertanto, la carraia lato sinistro veniva lasciata aperta per consentire il normale transito pedonale. L'Assistente Capo S, a causa dello stato febbrile improvvisamente insorto quel giorno, informava del proprio malessere il responsabile del servizio Sovrintendente Capo R C, il quale lo autorizzava ad utilizzare un autoveicolo di servizio.

Precisamente, veniva accordato il permesso di posizionare il suddetto veicolo all'ingresso, in modo da poter assolvere il compito assegnatogli all'interno dell'autovettura, con sistema di riscaldamento azionato.

Tuttavia, intorno alle ore 8.15, il Dirigente della Polizia di Stato, Sezione Polizia stradale di Roma, E M, nell'arrivare in ufficio riscontrava che la porta carraia era aperta senza, apparentemente, nessun dipendente posizionato presso la c.d. postazione avanzata.

La stessa verificava, poi, dopo aver parlato con il Soprintendente Capo, che il ricorrente si trovava all'interno di un'autovettura di servizio con il motore acceso per riscaldarsi e che detta autovettura si trovava presso la carraia.

Il dirigente contestava detta condotta ritenendola in contrasto con l'ordine di servizio e, successivamente, dopo aver svolto l'iter istruttorio, lo stesso Dirigente E M, con provvedimento prot. n. 16/7962/105A.11 del 6 aprile 2016 infliggeva al ricorrente la sanzione disciplinare oggetto del presente giudizio.

Successivamente, con provvedimento del Dirigente del Compartimento prot. N. 16/16735/105 A.11 del 12 agosto 2016 notificato il 13 agosto2016, veniva rigettato il ricorso gerarchico presentato in data 6 maggio 2016 e confermata la sanzione già inflitta.

3. Avverso i gravati provvedimenti il ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto:

I. Incompatibilità del dirigente ad irrogare la sanzione avendo proceduto alla contestazione degli addebiti. Violazione dell'art. 15 d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737. Violazione dell'art. 97 Costituzione.

II. Violazione degli articoli 3, 13 e 14 del d.p.r. 737/1981, in quanto non sarebbe stata previamente individuata la specifica infrazione contestata.

III. Autorizzazione da parte del superiore gerarchico. Violazione degli articoli 3 e 10, legge 241/1990. Eccesso di potere per carenza di istruttoria. Violazione dell'art. 13 e dell'art. 14 del d.p.r. 737/1981. Difetto di motivazione. Violazione del d.p.r. 782/1985. Sussistenza della scriminante.

IV. Violazione dell'art. 12 del d.p.r. 737/81 e dell'art. 103 d.p.r. 1957 n. 3, sulla base dei quali la contestazione degli addebiti deve avvenire “subito”.

4. Si è costituita in giudizio la resistente amministrazione contestando, nel merito, la fondatezza del gravame.

5. All’esito camera di consiglio del 21 novembre 2016 con ordinanza collegiale n. 11675/2016 sono stati chiesti all’amministrazione chiarimenti istruttori.

6. In mancanza di risposta da parte dell’amministrazione, con ordinanza cautelare n. 370/2017 resa all’esito della camera di consiglio del 24 gennaio 2017, la causa è stata rinviata al merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

7. Con memoria del 3 agosto 2017 l’amministrazione ha infine adempiuto all’ordine istruttorio fornendo i richiesti chiarimenti.

8. All’esito della pubblica udienza del 7 novembre 2017 la causa è passata, infine, in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. È necessario, innanzitutto, precisare come privi di pregio siano il secondo ed il quarto motivo di ricorso.

Con riguardo al secondo motivo, può agevolmente osservarsi l’avvenuto rispetto, da parte dell’amministrazione del disposto normativo di cui agli artt. 3, 13 e 14, D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, dettante “ Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti ”, in quanto, i gravati provvedimenti recano l’indicazione della specifica infrazione contestata, ovvero la negligenza in servizio di cui all’art. 3, n. 2, d.p.r. n. 737/1091;
sono state, altresì, rispettate le garanzie del contraddittorio prescritte anche mediante la specifica contestazione degli addebiti, avvenuta con nota prot. n. 16-5825/105A.11 del 4 marzo 2016, con la quale è stata data facoltà all’interessato di presentare osservazioni e giustificazioni a propria difesa.

Il quarto motivo risulta parimenti infondato in quanto nel procedimento disciplinare a carico di agenti della Polizia di Stato non è previsto dall'art. 12, d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 alcun termine perentorio per la contestazione degli addebiti (così, tra gli altri, T.A.R. Liguria, Sez. II, 19 gennaio 2016, n. 53).

3. Il ricorso merita, invece, di essere accolto in relazione al primo e al terzo motivo di ricorso.

3.1. Il procedimento disciplinare risulta, innanzitutto, viziato sotto il rilevato profilo della violazione dell’art. 15 d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737 per incompatibilità del dirigente ad irrogare la sanzione avendo già proceduto alla contestazione degli addebiti.

Va preliminarmente ricordato che il d.p.r. 25 ottobre 1981 n. 737, nel delineare all'art. 12 la " procedura da osservare nel rilevare le infrazioni ", premesso che " Ogni superiore è competente a rilevare le infrazioni " (co. 1), impone al " superiore che rileva l'infrazione ", tra l'altro, di " inoltrare rapporto sui fatti all'organo competente ad infliggere la sanzione " (co. 2);
dispone, infine, che siffatto " rapporto deve indicare chiaramente, e concisamente tutti gli elementi utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entità della sanzione " (co. 3), con ciò già delineando chiaramente la suddivisione delle fasi in cui si deve articolare il procedimento disciplinare e la distinzione tra funzioni dell’organo accertatore e funzioni dell’organo competente a infliggere la sanzione.

La più accorta giurisprudenza amministrativa ha già avuto di evidenziare come la ratio sottesa alla norma dell’art. 12, d.p.r. n. 737 cit., “ consiste nell'esigenza di separare nettamente i compiti e le valutazioni dell'organo che riferisce sui fatti da quelli dell'organo competente ad irrogare la sanzione, tant'è che, come si è visto, al primo è vietato esternare una specifica proposta sanzionatoria (cfr. Cons. St., Sez. IV, 12.6.1993 n. 608 e 11.4.2003 n. 1933, nonché, tra le più recenti, Sez. VI 10 ottobre 2005 n. 5445). (…)

Soprattutto però, alla luce della ratio sopra evidenziata tale fase appare essenziale, quindi imprescindibile anche sotto l'aspetto più propriamente sostanziale, in quanto mira, a garanzia dell'interessato, ad orientare correttamente l'azione disciplinare mediante l'asettica indicazione degli elementi idonei alla ricostruzione dei fatti ed alla configurazione dell'infrazione ” (così, Cons. Stato Sez. III, 28 ottobre 2013, n. 5176).

È stato ancora osservato come l’art. 15, d.p.r. n. 737/1981, nella parte in cui stabilisce che "Non possono far parte della commissione il superiore che ha rilevato la mancanza e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato", ancorché non applicabile direttamente alla fattispecie de qua in cui si discute della sanzione del richiamo scritto e non della deplorazione , esprime tuttavia un principio di carattere generale, immanente ai valori di imparzialità, correttezza e buon andamento della pubblica amministrazione tutelati dall'art. 97 Cost. Peraltro, anche il Cons. Stato Sez. VI, 02-08-2006, n. 4722 ha affermato il principio secondo cui "Il soggetto il quale irroga una sanzione disciplinare non può essere anche quello direttamente leso dal comportamento del soggetto;
situazione la quale di per sé non è garanzia di terzietà e di obiettività del comportamento dell'Amministrazione"
(così, T.A.R. Lazio, Latina, 15 aprile 2013, n. 326).

Ebbene nella fattispecie in esame, l’irrogazione della sanzione del richiamo scritto, che ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.p.r. n. 737/1981, “ è inflitto, per iscritto, dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende ”, è stata effettuata dal dirigente della Sezione Polizia Stradale di Roma, dott.ssa M, che è lo stesso organo che:

- ha constatato la presunta violazione;

- ha formulato la contestazione degli addebiti disciplinari;

- ha esaminato le giustificazioni del ricorrente;

- ed, infine, ha emesso il provvedimento finale con cui ha inflitto al sig. S la sanzione disciplinare del richiamo scritto.

Risulta, dunque, palese, la violazione del principio generale a garanzia dell’imparzialità e della terzietà della p.a., ricavabile delle norme sopra riferite, secondo il quale il soggetto che irroga la sanzione disciplinare deve necessariamente essere distinto dal soggetto che ha condotto la pregressa fase della rilevazione della mancanza e della contestazione degli addebiti.

Sotto tale profilo, dunque, i provvedimenti appaiono viziati per le dedotte censure con il primo motivo di ricorso.

3.2. Il ricorso è inoltre meritevole di accoglimento con riguardo al terzo motivo.

I chiarimenti istruttori richiesti dal collegio hanno consentito, infatti, di appurare che il ricorrente non solo era stato autorizzato dal proprio superiore gerarchico (Sovrintendente capo Campisi), al momento dell’insorgere dell’improvviso stato febbrile (documentato in atti), a prelevare l’automobile di servizio e a posizionarsi presso la postazione avanzata dentro l’abitacolo dell’autovettura, ma anche che la postazione avanzata non era rimasta incustodita se non per il tempo strettamente necessario a posizionare ivi l’automobile.

Si legge, a comprova, nella relazione della difesa erariale del 3 agosto 2017, pag. 3, che “ effettivamente il citato dirigente, alla risposta ottenuta circa la temporanea assenza del ricorrente, si dirigeva nuovamente presso la postazione avanzata trovandolo all’interno di un autoveicolo di servizio e con il motore acceso ”.

Anche sotto il profilo sostanziale, dunque, i gravati provvedimenti appaiono affetti da eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancata valutazione delle giustificazioni addotte da parte ricorrente, laddove la sanzione è stata inflitta senza tener in alcuna considerazione né dell’autorizzazione ottenuta dal superiore gerarchico né della circostanza che la postazione avanzata fosse stata abbandonata per il tempo strettamente necessario a ivi posizionare l’autovettura di servizio.

4. Per tutto quanto esposto il ricorso merita, dunque, di essere accolto con conseguente annullamento dei gravati atti.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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