TAR Perugia, sez. I, sentenza 2017-07-20, n. 201700527
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Pubblicato il 20/07/2017
N. 00527/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00067/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 67 del 2017, proposto da:
I C, rappresentata e difesa dagli avvocati S G e F M, con domicilio eletto presso T.A.R. Umbria in Perugia, via Baglioni, n. 3;
contro
Comune San Giustino in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D A, con domicilio eletto presso il suo studio in Perugia via XIV Settembre 69;
Sindaco del Comune di San Giustino;
Servizio Urbanistico Infrastrutture Edilizia e Ambiente del Comune di San Giustino;
nei confronti di
F M, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Maria Pacciarini, con domicilio eletto presso il suo studio in Città Di Castello, via Marconi 3;
Elisabetta Masciarri;
per l'accertamento
della illegittimità del silenzio - rifiuto formatosi su atto di significazione e diffida notificato il 28 luglio 2016 dalla ricorrente al Comune di San Giustino;
nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza mediante l’adozione di un provvedimento espresso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune San Giustino e di F M;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2017 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.L’odierna ricorrente propone azione di accertamento, ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Comune di San Giustino sull’ istanza presentata il 28 luglio 2016 volta ad ottenere la modifica dell’assegnazione del numero civico illegittimamente concesso all’immobile di proprietà della signora R G in San Giustino località Selci in via delle Macine 3/A anziché in via S.Andrea n. 13
Espone di essere residente in San Giustino, fraz. Selci, via delle Macine n. 5, in edificio facente parte di un più ampio compendio immobiliare adiacente a quello di proprietà della sig.ra R G, cui si accede dal n. 13 di via Sant’Andrea, nonché dal n. 3/A di via delle Macine.
Lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 della L. 241/90 in relazione all’art. 4 comma 2, L. 24 dicembre 1954 n. 1228, non avendo l’ufficiale d’anagrafe neppure avviato gli accertamenti necessari relativi alla posizione anagrafica, essendo oramai ampiamente trascorso il termine per la definizione del procedimento attivato con la suddetta istanza.
Il Comune di San Giustino si è costituito in giudizio, eccependo il difetto di giurisdizione, poiché le controversie relative ad una iscrizione anagrafica apparterrebbero alla giurisdizione del g.o. vertendo su posizioni sostanziali di diritto soggettivo, nonché l’inammissibilità per difetto di interesse, non risultando chiara quale sia la posizione giuridica che la ricorrente intenderebbe tutelare.
Si è costituito anche il controinteressato F M, in qualità di attuale residente in via delle Macine n. 3/A, eccependo analoghe eccezioni in rito ed evidenziando l’infondatezza del gravame anche nel merito.
La difesa della ricorrente ha ampiamente controdedotto anche alle suindicate eccezioni in rito sollevate dal Comune, insistendo per l’accoglimento del gravame.
Alla camera di consiglio del 6 giugno 2017, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.
D
2. -Viene in decisione l’azione proposta da I C ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. volta all’accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto serbato dal Comune di San Giustino nei confronti dell’istanza presentata il 28 luglio 2016 volta ad ottenere la modifica dell’assegnazione del numero civico illegittimamente concesso all’immobile di proprietà della signora R G in San Giustino località Selci in via delle Macine 3/A anziché in via S.Andrea n. 13.
Ad avviso dell’odierna istante l’ufficiale d’anagrafe non avrebbe neppure avviato gli accertamenti necessari relativi alla posizione anagrafica, in violazione dell’art. 2 della L. 241/90 in relazione all’art. 4 comma 2 L. 24 dicembre 1954 n. 1228 in materia di ordinamento dell’anagrafe della popolazione residente.
3. - Preliminarmente vanno esaminate le eccezioni in rito sollevate dall’Amministrazione comunale.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi - le controversie relative ad un'iscrizione anagrafica appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non esercitando nella materia de qua l'amministrazione comunale alcun potere discrezionale;l'iscrizione e la cancellazione anagrafica si configurano infatti come atti dovuti in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, in relazione ai quali spetta all'Amministrazione un mero potere di accertamento: tali controversie conseguentemente concernono situazioni di diritto soggettivo e non di interesse legittimo ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 23 gennaio 2015, n. 310;T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 3 giugno 2008, n. 287;T.A.R. Liguria, sez. I, 25 giugno 2007, n. 1231;T.A.R. Toscana, sez. I, 4 dicembre 2006, n. 7042).
Per giurisprudenza altrettanto pacifica, il rito speciale in tema di silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione di cui agli artt. 31 e 117 cod. proc. amm. non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della stessa, bensì di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche discrezionali, dal quale non può prescindersi al fine di valutare la compatibilità con l'interesse pubblico di quello sostanziale dedotto dall'interessato;conseguentemente, tale rimedio non può essere attivato per la tutela di una posizione di diritto soggettivo, per il quale deve essere proposta un'azione di accertamento e di condanna ( ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087;id., sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 860;id., 18 febbraio 2016, n. 653;id., sez. III, 3 novembre 2015, n. 5015). La situazione non muta nemmeno per le controversie devolute (in ipotesi) alla giurisdizione esclusiva del g.a. dal momento che, anche in sede di giurisdizione esclusiva, non è ammessa la tutela di diritti soggettivi mediante il ricorso avverso il silenzio, sussistendo le medesime ragioni dell'esclusione ( ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 10 marzo 2014, n. 1087;id. sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 858)
4. - Tanto premesso, nel caso di specie la ricorrente ha promosso azione “ contra silentium” volta alla tutela di una posizione sostanziale di diritto soggettivo, con conseguente palese inammissibilità del ricorso.
5. - Per i suesposti motivi il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza, secondo dispositivo.