TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-09-21, n. 202109858

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2021-09-21, n. 202109858
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202109858
Data del deposito : 21 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/09/2021

N. 09858/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08693/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8693 del 2020, proposto da
D D L, rappresentata e difesa dall'avvocato A D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

L G non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'atto conclusivo della prova orale sostenuta in 29.7.2020, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 177 posti di funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza area F1, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. (G.U. n. 56 del 17.7.2018), nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha assegnato alla ricorrente il punteggio complessivo totale di 58/100;

- del verbale n. 50 del 29.7.2020, nella parte in cui la Commissione d'esame del concorso Ripam-Maeci, per la selezione di 177 unità da inquadrare nel profilo di “funzionario amministrativo, contabile e consolare”, all'esito della prova orale, ha attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo totale di 58/100, come risultante dall'apposito modulo allegato;

- del modulo (allegato 12 al verbale sub b), nella parte in cui, in relazione alla prova sostenuta dalla ricorrente è riportato il punteggio complessivo totale di 58/100;

- del verbale n. 42 del 4.2.2020, nella parte in cui la Commissione d'esame del concorso Ripam-Maeci, per la selezione di 177 unità da inquadrare nel profilo di “funzionario amministrativo, contabile e consolare”, ha fissato i criteri di valutazione della prova orale e stabilito le modalità di espressione della valutazione della prova, mediante la predisposizione di una griglia indicante la graduazione del punteggio da assegnare;

- di tutti i verbali, mai conosciuti, lesivi degli interessi della ricorrente, con cui la Commissione esaminatrice all'esito della prova orale ha attribuito il punteggio complessivo totale di 58/100, decretando l'inidoneità della ricorrente;

- di tutti gli atti e verbali presupposti, collegati, connessi e consequenziali, comunque lesivi degli interessi del ricorrente;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto di parte ricorrente alla ripetizione della prova orale in conformità agli artt. 8 e 10 del bando.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di Formez Pa e della Commissione Interministeriale Ripam;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 luglio 2021 la cons. P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- La ricorrente partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centosettantasette posti di funzionario amministrativo, contabile e consolare, terza area F1, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Dopo la prova preselettiva e le prove scritte conseguiva il punteggio complessivo di 72,67 (I prova scritta 70,00, II prova scritta 71,00, III prova scritta 77,00).

In data 29.7.2020 sosteneva, in modalità telematica, la prova orale, all’esito della quale, raggiungeva il punteggio complessivo totale di 58/100, insufficiente per il superamento concorso.

In punto di diritto la ricorrente censura l’operato della commissione, sotto diversi profili ed invoca il diritto alla ripetizione della prova orale in conformità agli artt. 8 e 10 del bando, deducendo i seguenti motivi:

I) violazione della lex specialis (Art. 8 e 10 del bando in relazione al programma d’esame di cui all’allegato 5), per avere la commissione esaminatrice somministrato domande non rientranti nel programma d’esame;

II) difetto di motivazione, in quanto la Commissione ha assegnato il punteggio senza esternare l’iter attraverso cui è pervenuta alla quantificazione di 58/100;

III) violazione di legge (art. 97 della costituzione - artt. 1 e ss l. n. 241/90 -art. 1 e ss. del d.p.r. n. 487/94) - violazione dei principi in tema di procedure concorsuali - violazione del giusto procedimento – eccesso di potere (difetto del presupposto e di motivazione - arbitrarietà – illogicità - iniquità).

2.- Con ordinanza 23 novembre 2020, n. 7223, la domanda cautelare è stata respinta:

<< Ritenuto, prima facie, che il ricorso non appare assistito da sufficienti elementi atti a supportare la sussistenza del fumus boni juris in quanto, da un lato, le domande sottoposte alla ricorrente nel corso della prova orale appaiono pertinenti alle relative materie d’esame, dall’altro, secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, il voto numerico è di per sé sufficiente a sintetizzare il giudizio tecnico–discrezionale espresso, come nel caso di specie, dalla commissione senza la necessità di ulteriori oneri motivazionali >>.

3.- All’udienza da remoto del 13 luglio 2021 la causa è stata riservata per la decisione.

4.- In via preliminare, va disattesa la richiesta avanzata dalla ricorrente di ostensione del file audiovisivo su cui è stata riprodotta la prova orale.

Il Collegio ritiene, infatti, che tale documento digitale non ha alcuna rilevanza ai fini del decidere, venendo, invece, in rilievo i verbali e gli atti della procedura.

5.- Con il primo motivo la ricorrente deduce che gli argomenti (domanda n. 6) richiesti alla candidata in sede di esame, nelle materie di diritto pubblico e di diritto amministrativo, non sarebbero rispondenti al programma d’esame di ciascuna di dette materie, così come analiticamente indicati nell’allegato 5 del bando. A riprova dell’estraneità delle domande allo specifico programma d’esame, la candidata rileva che, anche gli argomenti di diritto pubblico non sorteggiati (“il procedimento amministrativo e la legge n. 241/90”;
“rapporto di lavoro nella PA e dirigenza pubblica”;
“costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro nella PA”;
“la giustizia amministrativa, dalla costituzione dei TAR al Codice del processo amministrativo”;
“i controlli sull’attività amministrativa”), non corrisponderebbero al programma d’esame di diritto pubblico, per essere istituti squisitamente di diritto amministrativo.

Precisa, al riguardo, la ricorrente che non intende censurare tanto la pertinenza delle domande con le relative materie (né d’altra parte avrebbe potuto sollevare tale rilievo, tenuto conto della bipartizione dell’ordinamento tra diritto pubblico e diritto privato), quanto la violazione delle cogenti disposizioni del bando, laddove le domande formulate non sarebbero ricomprese nel programma d’esame, pure espressamente richiamato nella lex specialis.

5.1.- Il motivo è infondato.

Riferisce, nello specifico, la ricorrente che:

- in relazione alla materia del diritto pubblico, le è stata posta la seguente domanda: “Il procedimento amministrativo e le sue tipologie, astratte e concrete”.

L’argomento proposto dalla ricorrente a fondamento dell’estraneità della domanda dal programma di diritto pubblico come risultante dall’ allegato 5, è privo di pregio, tenuto conto che i temi sottoposti avrebbero dovuto essere conosciuti dalla candidata, in quanto facenti parte del programma di area pubblicistica (punto 4, allegato 5 del programma di diritto amministrativo).

Peraltro, anche nello specifico programma di diritto pubblico è compreso l’argomento “pubblica amministrazione” e “provvedimento amministrativo”, argomenti comprensivi della domanda sul “procedimento amministrativo”,

Quanto alla asserita non pertinenza del quesito nella materia del diritto amministrativo (“ la tutela della concorrenza e suoi riflessi sulla nuova accezione di PA.” ), è appena il caso di rilevare che anche tale argomento non può ritenersi escluso dalle materie di area pubblicistica, tenuto conto che i temi “ appalti pubblici ” e “ nuovo codice dei contratti ”, “ La dimensione nazionale ed europea del diritto amministrativo ” sono inclusi nel programma di diritto amministrativo (punto 6 e punto 9).

Allo stesso modo, gli argomenti di diritto pubblico non sorteggiati (“il procedimento amministrativo e la legge n. 241/90;
Rapporto di lavoro nella PA e dirigenza pubblica;
Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro nella PA;
La giustizia amministrativa, dalla costituzione dei TAR al Codice del processo amministrativo;
I controlli sull’attività amministrativa”) sono attinenti al programma d’esame di diritto pubblico.

Quanto alla violazione dell’art. 10 del bando, la ricorrente sostiene che, in relazione alla prova di informatica, la commissione non avrebbe consentito lo svolgimento della prova applicativa ed avrebbe posto una domanda su “word” non attinente al programma d’esame.

Invero, la domanda posta, contrariamente a quanto sostenuto, risulta attinente al programma d’esame stabilito nel bando all’allegato 5 (punto 3 Informatica), che richiedeva alla Commissione di verificare la “ conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse con una verifica applicativa”. Né è sindacabile la scelta della commissione di non richiedere la verifica applicativa dopo aver posto la domanda teorica, tenuto conto che tale decisione impinge nella sfera di discrezionalità tecnica dei commissari e non appare manifestamente illogica.

6.- Con il secondo motivo la ricorrente si duole che la commissione d’esame:

- avrebbe attribuito alla ricorrente il punteggio complessivo totale di 58/100, senza esternare l’iter attraverso cui sarebbe giunta alla quantificazione di tale punteggio;

- non avrebbe indicato nel verbale o nella schede i punti assegnati da parte di ciascun commissario, in relazione alla risposte rese dalla ricorrente, in sede d’esame orale, nelle singole materie .

Il punteggio attribuito peraltro sarebbe illogico e contraddittorio, considerati i risultati conseguiti dalla ricorrente stessa nelle precedenti prove concorsuali.

6.1.- Le censure non hanno pregio.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, affermato anche dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 20/09/2017, n.7, il solo voto numerico, attribuito in base a criteri predeterminati dalla commissione, è idoneo ad esprimere e sintetizzare il suo giudizio tecnico - discrezionale, senza ulteriori oneri motivazionali.

Nella fattispecie, sono stati preliminarmente ed esaustivamente fissati dalla Commissione i criteri per l’attribuzione dei punteggi, il che costituisce requisito sufficiente ed idoneo per la corretta adozione delle votazioni numeriche.

Ne deriva, peraltro, che la Commissione non era tenuta ad esternare i singoli passaggi e i voti attribuiti da ciascun commissario al fine di giungere alla quantificazione del punteggio di 58/100 attribuito alla candidata.

Infine, è appena il caso di rilevare che l’esame orale, così come previsto nella lex specialis , costituisce prova autonoma e distinta rispetto alla prova scritta, per cui non sono pertinenti le doglianze di contraddittorietà e illogicità.

7.- Con l’ultimo motivo è dedotta “ la violazione dei principi fondamentali che presidiano le procedure selettive” . La commissione- sostiene la ricorrente- “ dietro lo schermo apparente di scegliere i migliori ” avrebbe premiato i candidati di età più giovane, in danno di coloro che hanno superato i 30 anni.

La censura, così come eccepito, dall’Amministrazione, è inammissibile per genericità, laddove la ricorrente non fornisce un principio di prova atto a dimostrare la discriminazione, a parità di preparazione e di titoli, tra i candidati in base all’età e la violazione della par condicio fra i partecipanti.

8.- Alla luce di tutte le considerazioni svolte il ricorso deve essere respinto.

9.-Le spese di lite, alla luce di una complessiva valutazione dei fatti di causa, sono eccezionalmente compensate tra le parti.

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