TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-10-22, n. 202004671
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Pubblicato il 22/10/2020
N. 04671/2020 REG.PROV.COLL.
N. 05862/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5862 del 2016, proposto da B A, rappresentato e difeso da sé medesimo e dall’avv. L A, con domicilio fisico eletto presso il loro studio in Napoli, corso Vittorio Emanuele, n. 115, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gricignano di Aversa - non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
dell’ordinanza n. 2733, resa dal Tribunale Civile di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in data 19 febbraio 2016 e pubblicata in data 22 febbraio 2016, a definizione del ricorso ex artt. 702bis e ss. c.p.c., RG n. 23457/2011, nei confronti del Comune di Gricignano di Aversa
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2020 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
CONSIDERATO che, con ricorso, ritualmente notificato in data 22 dicembre 2016 e depositato il 27 dicembre 2016, B A ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza n. 2733, resa dal Tribunale Civile di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in data 19 febbraio 2016 e pubblicata in data 22 febbraio 2016, a definizione del ricorso ex artt. 702bis e ss. c.p.c., RG n. 23457/2011, con cui il Comune di Gricignano di Aversa è stata condannato a pagare in suo favore “ il compenso professionale di € 87.650,67, oltre Iva e CPA come per legge, maggiorato di interessi ai tassi e con le decorrenza di cui al D. Lgs. n.° 231/2002. ”, nonché le spese processuali che sono state liquidate in “ € 350,00 per esborsi vivi ed in € 8.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge. ” (così l’ordinanza n. 2733 del 22 febbraio 2016);
CONSIDERATO che in aggiunta alla domanda principale, il ricorrente ha avanzato richiesta di nomina di un Commissario ad acta con il compito di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione in caso di persistenza nell’inadempimento;
CONSIDERATO che all’esito della camera di consiglio del 5 dicembre 2019, con ordinanza n. 193 del 16 gennaio 2020 questa Sezione, “ CONSIDERATO che, dopo il passaggio in decisione della causa, il Collegio ha rilevato che sussistono seri dubbi in ordine all’ammissibilità del ricorso, per omesso deposito dell'avviso di ricevimento, in quanto parte ricorrente non ha prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento comprovante l’avvenuta notifica del gravame nei confronti dell’intimato Comune di Gricignano di Aversa ma unicamente la ricevuta della raccomandata del 22 dicembre 2016; ”, ha “ RITENUTO di dover assegnare alle parti 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza (ove antecedente), per il deposito, da effettuarsi secondo le modalità previste dal processo amministrativo telematico, dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata al Comune di Gricignano di Aversa in data 22 dicembre 2016, relativa alla notifica del presente ricorso, e/o di memorie vertenti su quest'unica questione, ex articolo 73, comma 3, c.p.a.. ”, ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del 1° aprile 2020;
CONSIDERATO che parte ricorrente ha provveduto a dare esecuzione alla suddetta ordinanza mediante il deposito, in data 21 gennaio 2020, dell’avviso di ricevimento della raccomandata inviata al Comune di Gricignano di Aversa in data 22 dicembre 2016 e notificata in data 27 dicembre 2016;
CONSIDERATO che, benché ritualmente intimato, il Comune di Gricignano di Aversa non si è costituito in giudizio;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 1° aprile 2020 la trattazione della causa è stata rinviata a successiva Camera di consiglio, ai sensi dell’art 84, comma 1, del D.L. n. 18/2020, e degli artt. 1 e 2 del Decreto Presidenziale n. 14/2020/Sede;
CONSIDERATO che con memoria depositata in data 30 marzo 2020 parte ricorrente ha chiesto il pagamento dell’imposta di registro pari ad € 41,50, relativamente all’ordinanza di cui si chiede l’ottemperanza;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 30 settembre 2020 parte ricorrente ha dichiarato che l’importo della tassa di registro è pari a € 417,50 ed è relativo all’ordinanza decisoria n. 2733 resa dal Tribunale Civile di Napoli in data 19 febbraio 2016;alla medesima camera di consiglio del 30 settembre 2020 la causa è stata assunta in decisione;
CONSIDERATO che, a comprova del passaggio in giudicato della ordinanza azionata, è stata esibita apposita certificazione del Tribunale di Napoli del 10 ottobre 2016;
RITENUTO preliminarmente che:
- è ammissibile il ricorso per l’esecuzione dell'ordinanza pronunciata dal giudice ordinario ex art. 702- bis c.p.c., atteso che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c, c.p.a., il ricorso per l'ottemperanza innanzi al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione non solo delle sentenze passate in giudicato, ma anche degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, tra cui può ben farsi rientrare, alla luce del disposto dell'art. 702 quater c.p.c., l'ordinanza emessa a seguito di procedimento sommario di cognizione non impugnata (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 31 gennaio 2018, n. 167);
- ai sensi dell’art. 702 quater c.p.c., “ l’ordinanza emessa ai sensi del sesto comma dell’art. 702 ter produce gli effetti di cui all’art. 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione” e, pertanto, il riferimento testuale all’art. 2909 c.c., ossia alla c.d. “cosa giudicata ” (l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato - art. 324 c.p.c. - fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi e aventi causa) comporta l’equiparabilità del provvedimento innanzi indicato alle sentenze passate in giudicato, con conseguente piena ammissibilità del giudizio di ottemperanza (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 21 novembre 2016, n. 5373, TAR Campania, Napoli, Sez. VIII, 25 ottobre 2017, n. 5005, 25 luglio 2017, n. 3937 e 26 settembre 2016, n. 4421, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 1 aprile 2016, n. 834, TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 14 gennaio 2015, n. 154, TAR Lazio, Roma, Sez. I, 1 aprile 2015, n. 4940 e Sez. III, 25 marzo 2015 n. 4566);
RITENUTO che, alla luce di quanto addotto e documentato dal ricorrente, e in ragione dell’intervenuta scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (convertito in legge n. 30/1997) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. c.p.a.;
RITENUTO che, pertanto:
- in accoglimento della domanda di parte ricorrente, vada ordinato al Comune di Gricignano di Aversa di dare esecuzione al giudicato formatosi sull’ordinanza n. 2733, resa dal Tribunale Civile di Napoli, Undicesima Sezione Civile, in data 19 febbraio 2016 e pubblicata in data 22 febbraio 2016, a definizione del ricorso ex artt. 702bis e ss. c.p.c., RG n. 23457/2011, provvedendo al pagamento delle somme dovute al ricorrente, nella misura ivi stabilita sopra richiamata, ove tale somma non sia stata comunque, nelle more, erogata o percepita, entro sessanta giorni dalla data di notificazione della presente pronuncia;
- che le ulteriori richieste contenute nella memoria non notificata del 30 marzo 2020 possono essere disattese;
- che, una volta decorso infruttuosamente il termine suindicato, provvederà – entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente – un Commissario ad acta, che sin d’ora si nomina nel Prefetto di Caserta (o funzionario dallo stesso delegato), che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente;
- che le spese per l’eventuale funzione commissariale vengono poste a carico del Comune di Gricignano di Aversa e liquidate come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
RITENUTO che, per quanto riguarda le spese successive al decreto azionato, e come tali non liquidate nello stesso:
- in sede di giudizio di ottemperanza può riconoscersi l'obbligo di corresponsione alla parte ricorrente, oltre che degli interessi sulle somme liquidate in giudicato, anche delle spese accessorie (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 28/10/2009, n. 1798;T.A.R. Sardegna, 29/09/2003, n. 1094).
Infatti, nel giudizio di ottemperanza, le ulteriori somme richieste in relazione a spese diritti e onorari successivi al decreto sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all'esame ed alla notifica del medesimo, alle spese relative ad atti accessori, in quanto hanno titolo nello stesso provvedimento giudiziale;non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché, come indicato, l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 11 maggio 2010 , n. 699;T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 22 dicembre 2009 , n. 1348;Tar Campania – Napoli n. 9145/05 ;T.A.R. Campania – Napoli n. 12998/03;C.d.S. sez. IV n. 2490/01;C.d.S. sez. IV n. 175/87).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della P.A. può scegliere liberamente di agire, o in sede di esecuzione civile, ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia Catania Sez. III, 14.07.2009, n. 1268).
Le spese, i diritti e gli onorari di atti successivi al decreto azionato sono, quindi, dovuti solo per le voci suindicate e, in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, vengono liquidate, in modo omnicomprensivo, nell’ambito delle spese di lite del presente giudizio, come quantificate in dispositivo, fatte salve le eventuali spese di registrazione del titolo azionato il cui importo, qualora dovuto e versato, non può considerarsi ricompreso nella liquidazione omnicomprensiva delle suindicate spese di lite (cfr. ex multis TAR Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4328 cit.);
RITENUTO che le spese di giudizio, secondo la regola della soccombenza, debbano porsi a carico del Comune di Gricignano di Aversa, nell’importo liquidato nel dispositivo.