TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-12-21, n. 202113335
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/12/2021
N. 13335/2021 REG.PROV.COLL.
N. 05641/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5641 del 2021, proposto da A T, rappresentata e difesa dagli avvocati M B e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ages ex - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, in persona del legale rappresentante
pro- tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6990 del 10 maggio 2021 a firma del Vice Capo Dipartimento Vicario Direttore Centrale, che ha rigettato la domanda di ammissione della ricorrente al Corso di specializzazione “Se.F.A. 2020”, comunicato con nota prot. n. 7000 del 10 maggio 2021;
- del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni eTerritoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6898 del 10 maggio 2021 a firma del Vice Capo Dipartimento Vicario Direttore Centrale, recante l'approvazione dell'elenco dei Segretari Comunali in possesso dei requisiti di ammissione al Corso di specializzazione “Se.F.A. 2020”, nella parte in cui non ha ammesso la ricorrente al Corso di specializzazione “Se.F.A. 2020”;
- di ogni altro atto preparatorio, presupposto, conseguente e/o comunque collegato e/o connesso, e, segnatamente, se ed in quanto occorrente, dell'art. 2 del decreto prefettizio prot. n. 16178 del 29 dicembre 2020 (bando di ammissione al Corso di specializzazione “Se.F.A. 2020”), della nota del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6786 del 31 marzo 2021 e del decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 8262 del 21 maggio 2021 a firma del Vice Capo Dipartimento Vicario Direttore Centrale
e per l'accertamento
del diritto della ricorrente all'ammissione al Corso di specializzazione “Se.F.A. 2020”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Ages ex - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2021 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In via preliminare, ritiene il Collegio di evidenziare che la presente decisione è redatta nel rispetto del principio di sinteticità, al rispetto del quale il Giudice è tenuto ai sensi dell’art.3 c.p.a., per cui quanto allo svolgimento processuale si rimanda al fascicolo informatico ai sensi dell’art.5 d.P.C.S. 28 luglio 2021.
Con il ricorso in epigrafe la ricorrente dott.ssa A T impugna, deducendone l’illegittimità sotto vari profili, il decreto prot. n. 6990 del 10 maggio 2021 con cui il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha rigettato la propria domanda di ammissione della predetta Corso di specializzazione “Se.F.A. 2020” ritenendo la stessa carente dei requisiti per l’ammissione al relativo corso di specializzazione, così come definiti dal relativo bando di concorso, in relazione ai puntuali profili evidenziati dall’amministrazione nella comunicazione di cui all’articolo 10-bis della legge n.241/90 in quanto la dott.ssa T:
“ha acquisito l’iscrizione nella fascia professionale B, intesa – ai sensi dell’art. 9 del bando norme di salvaguardia – nel senso del conseguimento del trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un comune corrispondente alla fascia de quo (enti da 3.001 a 10.000 abitanti), come individuato dall’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 465/1997, e ha svolto due anni di servizio effettivo in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti. Dopo tale periodo, tuttavia, non ha espletato due anni di servizio effettivo (neanche cumulando periodi non contemporanei riferiti alle diverse tipologie di servizi) né presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti – in qualità di titolare, reggente (anche a scavalco) e/o supplente -, né quale segretario di un ’unione di comuni o di una comunità montana con popolazione superiore a 10.000 abitanti;si specifica che i servizi presso le unioni dei comuni, di cui alle attestazioni allegate alla domanda di partecipazione, non possono essere valutati, in quanto in parte sono stati svolti prima del compimento dei due anni di servizio effettivo in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, ovvero contemporaneamente al servizio quale titolare in sedi con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti”;
“ rilevato, infine, che in forza di elementari considerazioni di coerenza dell’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, i periodi di servizio in enti tra 10.001 e 65.000 abitanti – che presuppongono lo svolgimento di due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 a 10.000 abitanti – non possono che rilevare, ai fini de quibus, solo se svolti successivamente a tale ultimo periodo”.
Conseguentemente la ricorrente non è risultata inclusa tra i n. 135 Segretari Comunali ammessi al Corso di specializzazione “Se.F.A. 2020” con decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6898 del 10 maggio 2021 (doc. n. 2), a firma del Vice Capo Dipartimento Vicario Direttore Centrale.
Argomenta la ricorrente, al riguardo, che l’art. 2 del bando- lex specialis alla quale l’amministrazione si è autovincolata- prevedeva esclusivamente due criteri di ammissione al Corso:
- l’iscrizione del Segretario nella fascia professionale “B” (che lo stesso Ministero, a pag. 2 ultimo capoverso, ammette essere posseduta dalla ricorrente il 1° dicembre 2016);
- l’aver espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti e almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti per computare i quali si consideravano (oltre ai periodi di reggenza, anche a scavalco, supplenza) sia i periodi riferiti alle diverse tipologie di servizi, purché svolti non contemporaneamente, sia le convenzioni di segreteria (nel qual caso si tiene conto, in ogni caso, della somma della popolazione degli enti interessati).
Diversamente da quanto sostenuto dall’amministrazione, invece, il bando non fa alcun riferimento:
- al conseguimento del trattamento giuridico ed economico della classe di Comune corrispondente alla fascia professionale B [tant’è vero che il Ministero, per farvi riferimento, sostiene (a pag. 2 della nota difensiva prot. n. 18 giugno 2021 prot.n. 11454 che richiama il preavviso di rigetto) che tale requisito andrebbe “inteso” dall’art. 9 del bando (che, quale generica norma di salvaguardia, non ha lo scopo di integrare i requisiti soggettivi di ammissione chiaramente e completamente disciplinati dall’art. 2 del bando, ma serve a disciplinare solamente aspetti che non dovessero trovare regolamentazione nel bando)];
- all’art. 12 ed all’art. 31 del CCNL che viene citato a pag. 3 ed a pag. 8 della nota difensiva del Ministero prot. n. 18 giugno 2021 prot.n. 11454. A proposito dell’art. 31 del CCNL, in particolare, rileva parte ricorrente che non solo tale disposizione non figura nel bando, ma ad essa neppure farebbe riferimento alcuno neppure gli atti di rigetto della domanda di ammissione impugnati.
Al riguardo eccepisce dunque “l’inammissibile tentativo del Ministero di integrare ex post con la memoria difensiva la motivazione del provvedimento di rigetto della domanda di ammissione che mai ha fatto riferimento all’art. 31 citato”.
In conclusione, ad avviso di parte ricorrente, la presente fattispecie sarebbe del tutto speculare a quella esaminata dal TAR, Sez. Prima Quater nella sentenza n. 6599 del 15 giugno 2020 secondo la quale “con l’adozione del bando l’Amministrazione si è autovincolata al rispetto delle relative disposizioni. Ne consegue che un provvedimento di ammissione o di esclusione, adottato in sua violazione, sarebbe illegittimo e andrebbe quindi annullato, con la sola differenza che nel caso del Corso di specializzazione “Se.F.A. 2019” il Ministero per modificare i requisiti soggettivi di ammissione faceva illegittimo riferimento ad una circolare mentre nella fattispecie in esame il Ministero ha fatto riferimento a parametri (quali il conseguimento del trattamento giuridico ed economico della classe di Comune corrispondente alla fascia professionale B) e a disposizioni contrattuali (l’art. 12 e l’art. 31 del