TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-02-04, n. 202201337

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-02-04, n. 202201337
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201337
Data del deposito : 4 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2022

N. 01337/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11938/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11938 del 2019, proposto da
S C, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, P F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Università della Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

F C G, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1) della graduatoria degli ammessi alla prova orale per l’indirizzo “Scuola Primaria” dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità – tirocinio formativo attivo (T.F.A.) A.A. 2018/2019, pubblicata sul sito dell’Università della Calabria in data 06/06/2019, laddove esclude, secondo le disposizioni volute dal MIUR, la ricorrente che ha conseguito un punteggio di 14/30 alla prova scritta svoltasi in data 26/04/2019;

2) del Bando adottato dall’Università della Calabria, pubblicato sul sito istituzionale dell’Ateneo, con il quale veniva indetta la procedura selettiva per l’ammissione al TFA Sostegno 2019, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento delle prove scritte e di superamento della prova ai fini dell’ammissione alla prova orale;

3) qualora occorre del DM 30 settembre 2011, recante “criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno” e del DM 10 settembre 2010 n. 249, recante “Regolamento concernente definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado”;

4) del Decreto Ministeriale n. 92 del 8.02.2019 (“Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni”), nella parte in cui, all’art. 4 comma 3, stabilisce che “E’ ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’articolo 6 comma 2, lettera b) del DM sostegno, un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all’esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell’ultimo degli ammessi” e non invece tutti i soggetti che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30;

5) del decreto direttoriale dell’Università della Calabria, pubblicato il 19 luglio 2019 sul sito dell’Università della Calabria con il quale veniva approvata la graduatoria definitiva di merito dei candidati ammessi ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l’indirizzo “Scuola Primaria” per l’anno 2018/2019 – tirocinio formativo attivo (T.F.A.), nella parte in cui non figura il nominativo della ricorrente, collocata oltre l’ultimo posto utile e, quindi, non ammessa al corso;

6) tutti gli atti prodromici, connessi, consequenziali, non conosciuti, ivi compresi i risultati delle prove scritte svoltesi in data 26/04/2019, nonché delle prove orali sostenute dai candidati poi ammessi, ivi compresi tutti i verbali della commissione esaminatrice e, per quanto occorrer possa, delle schede di valutazione della prova della ricorrente;

e, per l’effetto, per l’accertamento e la declaratoria del diritto di parte ricorrente di essere ammessa con riserva di ripetizione della prova scritta alla prova orale per la selezione all’accesso al TFA Sostegno 2019 e, di essere valutata per mezzo di una sottocommissione in composizione diversa, consentendo che, il relativo elaborato, in forma anonima, venga mischiato con almeno altri 5 (cinque) compiti;

conseguentemente per la condanna delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire alla ricorrente di sostenere la prova orale di accesso al percorso formativo, con riserva di ripetizione della prova scritta con le modalità sopra descritte.

Nonché per la dichiarazione di illegittimità del silenzio illegittimamente serbato sulla istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. n. 241/1990 presentata dalla ricorrente in data 08/06/2019 avente ad oggetto l’ostensione di tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla Sig.ra C per la classe di concorso Primaria e sottoposti a valutazione, nonché delle relative schede di valutazione, delle griglie di valutazione compilate dalla commissione e di ogni altro documento riguardante la valutazione e le relative operazioni condotte dalla commissione per gli elaborati prodotti dalla Sig.ra C;

nonché per l’accertamento dell’obbligo della Amministrazione di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’ostensione degli atti e dei documenti richiesti, con riserva di formulare motivi aggiunti all’esito della visione degli stessi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Università della Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente S C ha partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Università della Calabria – UNICAL per l’accesso al tirocinio formativo attivo (T.F.A.), ovvero ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.

La ricorrente ha partecipato alla prova scritta in data 26.4.2019 per il citato indirizzo T.F.A. relativo alla Scuola “Indirizzo Primaria”, e dunque per concorrere all’ammissione ad uno dei 200 posti disponibili presso l’UNICAL;
all’esito delle correzione delle prove scritte è stata collocata oltre l’ultimo posto utile, con un punteggio di 14/30 (sufficienza: 21/30).

Risultando la votazione insufficiente la sig.ra C veniva esclusa dall’ammissione alle successive prove orali;
in data 8.6.2019 chiedeva all’Ateneo calabrese di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli elaborati scritti e/o comunque prodotti dalla stessa e sottoposti a valutazione, nonché copia delle relative schede di valutazione e delle griglie di valutazione compilate dalla commissione.

Con ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo della Calabria avverso i provvedimenti indicati vengono articolate le seguenti censure:

- difetto di motivazione;

- violazione art. 2 L. 241/1990, obbligo di provvedere ex L. 241/1990;

- violazione falsa applicazione dell’art. 7 del d.p.r. 487/1194, violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione del favor partecipationis , eccesso di potere per illogicità, e arbitrarietà manifesta.

Si sono costituiti con memoria di stile il Ministero dell’Università e l’Università della Calabria, tramite il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Il giudizio è stato quindi riassunto presso questo Tribunale, essendosi dichiarato incompetente il Tribunale calabrese.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2022 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo si deduce il difetto di motivazione del voto numerico assegnato alla prova scritta della ricorrente non essendo stata previamente assunta una griglia di valutazione degli elaborati.

Il motivo è infondato.

Risulta in atti, in quanto depositato dalla stessa ricorrente, il verbale della Commissione n. 2 del 17 aprile 2019 con cui sono state definite le tracce delle prove scritte e le griglie di valutazione che hanno graduato il punteggio secondo dettagliati criteri di pertinenza, completezza e correttezza.

Il voto numerico attribuito dunque in applicazione dei criteri stilati in via preventiva costituisce adeguata motivazione dell’insufficienza dell’elaborato;
secondo l’orientamento giurisprudenziale costante, a cui si ritiene di aderire, il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni quando sia stato preceduto, come nel caso odierno, dalla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni (cfr. di recente Cons. Stato n. 6201/2021, TAR Lazio n. 9858/2021).

Con il secondo motivo si contesta la mancata ottemperanza alla richiesta di accesso agli atti.

Il motivo è privo di pregio.

Va in primo luogo rilevato che la richiesta di accesso agli atti risulta essere stata soddisfatta con nota ministeriale del 24.9.2019;
sotto il profilo istruttorio la doglianza è ormai priva di interesse in quanto non sussistono allo stato motivate esigenze di acquisizione documentale.

In secondo luogo il mancato accesso documentale, seppure non consentito tempestivamente, non determina di per sé alcun vizio del provvedimento di esclusione dalle prove orali, la cui legittimità sotto questo profilo non risulta inficiata in alcun modo.

Con il terzo motivo si deduce che la disciplina di legge non prevedrebbe la possibilità per le amministrazioni di fissare una soglia di ammissione legata al numero massimo dei concorrenti da ammettere alle diverse prove di concorso;
in particolare si denunzia l’illegittimità del D.M. 92/2019 (nonché del precedente D.M. 30 Settembre 2011) nella parte in cui, all’art. 4 comma 3, stabilisce che all’esito della preselezione, è ammesso alla prova, ovvero alle prove di cui all’art. 6 comma 2, lettera b) del D.M. sostegno, solo un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi.

Il motivo è privo di pregio.

La deduzione appare infatti priva di pertinenza con l’oggetto del contendere in quanto la disposizione impugnata concerne il filtro del test preselettivo e l’ammissione alle prove scritte;
in merito a tale previsione questo Tribunale ha peraltro già rilevato che la previsione per cui l’accesso alle prove è consentito a un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili, oltre a non essere impedita da alcune disposizione di legge, rientra nella sfera, assai ampia, di discrezionalità rimessa all’amministrazione, “funzionale all’esigenza di compiere, anche in questo caso, una semplificazione dell’iter procedimentale, riducendo così la complessità dei tempi delle procedure e ottenendo, inoltre, una semplificazione dell’organizzazione della procedura” (TAR Lazio 12041/2021).

Ad ogni modo la prova scritta della C è stata giudicata insufficiente dalla Commissione (punteggio 14/30 a fronte di una soglia di sufficienza di 21/30) con motivazione, come visto, incensurabile;
ne consegue l’inidoneità della ricorrente al passaggio alla successiva fase concorsuale, indipendentemente dal contingentamento del numero di idonei;
appare quindi sprovvista di alcun interesse la censura volta ad ammettere alla prova successiva tutti “i soggetti che hanno conseguito un punteggio pari o superiore a 21/30”, in quanto a tale soglia di sufficienza l’elaborato della ricorrente non è comunque giunto.

In conclusione il ricorso, vista l’infondatezza delle censure proposte, deve essere respinto.

La domanda risarcitoria deve essere ugualmente respinta non ravvisandosi alcun profilo di illiceità nell’agire dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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