TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-06-03, n. 202411268

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2024-06-03, n. 202411268
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411268
Data del deposito : 3 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2024

N. 11268/2024 REG.PROV.COLL.

N. 06603/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6603 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali – Garante della Privacy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della graduatoria finale approvata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con delibera n. -OMISSIS- del 26.01.2023, pubblicata in G.U.R.I. n.12 del 14.02.2023, relativamente al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario, di livello iniziale, area comunicazione – digital communication specialist – in prova, da inquadrare nel ruolo del Garante per la protezione dei dati personali ” (Bando pubblicato nella G.U.R.I. n.4 del 14.01.2022), nella parte in cui non indica la ricorrente quale vincitrice della selezione, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compresi i criteri di valutazione dei titoli;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Garante Protezione Dati personali Privacy;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2024 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato in data 11.04.2023 e ritualmente depositato, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la graduatoria finale approvata dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante della Privacy) con delibera n. -OMISSIS- del 26.01.2023, pubblicata in G.U.R.I. n.12 del 14.02.2023, relativamente al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di funzionario, di livello iniziale, area comunicazione – digital communication specialist – in prova, da inquadrare nel ruolo del Garante per la protezione dei dati personali ” (Bando pubblicato nella G.U.R.I. n.4 del 14.01.2022), nella parte in cui non indica la ricorrente quale vincitrice della selezione, e di tutti gli atti presupposti e consequenziali, ivi compreso il verbale n.1 del 19.09.2022 e la Tabella allegata con cui la Commissione d’esame ha stabilito i sub-criteri di valutazione dei titoli sulla base dei criteri previsti dall’art. 6 del Bando di concorso.

Dalla graduatoria finale di merito risulta che:

- la ricorrente si è collocata al terzo posto (quale idonea), con il punteggio complessivo di 58,25, di cui 7,25/30 punti per i titoli, 21 punti per la prova scritta e 30 punti per la prova orale;

- il primo in graduatoria (e dunque unico vincitore) ha totalizzato un punteggio complessivo di 68,55, di cui 19,55/30 punti per i titoli, 24 punti per la prova scritta e 30 punti per la prova orale;

- il secondo in graduatoria ha totalizzato un punteggio complessivo di 62,50, di cui 14,50/30 punti per i titoli, 24 punti per la prova scritta e 24 punti per la prova orale.

Pertanto, la ricorrente deduce, per il superamento della c.d. prova di resistenza, che la Commissione avrebbe dovuto attribuirle un maggior punteggio di 10,75 con specifico riferimento alla “valutazione dei titoli” (che le avrebbe permesso di conseguire il punteggio complessivo di 69,00 e di risultare, dunque, vincitrice dell’unico posto messo a bando), affidando il gravame ai seguenti motivi di censura:

I. “ Violazione di legge;
violazione dell’art.6 l.n.241/90;
violazione dell’art.97 della costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei “migliori” e “favor partecipationis” nell’accesso all’impiego nelle p.a.;
eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento, arbitrarietà e difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e travisamento di fatti: nella parte in cui la commissione non ha attribuito alla ricorrente il dovuto punteggio per i titoli in suo possesso. Valutazioni sulla prova di resistenza
”;

II. “ In via subordinata – violazione della “lex specialis”;
violazione dell’art.97 della costituzione e dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento per la scelta dei “migliori” e “favor partecipationis” nell’accesso all’impiego nelle p.a.;
eccesso di potere per irragionevolezza, disparità di trattamento, arbitraria’, difetto di istruttoria, motivazione, illogicità e travisamento di fatti: irragionevolezza e genericità dei criteri di valutazione dei titoli
”.

L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali si è costituita per resistere al ricorso.

In data 13.05.2023 la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Con ordinanza cautelare n. 2550 del 18.05.2023 il Collegio, sul presupposto “ che le censure articolate nel ricorso necessitino di un adeguato approfondimento che non è possibile effettuare in sede di sommaria delibazione cautelare ”, ha disposto la ravvicinata trattazione del merito del giudizio ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.

In data 26.07.2023 la ricorrente ha depositato una ulteriore memoria difensiva.

Con ordinanza collegiale n. 14406 del 29.09.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella impugnata graduatoria di merito, sul presupposto “ che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, sussiste una posizione di controinteresse — in senso giuridico formale — in capo a tutti i soggetti, utilmente collocati in graduatoria, che possano perdere o vedere peggiorata la loro posizione a seguito di ricorso giurisdizionale, ovvero, di tutti i soggetti collocati in posizione migliore rispetto alla parte ricorrente, o di tutti coloro che siano comunque inclusi nella graduatoria stessa, ove si prospettino – come nel caso di specie - censure implicanti rinnovazione dell'intera procedura di valutazione, o riassegnazione dei punteggi e/o delle posizioni o ancora diversi criteri di formazione della graduatoria stessa (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 03/05/2012, n.3926 )”.

Integrato il contraddittorio da parte della ricorrente, in ottemperanza all’anzidetta ordinanza collegiale, all’udienza pubblica del 22 aprile 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo di gravame l’istante lamenta l’ingiusta valutazione dei propri titoli a cui la Commissione ha assegnato il ridotto punteggio di appena 7,25/30 punti, dunque omettendo ingiustamente di attribuirle - sulla base della Tabella di valutazione predeterminata dalla Commissione - 10,75 punti aggiuntivi, e nello specifico:

a) omessa attribuzione di 10 punti aggiuntivi per le competenze maturate in materia di scrittura S.E.O. ( Search Engine Optimization ) e di “copywriting” (categoria A di cui all’art.6 del Bando);

b) omessa attribuzione di 0,25 punti aggiuntivi per il possesso dell’abilitazione professionale (categoria D di cui all’art.6 del Bando);

c) errata valutazione e attribuzione del punteggio per il possesso del diploma di specializzazione in giornalismo a cui la Commissione avrebbe dovuto assegnare – anziché solo 0,25 punti quale semplice “titolo di specializzazione” – il più alto punteggio di 0,75 punti, considerandolo come un Master conseguito all’Università della durata biennale e, soprattutto, inerente alle attività di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del Bando: al riguardo la ricorrente richiede, pertanto, l’assegnazione del punteggio aggiuntivo di 0,5 punti.

Ciò posto, si rende necessario precisare che l’art. 6 del Bando di concorso prevede che “ la valutazione dei titoli, previa determinazione dei criteri di valutazione, è effettuata dopo lo svolgimento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione degli elaborati ”.

Ebbene, quanto all’asserita illegittimità dell’assegnazione del punteggio relativo alla categoria di titoli sub a), occorre innanzitutto richiamare l’art. 6, lettera a) del Bando che stabilisce che possono essere assegnati fino a 10 punti per competenze di copywriting e di scrittura S.E.O. ( Search Engine Optimization ) “ certificate ”.

Allo stesso modo, anche i sub-criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione, di cui alla tabella A allegata al verbale n.1 del 19.09.2022, prevedono l’assegnazione massima di 10 punti, ripartita in 5 punti per le competenze di copywriting e in 5 punti per le competenze di scrittura S.E.O., con l’espressa precisazione, anche in tal caso, che tali competenze devono essere “ certificate .”

Ebbene, la ricorrente sostiene che la Commissione non le ha illegittimamente attribuito alcun punto per le suddette competenze, laddove nella domanda di partecipazione aveva dichiarato di essere in possesso del Master in “ digital strategy, design e comunicazione per la rete ” (conseguito presso il Politecnico di Milano in data 11.02.2020 con votazione 108/110), che prevedeva tra le numerose materie anche la maturazione delle competenze di “ copywriting e di scrittura SEO (Search Engine Optimization) ”, di modo che la Commissione avrebbe dovuto esaminare in modo più approfondito tale titolo, ivi compresi i contenuti e il programma didattico, anche considerato che, con lo stage organizzato al termine del Master, la ricorrente ha partecipato a 216 ore (27 giorni per 8 ore) di “tirocinio certificate” per competenze di scrittura SEO (Search Engine Optimization) e a 368 ore (46 giorni per 8 ore) certificate per competenze di “copywriting”, come dimostrato dalla documentazione prodotta già in allegato all’istanza di riesame presentata alla Commissione il 21.03.2023, rimasta priva di riscontro. La ricorrente soggiunge, dunque, che tale istanza di riesame avrebbe quanto meno dovuto indurre l’Amministrazione ad attivare il “soccorso istruttorio” ex art. 6 legge n. 241/1990, tenuto conto che le predette ore di tirocinio erano incluse nello svolgimento del Master, dunque di un titolo che è stato debitamente indicato nella domanda di partecipazione.

La doglianza è destituita di fondamento.

Invero, nonostante le competenze di copywriting e di scrittura SEO fossero già espressamente previste nel bando di concorso tra i titoli valutabili (peraltro con un ampio punteggio fino a 10 punti), dalla documentazione allegata alla domanda di partecipazione, ivi compreso il curriculum vitae , non risulta che la ricorrente abbia fornito alcuna indicazione specifica in merito all’acquisizione di tali competenze, in aperta violazione del menzionato art. 6, lettera a), del bando che stabilisce espressamente che esse devono essere “ certificate ”.

La candidata infatti, come correttamente eccepito dall’Autorità resistente, ai fini della conseguente valutazione avrebbe dovuto produrre la specifica documentazione attestante il conseguimento delle predette competenze ovvero presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 47 e 47 d.P.R. 445/2000 entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, come previsto dall’articolo 6, comma 4, del Bando di concorso. Del resto, dalla disamina della documentazione relativa agli altri due candidati meglio collocati in graduatoria (il primo e il secondo) risulta che costoro abbiano debitamente indicato, in allegato alla domanda di partecipazione, le idonee certificazioni comprovanti il possesso di tali titoli.

Non può, dunque, essere condivisa la prospettazione della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe dovuto desumere il possesso delle competenze di copywriting e di scrittura SEO dal mero fatto di aver dichiarato il conseguimento del Master in “ digital strategy, design e comunicazione per la rete ”, come se, pur senza alcuna espressa dichiarazione o precisazione al riguardo, tale titolo fosse “autoesplicativo” e, pertanto, equipollente alla necessaria certificazione delle suddette competenze.

Del resto, è pacifico e affermato dalla stessa ricorrente che le dovute specificazioni supportate da idonea documentazione, in ordine al programma didattico del summenzionato Master in “ digital strategy, design e comunicazione per la rete ” e alle attività svolte - con particolare riferimento al tirocinio in materia di copywriting e di scrittura SEO – siano state fornite dalla candidata soltanto con l’istanza di riesame del 21.03.2023, dunque in data successiva sia alle comunicazioni di ammissione alla prova orale (nota prot. n. 54950 del 10 ottobre 2022 e nota prot. n. 71369 del 25 novembre 2022) nelle quali era indicato, tra l’altro, il punteggio attribuito ai titoli (7,25 punti), sia all’approvazione della graduatoria.

Né possono ritenersi sussistenti i presupposti per l'invocata applicazione del soccorso istruttorio, considerato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ tale istituto non è in linea generale attivabile allorché il privato abbia commesso un evidente errore nella compilazione della domanda di partecipazione. Ciò in base ad un generale principio di autoresponsabilità che, soprattutto nei concorsi di massa, assume un significato ancor più importante in quanto occorre assicurare par condicio nonché massima accelerazione possibile nelle procedure ” (Cons. Stato, sez. V, 2.1.2024, n. 28);
ed ancora, nella medesima ottica, si è precisato che “ nelle procedure comparative e di massa, caratterizzate dalla presenza di un numero ragguardevole di partecipanti, il soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della L. n. 241 del 1990 non può essere invocato, quale parametro di legittimità dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui si configurino in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità - rivenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che quest'ultimo sia chiamato ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti ” (Cons. Stato Sez. III, 24 novembre 2016, n. 4932;
n. 49-OMISSIS-;
Ad. Plen., 25 febbraio 2014 n. 9).

In definitiva, in presenza di una previsione chiara del bando e della inosservanza di questa da parte di un concorrente, l'invito all'integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio , che verrebbe vulnerato da una sostanziale rimessione in termini (T.A.R. Roma, sez. I, 12 dicembre 2023, n.18762).

Acclarato, pertanto, che il soccorso istruttorio, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, è fortemente limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, la giurisprudenza ha individuato delle possibili “aperture” per l’applicazione di tale istituto anche per le c.d. “istanze erronee”, ma soltanto allorché l’errore commesso sia “ palesemente riconoscibile ” (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 28/2024 cit.).

A questo riguardo, ad esempio, la giurisprudenza ha ritenuto illegittimo l’operato di una commissione di concorso che ha deciso di non valutare il diploma di laurea, presentato da un candidato in allegato alla domanda di partecipazione, sul presupposto che egli aveva omesso di specificare anche il voto di laurea, come invece richiesto dalle disposizioni del bando ai fini dell’attribuzione del punteggio. In tal caso, è stata affermata la doverosa attivazione del soccorso istruttorio in quanto l’omessa indicazione del voto di laurea è stata qualificata come un mero errore formale chiaramente riconoscibile e facilmente emendabile con una richiesta di chiarimenti (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 novembre 2019, n. 7975).

Ebbene, nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non può ritenersi che l’Amministrazione avesse l’obbligo di attivare il soccorso istruttorio per il solo fatto che la candidata avesse indicato, nella domanda di partecipazione, di aver conseguito il Master in “ digital strategy, design e comunicazione per la rete ”, in quanto senza le necessarie specificazioni (non fornite dalla candidata neanche nel curriculum vitae) poteva legittimamente apparire di non immediata evidenza il “nesso” di tale titolo – peraltro già valutato ai sensi della lettera d) della Tabella di valutazione con il punteggio massimo di 0,75 punti - con l’acquisizione delle competenze di copywriting e di scrittura SEO certificate.

Del resto, laddove si pretendesse dalla Commissione, per ogni Master e titolo di specializzazione indicato nella domanda di partecipazione di ciascun candidato, di approfondire il contenuto dei relativi programmi didattici e delle attività concretamente svolte nel corso del periodo di formazione, si darebbe luogo ad un eccessivo aggravio della procedura concorsuale, in aperto contrasto con le basilari esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa sottese, in particolare, ai concorsi di massa.

Ne discende che è sulla ricorrente che gravava l’onere di dichiarare (o quanto meno specificare nel curriculum vitae) , entro il termine di presentazione della domanda, che il conseguimento del Master, in virtù del tirocinio svolto nel relativo periodo di formazione, costituisse anche titolo attestante il possesso delle competenze di copywriting e di scrittura SEO (salva poi ogni valutazione da parte della Commissione), considerato che si trattava di un adempimento formale non oneroso e senz’altro esigibile, stante anche la chiara formulazione letterale dell’art. 6 del bando che, in relazione alla valutazione dei titoli, menzionava espressamente le competenze di “ copywriting e di scrittura SEO certificate” , assegnando peraltro a tali competenze un notevole rilievo attesa la previsione del punteggio massimo fino a 10 punti.

In ultima analisi, il profilo di censura sub a), in ordine all’omessa attribuzione di 10 punti aggiuntivi, deve essere respinto.

Devono essere dichiarati assorbiti gli ulteriori profili di censura di cui ai punti b) e c) in relazione all’omessa attribuzione di 0,75 punti aggiuntivi nella valutazione dei titoli, in quanto dal loro eventuale accoglimento la ricorrente non potrebbe conseguire alcuna utilità atteso che lo scarto di punteggio con il candidato idoneo collocatosi al secondo posto in graduatoria è pari a 4,25 punti.

3.- Con il secondo motivo, articolato in via subordinata, la ricorrente deduce la manifesta illogicità dei sub-criteri di valutazione previsti dalla Commissione di concorso con particolare riferimento alla categoria di titoli di cui all’art. 6, lett. d), del Bando riguardante le “ altre competenze” e, in via ulteriormente gradata, l’assoluta irrazionalità dei punteggi individuati nelle diverse categorie di cui all’art. 6 della “ lex specialis ” in ragione dell’effettivo valore dei titoli.

La doglianza è destituita di fondamento.

Si rende necessario anzitutto rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, cui il Collegio intende dare continuità, “ in sede di pubblico concorso la Pubblica amministrazione è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell'ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli;
l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell'apprezzamento di dati di fatto non opinabili
” (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. V, 28/02/2018, n.1218).

Ebbene, sotto un primo profilo, si rileva che l’art. 6, lett. d), del Bando, relativo alla valutazione della categoria di titoli rientranti nelle “ altre competenze ”, così prevede:

d)

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