TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-11-13, n. 201700855
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Pubblicato il 13/11/2017
N. 00855/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00561/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 561 del 2016, proposto da:
E C, rappresentata e difesa dagli avvocati L C, D M A, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Katia Marini in Ancona, corso Garibaldi, 136;
contro
Comune di Fermo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati C A, A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M M in Ancona, viale della Vittoria 7;
per l'accertamento e la declaratoria
- della illegittimità e il conseguente annullamento del silenzio formatosi sulla istanza della ricorrente prot.34817 del 25/7/2016 concernente l'area di proprietà della ricorrente distinta in catasto al foglio 44, part.103 (oggi part.n.703, 704, 705) e 181 (oggi part.n.706, 707, 708);
- nonché per l'accertamento dell'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. 8/6/2001 n. 327,
e per la condanna
del Comune di Fermo al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fermo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la sentenza non definitiva 15/12/2016, n. 717;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con la memoria depositata in data 27 settembre 2017 parte ricorrente dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione definitiva di merito sulla domanda risarcitoria (avendo il Comune, in esecuzione della sentenza parziale n. 717/2016, adottato il provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis del T.U. n. 327/2001, che è stato contestato in sede civile ma solo con riguardo alla somma prevista a titolo risarcitorio). La ricorrente insiste però per la refusione delle spese del giudizio;
- il Comune di Fermo, pur prendendo atto della dichiarazione di improcedibilità, eccepisce che la presente domanda risarcitoria era stata proposta anche nel ricorso n. 731/2010 R.G. (respinto dal TAR con la sentenza n. 225/2017), per cui chiede la compensazione delle spese;
- il ricorso, per la parte non decisa con la sentenza n. 717/2016, va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio si possono però compensare, visto che con il ricorso di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. può essere chiesto solo il risarcimento dei danni derivanti dall’inerzia della P.A. (mentre nella specie si assume che il danno ingiusto è stato cagionato dalla occupazione sine titulo dell’area in argomento).