TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-03-07, n. 202300056
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Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 00056/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2018, proposto da
Roman's Bar Sas di Z S & Co., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato A C in Bolzano, via Amba Alagi, n. 30;
contro
Comune di Bolzano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G A e B M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Comunale in Bolzano, vicolo Gumer, n. 7;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L F, M P e D A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
nei confronti
Istituto Comprensivo Bolzano 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del provvedimento definitivo n. 164/208 del 22.10.2018 notificato dal Comune di Bolzano avente ad oggetto: "accertamento della decadenza dell'autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi VLT - Videoterminali con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria, nell'esercizio ‘SALA DEDICATA’ con sede in Bolzano, Via Roma 50" (la "Sala"), con ordine di restituire la licenza e chiudere la sala entro 7 giorni dalla notifica del provvedimento;
e di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e della Provincia autonoma di Bolzano;
Vista l’ordinanza cautelare n. 1/2019;
Visti i decreti presidenziali nn. 125/2018, 18/2020, 67/2021, 54/2022 e 100/2022;
Vista l’ordinanza cautelare n. 140/2021;
Vista l’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 248/2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la consigliere Lorenza Pantozzi Lerjefors e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, con provvedimento n. 7.1/73.09/323097/11/GT del 30 maggio 2011, rilasciava alla signora Z S, legale rappresentante della Roman’s Bar Sas di Z S & Co. l’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite gli apparecchi da gioco appartenenti alla tipologia di cui all’art. 110, comma 6, lett. b), del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, denominati VLT-Videoterminali, con mescita di bevande alcoliche e superalcoliche come attività accessoria, nell’esercizio “Sala dedicata”, con sede a Bolzano, via Roma, n. 50 (doc. 2 del Comune).
Con provvedimento del 17 marzo 2016 il Presidente della Provincia pronunciava la decadenza dell’autorizzazione del 30 maggio 2011, con conseguente divieto di proseguire l’attività della “sala dedicata” e ordinava alla titolare della Roman’s Bar Sas di Z S,& Co. di restituire la licenza e chiudere l’esercizio entro sette giorni dalla notifica del provvedimento (doc. 2 della Provincia).
Avverso il suddetto provvedimento di decadenza e le presupposte deliberazioni della Giunta provinciale nn. 341/2012 e 1570/2012 (che avevano esteso l’elenco dei luoghi sensibili previsti dalla normativa provinciale) la società ricorrente presentava il ricorso sub n. 80/2016 davanti a questo Tribunale, che, con sentenza n. 302/2016 del 31 ottobre 2016, lo accoglieva nella parte in cui era teso all’annullamento delle due sopra citate deliberazioni, con conseguente annullamento anche della pronuncia di decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di giocate tramite apparecchi VLT emesso in applicazione delle stesse.
Nel frattempo, con l’art. 12 della legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18, è stato delegato al Sindaco competente per territorio il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio delle sale gioco, unitamente alle relative funzioni amministrative.
Con nota del 27 agosto 2018 il Vicesindaco del Comune di Bolzano comunicava alla ricorrente l’avvio del procedimento per l’accertamento della decadenza dell’autorizzazione alla raccolta di gioco con apparecchi VLT del 14 luglio 2011, in quanto nel raggio di 300 metri dalla “sala dedicata” si trovano i luoghi sensibili indicati nell’allegato e nella relativa mappa (doc. 3 del Comune).
Con l’impugnato successivo provvedimento definitivo n. 164/2018 del 22 ottobre 2018 il Vicesindaco del Comune di Bolzano prendeva atto dell’intervenuta decadenza (il 30 maggio 2016) del provvedimento del Presidente della Provincia del 30 maggio 2011, vietava la prosecuzione dell’attività e ordinava la rimozione dei giochi leciti presenti nel locale e la restituzione della licenza in oggetto (doc. 4 del Comune).
A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Illegittimità del secondo ordine di chiusura, violazione di legge, eccesso di potere, temerarietà della lite e contraddittorietà dell’operato delle amministrazioni resistenti”;
2. “Illegittimità del secondo ordine di chiusura per violazione del principio dell’affidamento”;
3. “Illegittimità del secondo ordine di chiusura per illegittimità della normativa provinciale presupposto a causa dell’errore tecnico che determina l’effetto espulsivo sul territorio. Premessa di orientamento: errore tecnico, definizione e conseguenze dell’effetto espulsivo. L’effetto espulsivo secondo le perizie di parte. L’effetto espulsivo secondo la consulenza tecnica d’ufficio pendente al Consiglio di Stato”;
4. “Illegittimità della normativa provinciale, a causa dell’errore tecnico del distanziometro che determina l’effetto espulsivo, per lesione della libertà di iniziativa economica tutelata dall’art. 41 della Costituzione”;
5. “Illegittimità della normativa provinciale, a causa dell’errore tecnico del distanziometro che determina l’effetto espulsivo, per violazione dei livelli essenziali e per palese contrasto con la legge di stabilità 2016, con l’Intesa, con la legge di stabilità per il 2018”;
6. “Illegittimità della normativa provinciale, a causa dell’errore tecnico del distanziometro che determina l’effetto espulsivo, per violazione degli artt. 32 e 47 Costituzione. La giurisprudenza che ha cassato l’effetto dei distanziometri analizzati”.
La ricorrente ha quindi chiesto al giudice adito, in via cautelare, di disporre, anche con decreto inaudita altera parte, la sospensione immediata del secondo ordine di chiusura; in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale in relazione alle questioni di legittimità costituzionale non manifestamente infondate rilevate in ordine alle norme indicate, per contrasto con gli artt. 41, 114, comma 3, 117, comma 2, lett. h), 117, lett. m), e 118, 32 e 47 della Costituzione; nel merito, di dichiarare l’illegittimità degli atti impugnati e, di conseguenza, annullare il secondo ordine di chiusura. Con riserva di istanza risarcitoria.
In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto di ordinare alla Provincia autonoma di Bolzano l’esibizione di ogni atto di istruttoria relativo alla concreta applicazione del distanziometro imposto dalla normativa provinciale, nonché di disporre consulenza tecnica d’ufficio sulla scorta della CTU già disposta sulle medesime questioni dal Consiglio di Stato nella causa tuttora pendente, tesa ad accertare: a) l’idoneità della misura rispetto alle finalità perseguite (i.e. contrasto della ludopatia); b) la concreta applicabilità del distanziometro, intendendosi la verifica che esso individui sia zone interdette che zone in cui è consentito installare sale da gioco, ovvero affermi l’effetto espulsivo; c) l’errore tecnico del distanziometro che, nella sua applicazione in concreto, determinerebbe l’effetto espulsivo con conseguenze sul grado di diffusione del gioco illegale/non autorizzato/non regolamentato (i.e. ad esempio totem ).
Con decreto presidenziale n. 125/2018, pubblicato il 12 dicembre 2018, è stata accolta l’istanza presentata dalla ricorrente ex art. 56 c.p.c., volta ad ottenere misure cautelari monocratiche.
Si sono costituiti in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano e il Comune di Bolzano, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato, previa reiezione dell’istanza cautelare.
Con ordinanza n. 1/2019, pubblicata il 9 gennaio 2019, il Collegio ha accolto l’istanza cautelare presentata in via incidentale dalla ricorrente e disposto la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato. L’udienza di discussione del merito è stata fissata per il giorno 9 ottobre 2019.
In vista di tale udienza, la difesa della ricorrente ha depositato una memoria in data 18 settembre 2019, chiedendo il differimento della trattazione del merito del ricorso, al fine di evitare contrasto di giudicati, dato che il Consiglio di Stato, nelle more del giudizio, con sentenza della Sez. VI n. 1618/2019 pubblicata l’11 marzo 2019, previa riunione dei ricorsi sub RG n. 176/2017, n. 764/2017, n. 943/2017, n. 1110/2017, n. 1114/2017, n. 1133/2017, n. 1248/2017, n 1365/2017, n. 1474/2017 e n. 2998/2017, ha respinto gli appelli e, per l’effetto ha confermato le impugnate sentenze nn. 341/2016, 24/2017, 16/2017, 17/2017, 31/2017, 15/2017, 18/2017, 10/2017, 14/2017 e 25/2017, ritenendo infondate le censure proposte avverso le statuizioni di questo Tribunale che avevano rilevato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis della L.P. Bolzano n. 13/1992, per asserito contrasto con gli artt. 3, 41, 117 comma 2, lett. e), h) e m), e 118 Cost.. Avverso detta sentenza n. 1618/2019 del Consiglio di Stato sono stati poi proposti quattro ricorsi per revocazione (sub RG n. 4054 del 2019, n. 4062 del 2019, n. 4067 del 2019 e n. 4115 del 2019), per errore di fatto, e, in particolare, per travisamento della consulenza tecnica d’ufficio ivi disposta, che sono tuttora pendenti.
All’udienza pubblica del 9 ottobre 2019 la trattazione del ricorso è stata rinviata all’udienza pubblica del 10 giugno 2020 e, successivamente, è stata ancora più volte rinviata, sempre in attesa della decisione del Consiglio di Stato sui quattro ricorsi per revocazione presentati avverso la sentenza del Consiglio di Stato n. 1618/2019, ritenuta pregiudiziale.
Con istanza ex art. 58 c.p.a., depositata l’11.10.2021, il Comune di Bolzano ha chiesto la modifica del sopra citato provvedimento cautelare n. 4/2019, motivandola, da un lato, con la circostanza di fatto della nuova apertura di sale giochi nel Comune di Bolzano, che dimostrerebbe l’assenza del lamentato effetto espulsivo del gioco legale da mettere in relazione con la legge provinciale n. 13 del 1992 e, dall’altro lato, con il nuovo orientamento del Consiglio di Stato, che in alcune recenti ordinanze cautelari, aveva rigettato le istanze di sospensiva dei provvedimenti emessi dal Comune sui provvedimenti di decadenza delle licenze con conseguente chiusura delle sale giochi, ritenendo non più ostativa per il decidere la pendenza dei ricorsi per revocatoria avverso la sentenza n. 1618/2019 della Sez. VI del Consiglio di Stato.
Con ordinanza cautelare n. 140/2021, pubblicata il 10 novembre 2021, il Collegio ha rigettato la sopra citata istanza, per mancanza dei presupposti. La decisione è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato, con l’ordinanza della Sez. VI n. 248/2022, pubblicata il 21 gennaio 2022.
L’udienza di discussione del presente ricorso è stata poi da ultimo nuovamente rinviata, con decreto presidenziale n. 100/2022 pubblicato il 20 luglio 2022, all’udienza pubblica del 22 febbraio 2023.
Nei termini di rito i procuratori della Provincia e della ricorrente hanno depositato memorie finali, a sostegno delle rispettive difese, insistendo nelle proprie conclusioni. Le difese del Comune di Bolzano e della Provincia hanno depositato anche memorie di replica.
All’udienza pubblica del 22 febbraio 2023, sentite le parti, il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Ė opportuno, anzitutto, ricostruire brevemente il quadro normativo nel quale si inserisce la presente controversia.
L’art. 86 del T.U.L.P.S. (inserito nel capo II e rubricato “ Degli esercizi pubblici ”) disciplina le “ sale pubbliche per bigliardi e per altri giochi leciti ”; dette sale sono espressamente definite quali “