TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-04-16, n. 202100097
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Pubblicato il 16/04/2021
N. 00097/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2020, proposto da
Dalpasso S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati G C B, D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, non costituita in giudizio;
per l’ottemperanza,
del giudicato formatosi sull’Ordinanza n. 1599/2017, pronunciata dal Tribunale Civile di Reggio Emilia in data 14 marzo 2017 a definizione della causa civile di opposizione a decreto ingiuntivo iscritta al ruolo al n. 5744/2015 R.G.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 il dott. Massimo Baraldi e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Dalpasso S.r.l., odierna ricorrente, ha proposto dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
In data 1° agosto 2015 il Tribunale di Reggio Emilia, in forza del Decreto n. 2045/2015, ha ingiunto alla suddetta Amministrazione di pagare in favore della società ricorrente la somma di € 15.303,87, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n. 231/2002 e spese processuali, per le inevase fatture afferenti alla fornitura di protesi oculari.
L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha promosso opposizione, ex art. 645 c.p.c., avverso il predetto decreto ingiuntivo, incardinando così la causa civile n. 5744/2015 R.G.
A definizione del procedimento di cui sopra, tenutosi secondo il rito sommario di cognizione a mente dell’art. 702-bis c.p.c., il Tribunale Civile di Reggio Emilia ha emesso, in data 14 marzo 2017, l’Ordinanza n. 1599/2017, di cui in epigrafe, con cui ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha condannato l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento della somma di € 14.261,76, oltre agli interessi moratori maturati sino al saldo effettivo, nonché alle spese di lite del procedimento, liquidate ex D.M. n. 140 del 20.07.2012, tab. “A-Avvocati”, in € 2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario 15% per spese generali, IVA se dovuta, e CPA.
L'Ordinanza, munita di formula esecutiva in data 2 maggio 2017, è stata notificata all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in data 4-7 luglio 2017.
Decorsi i 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella Legge n. 30/1997, l’odierna ricorrente, in data 16 gennaio 2018, ha notificato un primo atto di precetto nei confronti dell’Amministrazione debitrice.
In data 13 aprile 2018, la società creditrice ha agito avverso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, promuovendo un'espropriazione mobiliare presso terzi che, tuttavia, ha riportato un esito negativo.
Spirato il termine di cui all’art. 481 c.p.c., la società Dalpasso S.r.l., mediante notifica perfezionatasi nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in data 12 ottobre 2018, ha rinnovato l’atto di precetto portante la somma di € 19.966,18.
Sulla scorta di quest’ultimo atto, in data 21 dicembre 2018 è stata promossa una seconda espropriazione mobiliare presso terzi, anch’essa risultata infruttuosa.
Preso atto del mancato pagamento da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, la società Dalpasso S.r.l. ha presentato ricorso per ottemperanza presso questo Tribunale, notificato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in data 11 novembre 2020 e depositato in pari data, con cui ha, pertanto, domandato l’esecuzione del giudicato formatosi sull’Ordinanza di cui in epigrafe, con la condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento della somma complessiva di euro 27.211,16, oltre alle spese del presente giudizio e contributo di legge, cifra corrispondente alla somma liquidata dalla più volte menzionata Ordinanza n. 1599/2017 maggiorata dalle spese della causa civile nonché del compenso spettante alla difesa di parte ricorrente per i due atti di precetto proposti;inoltre, l’odierna ricorrente ha chiesto la nomina, in caso di decorso infruttuoso del termine assegnato all’Azienda Sanitaria resistente, di un Commissario ad acta per dare concreta attuazione al provvedimento di cui si chiede l’ottemperanza nonché la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), di apposita somma di denaro dovuta dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, se ritenuto congruo da questo Tribunale.
Non si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 13 gennaio 2021, è stata emessa l’ordinanza n. 25 del 28 gennaio 2021, con cui sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, ordinando alla stessa l’esibizione di una dettagliata relazione di chiarimenti sulla vicenda dedotta in contenzioso, con particolare e puntuale riferimento ai pagamenti eventualmente già disposti nelle more del giudizio (i cui giustificativi, se presenti, andavano allegati alla relazione).
Alla menzionata Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza sono stati assegnati 45 giorni per la produzione della richiesta relazione ma, in tale tempo, la predetta Azienda non ha depositato alcuna relazione né documentazione.
Infine, all’udienza in camera di consiglio del 14 aprile 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato e va accolto in parte, nei limiti e nei sensi di seguito enunciati.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del c.p.a., statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, provvedimenti fra cui rientra anche l’ordinanza emessa a seguito di procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c., laddove non sia stata impugnata nei termini di legge (in termini, TAR Campania - Salerno, n. 4671/2020;Tar Sicilia - Catania, n. 808/2021).
Per quanto attiene, poi, alle condizioni processuali del ricorso di ottemperanza (ritualmente notificato alla controparte), il Collegio rileva innanzitutto che, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., atteso che avverso l’ordinanza dell’A.G.O. di cui in premessa non è stata proposta impugnazione nel termine di legge di cui all’art. 702 quater c.p.c., come certificato dall’attestazione della cancelleria civile del Tribunale di Reggio Emilia del 6 ottobre 2020, depositata agli atti in data 11 novembre 2020.
Inoltre, la predetta ordinanza, munita della formula esecutiva, è stata notificata in data 4-7 luglio 2017 all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del D.L. n. 669/1996, convertito in Legge 28 febbraio 1997, n. 30 e ss.mm., secondo il quale l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
3. - Precisato quanto sopra, il Tribunale osserva che il ricorso di ottemperanza è parzialmente fondato, non avendo l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza adempiuto a quanto previsto dall’ordinanza dell’A.G.O. di cui in epigrafe (non impugnata nei termini di cui all’art. 702 quater e, dunque, avente gli effetti di cui all’art. 2909 c.c.), nei modi e nei termini da essa previsti e, dunque, sussiste il diritto dell’odierna ricorrente a percepire la somma stabilita in suo favore dall’A.G.O.
4. - Va, invece, respinta la domanda di condanna dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza al pagamento delle spese e competenze per i due atti di precetto (e conseguenti atti di pignoramento) notificati dall’odierna ricorrente, rispettivamente, in data 16 gennaio 2018 e 12 ottobre 2018, atteso che le stesse esulano dall’ordinanza (passata in giudicato) di cui si chiede l’ottemperanza ed attengono a diversi procedimenti di esecuzione civile, non rilevanti nel presente giudizio, secondo quanto stabilito da condivisibile giurisprudenza secondo cui “l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore” (T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, 24/05/2019, n. 6491).
5. - Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate, pertanto, il ricorso di ottemperanza va accolto parzialmente, limitatamente all’obbligo di esecuzione, nei sensi innanzi precisati, del giudicato formatosi sull’ordinanza dell’A.G.O. di cui in epigrafe da parte dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, con esclusione del pagamento delle spese e competenze richieste dall’odierna ricorrente relative agli atti di precetto notificati in data 16 gennaio 2018 e 12 ottobre 2018.
Si deve, inoltre, procedere sin d’ora alla nomina del Commissario ad acta , individuato nel Prefetto di Cosenza con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio (che al termine della propria attività depositerà unitamente alla propria relazione, la richiesta di liquidazione di un compenso qualora si sia attivato al di fuori dell’orario di ufficio, presentando attestazione nel senso rilasciata dall’Autorità delegante), che procederà allo scadere del termine assegnato all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza adottando ogni provvedimento ritenuto necessario.
Va, invece, disattesa la richiesta di penalità di mora formulata dall’odierna ricorrente, ai sensi dell’art. 114, quarto comma, lettera e), c.p.a., perché ciò appare manifestamente iniquo nel caso de quo .
6. - Le spese del giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.