TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-02-24, n. 201503275

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-02-24, n. 201503275
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201503275
Data del deposito : 24 febbraio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 13906/2014 REG.RIC.

N. 03275/2015 REG.PROV.COLL.

N. 13906/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13906 del 2014, proposto da F E A, rappresentato e difeso dall’avvocato C C ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Mazzini n. 114/B, presso lo studio del predetto avvocato;

contro

il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

dell’ordinanza di attribuzione del Tribunale civile di Roma n. 4205/2014, depositata in data 13 marzo 2014, corretta con successiva ordinanza depositata in data 15 aprile 2014;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 il dott. C P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. In punto di fatto il ricorrente riferisce innanzi tutto che: A) la Corte di Cassazione - nell’ambito di un giudizio per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della legge n. 89/2001 - con la sentenza n. 22330/08 in data 12 ottobre 2010 ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare la somma di euro 1.550,00, a titolo di spese di lite per il giudizio di legittimità, da distrarsi in favore del ricorrente medesimo in qualità di procuratore antistatario;
B) in data 21 ottobre 2013 è stato notificato un atto di precetto per il pagamento della somma complessiva di euro 2.295,92, comprendenti anche le ulteriori spese di precettazione;
C) il Tribunale civile di Roma con l’ordinanza di attribuzione n. 4204/2014 in epigrafe indicata, notificata in forma esecutiva al Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 8 maggio 2014, ha condannato il Ministero stesso a pagare: A) la somma di euro 1.719,04, in favore del signor F E A, creditore procedente;
B) la somma di euro 615,00, in favore dall’avvocato C C, procuratore antistatario, a titolo di spese della procedura esecutiva.

2. A fronte del mancato pagamento, da parte dell’Amministrazione intimata, delle somme dovute in forza della predetta ordinanza di attribuzione, i ricorrenti chiedono a questo Tribunale di: A) dichiarare la mancata esecuzione del giudicato e, per l’effetto, ordinare al Ministero dell’Economia e delle Finanze di eseguire il pagamento della somma di euro 1.719,04, in favore del signor F E A, nonché della somma di euro 615,00 e della somma di euro 23,82 (a titolo di spese di notifica della predetta ordinanza di attribuzione), in favore dall’avvocato C C, quale procuratore antistatario;
B) disporre, fin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione, la nomina di un Commissario ad acta, con l’incarico di porre in essere, in via sostitutiva, tutti gli adempimenti occorrenti a garantire l’esecuzione della predetta ordinanza di attribuzione;
C) condannare l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., al pagamento di una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Cassazione n. 22330/08 in data 12 ottobre 2010;
D) condannare l’Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi in favore dell’avvocato C C.

3. La Difesa Erariale non si è costituita in giudizio.

4. Il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione alla camera di consiglio del 4 febbraio 2015.

DIRITTO

1. In via preliminare il Collegio ritiene che le domande relative alle somme di euro 615,00 e euro 23,82, riconosciute dal Tribunale civile di Roma in favore dell’avvocato C C con l’ordinanza di attribuzione in epigrafe indicata, debbano essere dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva, ai sensi dell’art. 81 cod. proc. civ.. Si deve infatti rammentare che, secondo la giurisprudenza (Cassazione civile, Sez. III, 12 novembre 2008, n. 27041), in forza del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.) si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore;
pertanto, da un lato, rimane integra la facoltà di quest’ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta;
dall’altro, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente;
ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari. Pertanto il signor F E A - sebbene sia assistito anche in questo giudizio dall’avvocato C C, difensore antistatario nel giudizio nel quale è stata adottata l’ordinanza di cui è chiesta l’ottemperanza - non può agire in sostituzione dell’avvocato C C.

2. Passando al merito, con riferimento alla domanda relativa alla somma di euro 1.719,04, attribuita al ricorrente con l’ordinanza di attribuzione in epigrafe indicata, occorre innanzi tutto rammentare che, secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) l’ordinanza di assegnazione del credito, emessa nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad essa equiparato ai sensi del cod. proc. amm., avendo portata decisoria (dell’esistenza e ammontare del credito e della sua spettanza al creditore esecutante) e attitudine al giudicato, una volta divenuta definitiva, per decorso dei termini di impugnazione, è suscettibile di esecuzione mediante giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 3, lett. c), cod. proc. amm.. Ciò posto il Collegio innanzi tutto osserva che risulta fondata la domanda proposta dal ricorrente perché: A) sebbene copia esecutiva di tale ordinanza risulti ritualmente notificata, il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha spontaneamente ottemperato agli obblighi dalla stessa derivanti;
B) la Difesa erariale non si è neppure costituita in giudizio per contrastare le pretese di controparte.

3. Inoltre - alla luce del più recente orientamento di questa Sezione sui rimedi offerti dall’ordinamento a fronte dell’inottemperanza del MEF a pronunce del giudice ordinario in materia di Legge Pinto ( ex multis , sentenza 29 ottobre 2014, n. 10841), che recepisce l’orientamento espresso dell’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 15 del 2014 - il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per: A) per nominare sin d’ora un Commissario ad acta - nella persona del Dirigente responsabile dell’Ufficio IX della Direzione Centrale dei Servizi del Tesoro del Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze - affinché provveda, in sostituzione dell’Amministrazione, entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza del termine di trenta giorni già assegnato al Ministero intimato per provvedere al pagamento della somma dovuta al ricorrente, a dare corso al pagamento medesimo, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione;
B) condannare l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., al pagamento della penalità di mora, commisurata al tasso di interesse legale, con decorrenza dal momento della notifica dell’ordinanza di attribuzione in epigrafe indicata (provvedimento del quale viene chiesta l’ottemperanza) e da corrispondere fino all’eventuale insediamento del Commissario ad acta.

4. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo in ragione del carattere seriale della presente controversia e del parziale accoglimento del ricorso, seguono la soccombenza e devono essere distratte in favore dell’avvocato C C, dichiaratosi antistatario.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi