TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-04-13, n. 201704591

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2017-04-13, n. 201704591
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201704591
Data del deposito : 13 aprile 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/04/2017

N. 04591/2017 REG.PROV.COLL.

N. 05763/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5763 del 2016, proposto da:
P A A P e B S T, rappresentate e difese dagli avvocati Emilio Toma C.F. TMOMLE58A18A662V e Loredana Papa C.F. PPALDN67B50L011N, con domicilio eletto presso Studio Legale Placidi in Roma, via Cosseria, 2, come da procura in atti;

contro

Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati M S C.F. SNNMRA38E03H501M e Giuseppe Colavitti C.F. CLVGPP70L27B354I, con domicilio eletto presso il primo in Roma, v.le Parioli, 180, come da procura in atti;
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato C.F. 80224030587 presso cui è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Francesco Logrieco, Anna Losurdo non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del Regolamento rimborsi spese e gettoni di presenza adottato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa dell'11.12.15 e pubblicato sul relativo sito istituzionale in data 12.2.16

(atto di costituzione ex art 10 dpr 1199/71)


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Consiglio Nazionale Forense e di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori l'Avv. L. Papa, l'Avvocato dello Stato V. Fico e l'Avv. C. Celani in sostituzione dell'Avv. M. Sanino.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso straordinario trasmesso al Ministero della Giustizia il 7 aprile 2016, le ricorrenti, Avvocati iscritti al relativo Albo professionale, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale Forense l’11 dicembre 2015, relativo a rimborsi spese e gettoni di presenza dei Consiglieri nazionali, nella parte in cui esso prevede un “Gettone di presenza” forfetario annuale, oltre al rimborso spese, pari ad euro 90.000 per il Presidente, ad euro 50.000 per il Vicepresidente, ad euro 70.000 per il Consigliere segretario e ad euro 50.000 per il Tesoriere, oltre accessori di legge (art. 3);
nonché un “Gettone di presenza” per la partecipazione a ogni seduta amministrativa o udienza giurisdizionale del Consiglio pari ad euro 650, con un limite di 16 sedute o di 22 udienze all’anno, con le modalità di computo indicate nell’art. 4.

2. – L’unico motivo di impugnazione ruota sulla dedotta carenza di potere per assenza, nella legge n. 247 del 2012 (che reca la nuova disciplina dell’Ordinamento forense) di una previsione che abiliti il Consiglio Nazionale Forense a determinare gli emolumenti in questione;
sulla impossibilità di rinvenire la fonte di tale potere nell’art. 79 del R.D. n. 37 del 1934 (il quale prevede un gettone di presenza, per i componenti il Consiglio, pari a lire 1.000 per ogni giorno di adunanza), che risulterebbe, oramai, superato dalle successive disposizioni in materia di ordinamento forense, e che, ove ancora applicabile, ha già previsto un determinato importo del detto compenso, che, quindi, non sarebbe determinabile dal Consiglio;
sulla violazione dell’art. 6 del decreto legge n. 78 del 2010, rubricato “Riduzione dei costi degli apparati amministrativi”.

3. – Il Consiglio Nazionale Forense, con atto notificato alle controparti il 15 aprile 2016, ha proposto opposizione a che il ricorso straordinario in questione venisse deciso in sede amministrativa.

4. – Con atto di costituzione in giudizio, notificato alle controparti (ai fini dell’art. 48 c.p.a.) in data 11 maggio 2016 e depositato il giorno successivo, le ricorrenti hanno operato la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario.

5. – Il Consiglio Nazionale Forense si è costituito in giudizio, resistendo al ricorso con memoria, nella quale ha eccepito l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse e la sua infondatezza.

Le ricorrenti hanno depositato memoria di replica.

6. – In occasione della pubblica udienza dell’11 gennaio 2017 il ricorso è stato posto in decisione.

7. – Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse, inteso (così l’A.P. del Consiglio di Stato n. 4 del 2011) quale utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento.

Come noto, nel processo amministrativo l'interesse a ricorrere, pur in presenza di atti -in ipotesi- illegittimi, può dirsi sussistente solo qualora essi siano in grado di arrecare un vulnus al ricorrente non essendo, viceversa, consentito ricorrere in giudizio per il mero ripristino della legalità (Consiglio di Stato sez. IV ,17 marzo 2017 n. 1192).

Nel caso in esame, attesa la – pacifica - attuale assenza di aggravi di spesa per la classe forense, i ricorrenti paiono invocare un inammissibile sindacato giurisdizionale di carattere oggettivo, non legato ad un vantaggio attuale e concreto detraibile dall’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati.

8. – Attesa la peculiare novità della questione, le spese possono essere interamente compensate.

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