TAR Venezia, sez. III, sentenza 2023-01-30, n. 202300118
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Testo completo
Pubblicato il 30/01/2023
N. 00118/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01276/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1276 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
– della “Cartella di pagamento n.-OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 137.877,95 per “prelievi latte” relativi alle annate 1997/98, 1998/99 e 1999/00, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell'azienda agricola ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. Alessio Falferi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.11.2021, -OMISSIS-, in proprio e quale titolare dell’omonima azienda agricola, ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la cartella di pagamento, meglio descritta in epigrafe, emessa dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione (Ader) per il pagamento della somma di euro Euro 137.877,95 su ruolo EA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura reso esecutivo il 23 giugno 2021, per “prelievi latte” e “interessi” per gli anni 1997, 1998 e 1999 oltre “Oneri di riscossione”.
La parte ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) nullità della notifica del provvedimento impugnato che risulterebbe notificato a mezzo Pec da un indirizzo che non figurerebbe in nessuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni; 2) la cartella impugnata sarebbe nulla atteso che i contestati debiti per prelievo latte, chiesti da EA tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso Consiglio di Stato n. 1311/2021), effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori (che sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia), sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 in