TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-07-08, n. 202209388

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2022-07-08, n. 202209388
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202209388
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2022

N. 09388/2022 REG.PROV.COLL.

N. 14667/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14667 del 2014, proposto da C M, rappresentato e difeso dagli avvocati F R, M P, con domicilio eletto presso lo studio Marco Selvaggi in Roma, via Adda, 55;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, non costituiti in giudizio;

nei confronti

A M, D L C, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Capo del Corpo Forestale dello Stato, del 24.7.2014 (recante prot. n. 15094, e della cui pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato del 29.7.2014 è stato dato avviso in G.U. 4" Serie

Speciale Concorsi ed Esami n. 59 del 29.7.2014), con il quale: - all'art. 1, comma 1, è stata approvata la graduatoria di merito dei n.1045 candidati idonei del concorso pubblico· per esami per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato (di cui al D.C.C. 23.11.2011, in G.U. 4" Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2011), nonché della graduatoria anzidetta (all. 1 al Decreto), nella parte in cui il dott. C M è stato collocato alla posizione n. 684 (adesso n. 683, a seguito di successiva rettifica), con punti complessivi 50,51, di cui 22,00 ottenuti nella prova orale;
- all'art. 1, comma 5, è stata approvata la graduatoria dei n. 826+84 idonei aspiranti ai n. 251 aumentati a 265 posti non riservati, con contestuale nomina dei corrispondenti 265 vincitori (adesso 318, a seguito di o.e.e. 21 ottobre 2014, prot. n. 21398) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), del citato Decreto, nonché della graduatoria anzidetta (all. 5 al Decreto), nella parte in cui l’odierno ricorrente è stato collocato alla posizione n. 558 (adesso 11. 530 a seguito di successiva rettifica), con punti complessivi 50,51, di cui 22,00 ottenuti nella prova orale;
- del Verbale della seduta d'esame del 4.3.2014, n. 67, redatto dalla Commissione esaminatrice del concorso suddetto, relativo alla prova orale affrontata dal ricorrente, e del voto pari a soli 22/30 attribuito al candidato;
nonché del Verbale della Commissione esaminatrice n. 43 del 13.1.2014, ove sono stati individuati solo genericamente i criteri di svolgimento e di valutazione della prova orale, e di altri eventuali verbali redatti dalla Commissione d'esame, non conosciuti, ove sono stati eventualmente indicati i criteri di svolgimento e di valutazione della prova orale;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche allo stato non conosciuto, compresi: - la nota ministeriale prot. n. 8888 del 24.2.2014, con la quale il ricorrente è stato convocato per lo svolgimento della prova orale - il Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato 21.10.2014, prot. n. 21398, con il quale è stato disposto lo scorrimento delle suddette graduatorie concorsuali e sono stati nominati allievi vice-ispettori del Corpo Forestale dello Stato, fra gli altri, i candidati dalla posizione n. 1 alla posizione n. 318 della graduatoria degli aspiranti ai posti non riservati di cui al suddetto allegato 5, nella parte di interesse;
- il Decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato del 14.10.2014, non conosciuto, ed eventuali 4 altri Decreti dei Capo del Corpo Forestale dello Stato, non conosciuti, con i quali sono state rettificate le suddette graduatorie concorsuali degli idonei e degli aspiranti ai 265 posti non riservati, e delle graduatorie medesime, nelle parti di interesse sopra specificate: - ove occorra, il Bando di concorso per la nomina di 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, di cui al Decreto del Capo del Corpo Forestale 23.11.2011, pubblicato in G.U. 4" Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 94 del 29.11.2011, nonché l'anzidetto Decreto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente ha gravato gli esiti della procedura concorsuale indicata in epigrafe, nella quale si è collocato in posizione di idoneo non vincitore rispetto ai posti disponibili per i candidati non riservatari (pari a 251, poi aumentati, ma non sino a ricomprenderlo).

2. In particolare lo stesso ha dedotto:

- di aver superato la prova preselettiva, gli accertamenti di idoneità psico-fisica ed attitudinale, nonché la prova scritta;

- di essere stato dunque ammesso alla prova orale, inizialmente convocata (nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 6, comma 2, DPR 487/1994) per la data del 18.02.2014;

- di aver tuttavia richiesto lo spostamento di tale prova orale, a causa di sopravvenuti problemi di salute, presentando apposito certificato medico;

- di aver appreso successivamente, in data 27.02.2014, dopo aver contattato telefonicamente l'Amministrazione, che la prova orale era stata spostata al 4.03.2014 (la nota di convocazione è pervenuta al ricorrente nella stessa data del 4.03.2014);

- di aver quindi sostenuto detta prova in data 4.03.2014, superandola con la valutazione di 22/30;

- di essersi dunque collocato nella posizione n. 558 della graduatoria degli aspiranti ai posti non riservati, in posizione non utile all’assunzione.

3. Avverso tale esito il ricorrente si è rivolto al Tribunale, contestando specificamente la valutazione conseguita in sede di prova orale, sulla base delle tre doglianze scrutinate nel prosieguo.

4. Con successiva istanza depositata in atti il 21.12.2016 (poi rinunciata) il ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti impugnati con possibilità di ripetizione della prova orale, rappresentando la prossimità della scadenza della graduatoria concorsuale, nonché l’assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri.

5. L’Amministrazione intimata e i controinteressati evocati non si sono costituiti in giudizio.

6. In vista della discussione nel merito del ricorso, il ricorrente ha insistito con memoria per l’accoglimento del gravame, confermando la persistenza dell’interesse, anche in ragione della circostanza sopravvenuta per cui – a seguito della sentenza del Tar del Lazio n. 8/2016, che ha accolto il suo ricorso avverso il punteggio conseguito nell’ambito della prova scritta della medesima procedura – lo stesso ricorrente si è posizionato alla posizione n. 494 della graduatoria finale dei non riservisti, con la conseguenza che laddove, ripetendo la prova orale, dovesse ottenere un punteggio anche di poco superiore a quello qui contestato, potrebbe collocarsi in graduatoria nel novero dei vincitori aventi diritto all’assunzione.

7. Alla pubblica udienza del 22.04.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

8. Come esposto in narrativa, il ricorrente ha contestato l’esito della prova orale sostenuta, nella quale ha conseguito il punteggio di 22/30 (a fronte di un punteggio minimo previsto pari a 21/30).

9. In particolare, con la prima censura lo stesso ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 2, del DPR 487/94, secondo cui “ l'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni di quello in cui essi debbono sostenerla ”, nonché la violazione delle analoghe previsioni del Bando di concorso e del decreto del Ministro per le Politiche Agricole n. 10949 del 28.10.2011, dei principi di parità di trattamento, di imparzialità e del buon andamento, per aver – in sostanza – l’Amministrazione proceduto a riconvocarlo per la prova orale (dopo averne giustificato l’assenza a seguito di presentazione di certificato medico per la data di originaria convocazione) senza rispettare il termine di 20 giorni invece indicato dalle predette norme.

Le norme indicate, secondo il ricorrente, avrebbero l’evidente scopo di consentire ai candidati di perfezionare e definire intensivamente la preparazione in vista dell’esame, oltre che di organizzarsi logisticamente per la data di svolgimento della prova, con la conseguenza che egli sarebbe stato illegittimamente pregiudicato, avendo disposto di pochi giorni per “ ultimare e perfezionare la preparazione, durante i quali ha altresì dovuto organizzare il viaggio ed il pernottamento su Roma, con le connesse e facilmente immaginabili conseguenze in termini di stress emotivo, causato dall'imminente esame e dalle correlate esigenze organizzative ”.

9.1. La censura è infondata.

Ed invero, va al riguardo preliminarmente ricordato che secondo l’elaborazione giurisprudenziale, il termine che, ai sensi dell’art. 6 del d.p.r. n. 487/1994, deve intercorrere tra la ricezione della comunicazione di fissazione della prova e la data della prova medesima (quindici giorni per gli scritti e venti giorni per l’orale), non ha la funzione di assegnare al candidato più tempo per il completamento della preparazione, bensì quella di preavvertirlo con congruo anticipo della data di svolgimento degli esami, affinché vi possa partecipare (Tar Lazio, Sezione I, sentenza n. 383 del 16 maggio 2022;
cfr. Cons. St., sez. II, parere n. 735 in data 21 marzo 2017).

Ne consegue che la violazione di tale termine dilatorio può assumere rilevanza solamente nel caso in cui il concorrente, avvertito con ritardo, non si presenti a sostenere l’esame. Se, invece, il candidato partecipi alla prova senza sollevare obiezioni e senza chiedere un rinvio (come è avvenuto nella specie), deve ritenersi che la comunicazione abbia raggiunto il suo scopo, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine di preavviso non può più essere fatto valere e non può, quindi, inficiare la procedura concorsuale (in tal senso, ex multis , Cons. St., sez. VI, 17 aprile 2009, n. 2315;
Cons. St., sez. VI, 11 marzo 2008, n. 1023;
C.G.A. Reg. Sic., sez. giur., 23 maggio 2017, n. 242;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 5 dicembre 2014, n. 2961).

9.2. Fermo quanto sopra, ritiene comunque il Collegio che nella fattispecie – in cui il candidato ha sostenuto la prova in seconda convocazione – la prospettazione resa nel ricorso, secondo cui il ricorrente sarebbe stato pregiudicato nei tempi di preparazione per il mancato rispetto del termine minimo di convocazione, in ogni caso non possa condividersi.

Ed invero, ferma la possibilità materiale di partecipare alla prova (di cui qui non si discute), nell’ottica del rispetto della par condicio fra gli aspiranti (invocata dal ricorrente) sotto il profilo del tempo a disposizione per la preparazione, il termine minimo di preavviso, ragionevolmente, prima ancora che giuridicamente, deve operare con riferimento alla prima (e tendenzialmente unica) convocazione, di norma fissata per tutti i candidati secondo criteri predeterminati che assicurano imparzialità e, dunque, parità di chance , nelle tempistiche di esame (per esempio, tramite sorteggio).

Per contro, non vi è ragione di garantire per intero il medesimo termine minimo nei casi in cui sia necessario riconvocare un candidato che sia stato temporaneamente giustificato per l’assenza coincidente proprio con il giorno della prova come sopra fissata, posto che altrimenti si consentirebbe a tale candidato di godere di un trattamento di favore rispetto a tutti gli altri: ed invero, se soltanto circostanze eccezionali e non prevedibili consentono di giustificare l’assenza alla “ordinaria” convocazione (come, appunto, una sopravvenuta causa di salute), deve ritenersi che prima del sopravvenire di una di tali cause il candidato abbia già potuto beneficiare – al pari degli altri – del termine minimo di preavviso.

9.3. Valga infine altresì considerare che risulta dal verbale della seduta della Commissione di concorso del 13.01.2014 (verbale n. 43), con determinazione non espressamente contestata sotto questo profilo, che il detto Organo ha stabilito “ come criterio generale che i candidati impossibilitati a sostenere il colloquio per motivi di salute saranno convocati dall’Amministrazione alla prima sessione utile in base ai giorni di prognosi indicati nella certificazione medica ”.

Di talché, la prova orale del ricorrente è stata correttamente rinviata al 4.03.2014, dopo i giorni di prognosi, mentre è privo di pregio l’assunto per cui avrebbe dovuto essere fissata a partire del 9.03.2014 (20 giorni dal certificato).

8.4. Per quanto sopra, la prima censura è infondata e va respinta.

10. Con la seconda censura il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme di cui agli articoli 12, comma 1, e 15, comma 1, del d.P.R. 487/1994, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, violazione dei principi generali sul buon andamento dell’azione amministrativa, in quanto la Commissione, pur avendo – ai sensi dell’art. 12 ora citato – predeterminato i quesiti della prova orale da sottoporre ai candidati previo sorteggio e stabilito la durata di ciascuna prova in dieci minuti, avrebbe poi in realtà sottoposto al ricorrente quesiti ulteriori, non verbalizzati (in violazione dell’art. 15 citato), con allungamento dei tempi;
la Commissione, inoltre, avrebbe altresì adottato un atteggiamento “ severo e capillare ” nei confronti del ricorrente, “ probabilmente correlato al fatto che il ricorrente aveva in precedenza ottenuto lo slittamento della prova dietro presentazione di certificato medico ” (cfr. ricorso pag. 12). Sulle circostanze dedotte nel motivo il ricorrente ha chiesto ammettersi prova testimoniale.

10.1. La doglianza non persuade, né si necessita di un’istruttoria sul punto ai fini del decidere, posto che il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in sede concorsuale costituisce, per giurisprudenza pacifica, un atto pubblico, che è assistito da fede privilegiata, facendo prova sino a querela di falso – che non consta essere stata proposta – di quanto in esso attestato (ogni candidato, peraltro, ha sottoscritto le domande estratte, secondo quanto stabilito dalla stessa Commissione).

Inoltre, una volta estratte le tre domande della prova, non potrebbe comunque ragionevolmente escludersi – proprio per consentire una valutazione consapevole anche alla luce dei criteri predeterminati che, come si dirà, nella fattispecie contemplano pure la completezza della risposta e gli spunti di approfondimento – che nel corso del colloquio siano poste dalla Commissione delle ulteriori domande per vagliare la conoscenza dello specifico argomento.

11. Con la terza e ultima censura il ricorrente ha infine contestato la violazione e falsa applicazione degli articoli 12, comma 1, del D.P.R. 487/1994, 1 e 3 della legge n. 241/1990, arbitrarietà, ingiustizia manifesta, violazione del principio di trasparenza e dei principi generali sul buon andamento dell’azione amministrativa, in sostanza per aver omesso la Commissione di motivare adeguatamente il voto, stante anche la genericità dei criteri prescelti.

11.1. La doglianza non può essere condivisa.

Risulta, infatti, in atti che nella seduta del 13 gennaio 2014 la Commissione ha stabilito che “ il giudizio complessivo per ciascun candidato verrà espresso con un punteggio in trentesimi ai sensi dell’art. 7 del bando, tenendo conto dei seguenti criteri: coerenza ed esaustività della risposta;
fluidità di ragionamento, forma espositiva e spunti di approfondimento
”.

La Commissione ha dunque deciso di attribuire ai candidati un voto unico (vale a dire non relativo alle singole domande, come preteso dal ricorrente) e, peraltro, complessivo, cioè reso dall’organo nel suo complesso, senza dare evidenza alle valutazioni dei singoli commissari.

Si tratta di una determinazione che non solo non è stata specificamente censurata, ma è peraltro ragionevole sotto entrambi i profili: da un lato, infatti, un’adeguata valutazione del candidato (alla luce dei criteri di coerenza ed esaustività della risposta, fluidità di ragionamento, forma espositiva e spunti di approfondimento) non potrebbe esaurirsi nella sommatoria dei voti conseguiti in relazione a ciascuna domanda, senza considerare la capacità generale del candidato;
dall’altro, inoltre, per la giurisprudenza “ La Commissione di concorso non è obbligata alla specifica indicazione nel verbale dei voti espressi dai singoli commissari riguardo ad ogni materia d'esame, essendo sufficiente l'indicazione del voto collegiale. E ciò trova giustificazione nella stessa caratteristica dello svolgimento della prova orale con il colloquio, che è unitario e inscindibile, seppur articolato nelle diverse domande formulate dai commissari nelle previste materie d'esame e nelle risposte del candidato, la cui valutazione si traduce nel giudizio complessivo espresso dalla Commissione stessa con il voto finale unico assegnato al candidato;
il voto è l'espressione della volontà collegiale, la cui unanimità e uniformità deve essere presunta tutte le volte in cui non vi sia una espressa manifestazione di dissenso da parte di taluno dei commissari. Pertanto, il giudizio individuale dei singoli commissari costituisce una fase propedeutica alla formazione del giudizio collegiale e conclusivo della Commissione nella sua completa composizione, con la conseguenza che non occorre riportare il voto assegnato da ciascun membro della Commissione d'esame, risultando il voto singolo irrilevante ai fini della possibilità di ricostruire l'iter logico del giudizio complessivo e unanime della Commissione sul colloquio inteso nella sua unicità
”. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/11/2020, n.11435.

Ciò fermo restando, peraltro, che – sempre in base a consolidata giurisprudenza – “ il voto numerico attribuito in applicazione dei criteri stilati in via preventiva costituisce adeguata motivazione dell'insufficienza dell'elaborato. Detto voto esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni quando sia stato preceduto dalla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni ” (cfr. tra le recenti T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 04/02/2022, n.1337;
Consiglio di Stato sez. IV, 02/09/2021, n.6201;
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 01/06/2021, n.6507).

12. Per quanto detto, il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto.

13. Nulla si dispone per le spese stante la mancata costituzione delle parti intimate.

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