TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-02-07, n. 201300183

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-02-07, n. 201300183
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300183
Data del deposito : 7 febbraio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01403/2012 REG.RIC.

N. 00183/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01403/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2012, proposto dalla Arpex Accessori di Musti Catalco S.n.c., rappresentata e difesa dall'avv. M P, con domicilio eletto in Bari, via Venezia n. 14;

contro

Comune di Barletta;

per l'annullamento

della nota prot. n. 57123 del 7 settembre 2012, successivamente ricevuta, del Dirigente del Settore ambiente e servizi pubblici del Comune di Barletta e degli atti ad esso comunque connessi;

per la condanna

del Comune di Barletta a consentire l’accesso agli atti richiesto dalla ricorrente con istanza del 23 agosto 2012 (prot. n. 54243).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2013 il cons. Giuseppina Adamo e udito l’avv. M P;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Arpex Accessori premette di essere titolare di un accesso pedonale, regolarmente autorizzato, sulla via dei Muratori n. 12 e, perciò, ha chiesto al Comune di Barletta in data 30 aprile 2012 la rimozione di alcuni cumuli di terra che impediscono il passaggio.

Con nota 12 giugno 2012 prot. 39.407, il Dirigente del Settore ambiente e servizi pubblici domandava al Settore demanio e patrimonio, Servizio manutenzioni, chiarimenti sulla titolarità pubblica del suolo.

Vista la successiva inerzia dell’Amministrazione, con istanza 23 agosto 2012 prot. n. 54243, l'interessata richiedeva copia della nota di riscontro del Settore demanio e patrimonio.

Con atto 7 settembre 2012 prot. n. 57123, il Dirigente del Settore ambiente e servizi pubblici così rispondeva: “lo scrivente Settore non può dare seguito alla vs. richiesta indicata in oggetto, in quanto non titolare dell'atto di cui si chiede copia". Con ciò sostanzialmente negava l'accesso.

L'istante allora ha sollecitato il riesame della propria pretesa all’ostensione del documento, sulla base delle argomentazioni poi riprese nel ricorso dell'esame, con il quale ha adito questo Tribunale ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

Si deve osservare innanzi tutto che l’istante vanta un interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza dell'atto richiesto, in quanto titolare dell’accesso pedonale su via dei Muratori al n. 12 il cui passaggio è ostacolato d’alcuni cumuli di terra. La relativa rimozione presuppone la definizione del regime proprietario del suolo.

A fronte di tale posizione nessuna rilevanza assume il fatto che il Settore ambiente e servizi pubblici non abbia formato il documento (ma che sia il destinatario della citata nota del Settore demanio e patrimonio, Servizio manutenzioni), poiché, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, della legge 7 agosto 1990 n. 241, è tenuto al rilascio sia l'autore dell'atto sia colui che lo detiene stabilmente.

D'altra parte, neppure è ingiustificabile un “rimpallo” tra le diverse articolazioni amministrative in merito all'accesso alla documentazione, dovendo l’istante semplicemente rivolgere la propria richiesta all'Amministrazione, senza essere onerato dell'individuazione specifica dell’ufficio tenuto all’ostensione, tant’è che, a norma dell'articolo 6, comma secondo, del D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184, la richiesta formale di accesso presentata ad Amministrazione “anche diversa da quella nei cui confronti va esercitato il diritto di accesso, è dalla stessa trasmessa a quella competente” (Consiglio di Stato, Sez. V, 26 febbraio 2010, n. 1150).

È evidente perciò che il rifiuto dall'Amministrazione municipale non si presenta giustificato e che dev'essere pertanto ordinato il rilascio del documento.

In conclusione, si ritiene di dover accogliere il ricorso in epigrafe, con condanna del Comune di Barletta al pagamento delle spese processuali, secondo il criterio della soccombenza, come liquidate in dispositivo.

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