TAR Napoli, sez. I, sentenza 2017-04-12, n. 201702053
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Pubblicato il 12/04/2017
N. 02053/2017 REG.PROV.COLL.
N. 04774/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4774 del 2016, proposto da:
CTP – Centro Terapia Fisica e di Riabilitazione Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C S, domiciliata presso la Segreteria del TAR Campania, in Napoli, piazza Municipio, 64;
contro
ASL Napoli 3 Sud, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
alla sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I, n. 3355/2015.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2017 il dott. O D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 3355 del 24 giugno 2015, questa Sezione aveva accolto il ricorso iscritto a r.g. n. 6520/2014, proposto dal CTF – Centro Terapia Fisica e Riabilitazione s.r.l. (in appresso, CTF) avverso il verbale del nucleo di valutazione n. 2 del Comitato di coordinamento aziendale per l’accreditamento (in appresso, CCAA) dell’ASL Napoli 3 Sud del 26 febbraio 2014, recante il diniego di procedibilità dell’istanza di accreditamento istituzionale del 30 marzo 2012 per le prestazioni di fisiokinesiterapia (FKT), nonché il verbale del CCAA dell’ASL Napoli 3 Sud n. 70 del 27 settembre 2014, confermativo del diniego anzidetto, e, per l’effetto, aveva annullato gli atti impugnati.
Tanto, in base al rilievo della violazione dell’art. 1, comma 237 duodecies, della l. r. Campania n. 4/2001 e del difetto di istruttoria in ragione della carente valutazione dei prerequisiti per l’accreditamento per l’erogazione delle prestazioni di FKT (desumibili, segnatamente, dal pregresso rapporto di convenzionamento e, quindi, dall’attuale rapporto di accreditamento provvisorio, presupponenti necessariamente il possesso dell’autorizzazione sanitaria anche per tale macroarea).
2. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2016 e depositato il 4 novembre 2016, il CTF agiva per l’ottemperanza alla suindicata sentenza n. 3355 del 24 giugno 2015, notificata il 20 luglio 2015.
Richiedeva, quindi, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione intimata.
3. L’intimata ASL Napoli 3 Sud non si costituiva in giudizio.
4. Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2017, la causa era trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei sensi illustrati in appresso.
6. Innanzitutto, deve rilevarsi che la sentenza n. 3355 del 24 giugno 2015 è esecutiva e – come dedotto dal CTF e rimasto incontestato ex adverso – passata in giudicato, che perdura l’inadempimento dell’amministrazione intimata e che sussistono, quindi, tutte le condizioni di legge per l’esercizio dell’azione di ottemperanza.
Deve, altresì, rilevarsi che – secondo quanto dedotto da parte ricorrente – il nucleo di valutazione n. 2 del CCAA, in data 20 aprile 2016, avrebbe espletato con esito favorevole la verifica dei requisiti per l’accreditamento istituzionale nella macroarea FKT, ma che a tale attività non sarebbe susseguita la definizione dell’iter di asseveramento dei requisiti anzidetti da parte dell’organo aziendale all’uopo competente.
E’, pertanto, ravvisabile, in capo all’ASL Napoli 3 Sud, l’obbligo di conformarsi alla citata sentenza n. 3355 del 24 giugno 2015, concludendo il procedimento di verifica dei requisiti di accreditabilità previa eliminazione del deficit istruttorio giurisdizionalmente accertato.
7. L’ASL Napoli 3 Sud dovrà, quindi, eseguire detta pronuncia entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente decisione, dando corso e concludendo correttamente le attività di propria competenza (in precedenza risultate viziate da carenza di istruttoria) nell’ambito dell’iter di accreditamento istituzionale per le prestazioni di FKT, istaurato dal CTF con l’istanza del 30 marzo 2012.
8. Per il caso di perdurante inadempimento dopo lo spirare del suindicato termine di 90 giorni, si nomina fin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, il quale, entro l’ulteriore termine di 30 giorni dalla presentazione dell’apposita istanza di parte, darà corso alle attività procedimentali richieste.
Le spese per l’eventuale funzione commissariale andranno poste a carico dell’amministrazione sanitaria inadempiente e saranno liquidate dal Tribunale a richiesta del commissario ad acta, all’esito all’espletamento della propria funzione e sulla base di adeguata documentazione dell’attività svolta.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, venendo poste a carico dell’ASL Napoli 3 Sud, e si liquidano come da dispositivo.