TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-12-22, n. 201038216
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N. 38216/2010 REG.SEN.
N. 00053/2001 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2001, proposto da:
Soc Pam Service Srl, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv. E E, F M, P M, con domicilio eletto presso Marco Claudio Ramazzotti in Roma, v.le Liegi, 7;
contro
Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
dell’atto 3 ottobre 2000, con cui è stato parzialmente revocato il contributo in conto capitale di £ 217.706.000, disponendo, nel contempo, la restituzione dell’importo complessivo di £ 100.250.000, maggiorato di interessi al tasso ufficiale di sconto vigente alla data degli ordinativi di pagamento, nonché del D.M. n. 247 del 1992, nella parte in cui si porrebbe in contrasto con la legge n. 317 del 1991.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2010 il Cons. M L D L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 28 dicembre 2000, la Soc. ricorrente impugna i provvedimenti indicati in epigrafe e ne chiede l’annullamento.
Riferisce di ave ottenuto un contributo in conto capitale per £ 217.706.000 e che con i provvedimenti impugnati, l’Amministrazione, sul rilievo che il Mediocredito Centrale evidenziava che i beni oggetto dell’investimento erano stati parzialmente fatturati anteriormente al 25 ottobre 1991, data di ammissibilità delle spese, ha parzialmente revocato il contributo in conto capitale concesso.
A seguito delle deduzioni della ricorrente, l’Amministrazione procedeva alla revoca parziale del contributo predetto, riducendolo a £ 117.456.000, a causa della “parziale fatturazione antecedente al 25.10.1991 sui beni forniti dalle ditte SCM e Colombo R.
A sostegno delle proprie ragioni deduce:
1. Illegittimità della parziale revoca del contributo in conto capitale di £ 217.706.000 ex art. 317 del 1991 in relazione all’intera fornitura della fattura S.C.M. Sistemi.
Violazione dell’art. . 12, co. 3, della legge n. 317 del 1991 e degli artt. 1, 3 e 4 delle disposizioni della legge in generale;violazione degli artt. 76 e 77 e 97 Cost;eccesso di potere sotto vari profili.
Assume la ditta ricorrente che in base alla legge n. 371 del 1991 una fattura emessa prima del 25.10.1991 per il parziale pagamento di macchinari oggetto del contributo non legittima la revoca del beneficio in relazione all’intero investimento che la fattura era volta a realizzare;mentre appare ragionevole decurtare il contributo concesso della solo importo corrispondente alla somma della fattura emessa prima della data del 25 ottobre 1991.
L’art. 36, comma 6, lett. b) del D.M. n. 247 del 1992, va, infatti letto e coordinato con la legge n 317 del 1991, la quale, per l’appunto, dice che non possono essere ammesse a contributo le spese fatturate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Sicché è chiaro che ciò che non è ammesso a contributo sono le sole “spese” e non gli investimenti.
Consegue che, nella specie, solo la fattura n. 354 del 27.6.1991, quale spesa anteriore al 25.10.1991, può essere esclusa dall’agevolazione, con proporzionale riduzione del contributo.
Interpretando diversamente la norma di cui al D.M. n. 247 del 1992, esso si porrebbe in contrasto con la più favorevole disposizione di cui all’art. 12, co. 3, della legge n. 317 del 1991 ed esorbiterebbe dalla delega, poiché il legislatore aveva affidato al Ministro di stabilire i tempi e le modalità di presentazione delle domande di concessione ed erogazione dei benefici, nonché gli ulteriori adempimenti e non di porre ulteriori condizioni per la fruibilità del beneficio;
2. Illegittimità della parziale revoca del contributo in conto capitale di £ 217.706.000 ex art. 317 del 1991 in relazione all’intera fornitura COLOMBO R..
Violazione dell’art. . 12, co. 3, della legge n. 317 del 1991 e degli artt. 1, 3 e 4 delle disposizioni della legge in generale;violazione degli artt. 76 e 77 e 97 Cost;eccesso di potere sotto vari profili.
Assume la ricorrente Impresa che l’Amministrazione ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca soltanto con riferimento alla fattura di cui al primo motivo di ricorso, mentre, in realtà, ha disposto la revoca anche con riferimento alla fornitura effettuata dalla Colombo R., con violazione della disposizione di cui all’art. 7 della legge n, 241 del 1990, impedendo alla ricorrente ogni difesa o giustificazione in merito.
Infatti, per la fornitura effettuata dalla Colombo R. non esiste alcuna fatturazione anteriore al 25.10.1991, ma solo un versamento di £ 10.000.000 l’1.1.1991, ma fatturato successivamente, come consentito dalla normativa fiscale;
3. illegittimità della richiesta di pagamento di interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data degli ordinativi di pagamento. Violazione dell’art. 2033 cod. civ.
L’Amministrazione si è costituita solo formalmente.
L’istanza cautelare è stata accolta.
L’Amministrazione intimata ha prodotto atto di costituzione meramente formale senza spiegare alcuna attività difensiva.
All’Udienza del 16 dicembre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che, nell’ipotesi di revoca o riduzione di contributi per fatti imputabili al beneficiario (costituiti, nella specie, in parte, per fatture antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione o altre cause), sussiste in ogni caso la giurisdizione del giudice ordinario, a prescindere dall’accertamento se detti finanziamenti siano stati concessi in via provvisoria o definitiva (Cass. civ., SS.UU., 25 novembre 2008 n. 28041;10 luglio 2006 n. 15618;Cons.Stato, VI Sez., 22 marzo 2007 n. 1375;5 novembre 2007 n. 5700;5 dicembre 2007 n. 6195;16 gennaio 2008 n. 210;15 aprile 2008 n. 1741).
Costituisce infatti principio acquisito nella giurisprudenza sia del giudice ordinario (Cass. Civ., SS.UU., 8 gennaio 2007 n. 117;12 febbraio 1999 n. 57;7 luglio 1988 n. 4480;28 maggio 1986 n. 3600) che di quello amministrativo (Cons.Stato, VI Sez., 22 novembre 2004 n. 7659;IV Sez., 15 novembre 2004 n. 7384;1 aprile 2004 n. 1822;VI Sez., 3 novembre 2003 n. 6826;20 giugno 2003 n. 7659;9 maggio 2002 n. 2539) che il destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'Autorità concedente, una posizione tanto di interesse legittimo (rispetto al potere dell'Amministrazione di agire in autotutela, annullando i provvedimenti di attribuzione dei benefici per vizi di legittimità, quale ad es. la mancanza di un requisito necessario per ottenere il finanziamento, ovvero revocandoli per contrasto originario con l'interesse pubblico) quanto di diritto soggettivo (relativamente alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento e alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi o da riscuotere), con la conseguenza che il giudice ordinario è competente a conoscere le controversie instaurate per ottenere gli importi dovuti o per contrastare l'Amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione definitivamente concessi, adducendo l’inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge o dagli atti concessivi del contributo.
Ed invero, l’erogazione del contributo – sia in via provvisoria che definitiva - crea un credito dell’impresa all’agevolazione, che viene adempiuto, senza margini di discrezionalità, dall’Amministrazione erogante, sussistendo già, per effetto di una siffatta concessione, un diritto dell’impresa al finanziamento, sul quale ha cognizione il solo giudice ordinario, ancorché possa aversi revoca del finanziamento stesso, entro i limiti fissati dal regolamento, o riduzione in rapporto a spese non ammissibili.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.