TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-01-13, n. 201500442

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2015-01-13, n. 201500442
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500442
Data del deposito : 13 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05571/2003 REG.RIC.

N. 00442/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05571/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5571 del 2003, proposto da:
Azienda Agricola Stalla Sociale di Ponte di Barbarano s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, E E, M G ed A T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A T in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ope lgis in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari e Fabio Lorenzoni presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, via del Viminale, 43;

per l'annullamento

della comunicazione della Regione Veneto – Giunte Regionale, Direzione regionale per le politiche agricole di mercato, denominata Regime comunitario quote latte comunicazione quantitativi di riferimento individuali periodo 2003/2004 e relativi allegati, ricevuta il 15 marzo 2003;

del D.M. 17 febbraio 1998, del D.M. 159/99 del 21 maggio 1999 e dal D.M. 19 aprile 2001;

di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, comprese tutte le comunicazioni di assegnazione di QRI effettuate da AIMA (ora AGEA) e della Regione Veneto ex legge n. 5 del 1998, legge n. 118 del 1999 e legge n. 79 del 2000.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato e della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo una pluralità di vizi di carattere sostanziale e formale, già prospettati in altre innumerevoli controversie relative a fattispecie analoghe esaminate e decise da questa Sezione.

L’Avvocatura Generale dello Stato e la Regione Veneto si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica del 10 dicembre 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il Collegio rileva in via preliminare, come già evidenziato in una molteplicità di altre fattispecie analoghe, che non sussistono i presupposti richiesti dall’art. 295 c.p.c., richiamato dall’art. 79 del c.p.a., per la sospensione del processo.

Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., infatti, non è sufficiente che, tra due liti, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell'altra.

La fattispecie non si realizza nel caso di specie posto che il giudizio penale, pendente presso il Tribunale di Roma, non costituisce l'antecedente logico giuridico “indispensabile” per la decisione del ricorso in esame.

3. Nel merito, disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Veneto in quanto gli atti impugnati sono autonomamente lesivi, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici sentenze, come la sentenza 7 gennaio 2013, n. 75 e la sentenza 29 maggio 2012, n. 4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra le quali, cfr TAR Lazio, sez. Seconda Ter, 12 luglio 2011, nn. 6191, 6184, 6221 e 6224), ha svolto ulteriori considerazioni con specifico riferimento all’assegnazione retroattiva dei QRI, al mancato coinvolgimento delle Regioni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 520 del 1995 ed al contenuto della relazione redatta dal Nucleo Carabinieri nell’aprile 2010.

D’altra parte, la Terza Sezione del Consiglio di Stato (cfr., tra le altre, sentenza 8 novembre 2013, n. 5322 nonché, da ultimo, sentenza 23 aprile 2014, n. 2041), ha sostanzialmente confermato gli approdi interpretativi cui è pervenuto il giudice di primo grado.

In particolare, il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come la Corte Costituzionale, con sentenza 7 luglio 2005, n. 272, abbia precisato che la rideterminazione dei QRI non è soggetta al vincolo della irretroattività, giacché le funzioni di accertamento ed aggiornamento dei dati, anche in relazione a campagne lattiere già concluse, è conseguenza diretta di controlli successivi effettuati dagli organi statali preposti al controllo del settore che sono, a loro volta, funzionali all’applicazione corretta della normativa UE sull’intero territorio della Repubblica.

Il supremo consesso della magistratura amministrativa ha sul punto specificato che non si può nutrire un legittimo affidamento sul mantenimento di un QRI inesatto o di una situazione manifestamente illegale rispetto al diritto comunitario, così come (il legittimo affidamento) non sussiste se la determinazione del QRI, pur se tardiva, sia coerente con i dati reali di ciascun singolo produttore.

Né, le censure proposte con gli ulteriori motivi in cui è articolata l’azione di annullamento sono idonee a dare conto dell’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto volte, come d’altra parte le precedenti censure, a dimostrare in linea generale l’illegittimità della complessiva azione amministrativa, ma non formulate con specifico riferimento alla posizione individuale della parte ricorrente e, quindi, prive di un adeguato supporto probatorio in ordine alla sussistenza di una concreta ed effettiva lesività degli atti.

In sostanza, le censure dedotte attengono a profili generici di contestazione dell’intero sistema, ma non forniscono elementi di prova circa una diversa produzione lattiera per le campagne in discorso, né il diritto ad una diversa assegnazione di quota.

Diversamente, il processo amministrativo non è posto a garanzia oggettiva della legittimità degli atti, ma tende piuttosto alla tutela specifica ed individuale delle posizioni giuridiche soggettive lese.

Ad ogni buon conto, il Collegio rappresenta in particolare che:

- le comunicazioni in materia di quote latte afferiscono ad una enorme pluralità di destinatari, sicché, per ciascun nominativo, non possono che essere motivate per relationem, mentre, come detto, sarebbe onere del singolo ricorrente fornire almeno un principio di prova su quale avrebbe dovuto effettivamente essere il QRI a cui l’amministrazione avrebbe dovuto fare riferimento per l’effettuazione delle compensazioni e la determinazione dei prelievi;

- la mera sospensione dell’esecuzione degli atti presupposti, in assenza dell’esito del relativo ricorso giurisdizionale, non può tradursi di per sé sola in un vizio di legittimità degli atti impugnati;

- è sufficiente che le comunicazioni siano state portate a conoscenza degli interessati con modalità idonee, a prescindere dall’effettuazione di una notifica in senso tecnico;

- per quanto concerne le censure afferenti i vizi di carattere strettamente formale è sufficiente ribadire che sarebbe stato onere della ricorrente fornire dimostrazione dell’illegittimità dell’azione amministrativa in riferimento alla propria posizione individuale, dimostrazione che non può ricavarsi da elementi meramente formali.

In definitiva, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto.

4. Le spese del giudizio possono essere compensate, in coerenza con la giurisprudenza della Sezione in materia.

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