TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-04-30, n. 202408525
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Pubblicato il 30/04/2024
N. 08525/2024 REG.PROV.COLL.
N. 13261/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13261 del 2018, proposto da S Z, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del Decreto Capo della Polizia n.333-E/111.8/1 del 05.03.2018.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 febbraio 2024 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente appartiene al personale della Polizia di Stato ed è attualmente inquadrato con la qualifica di Orchestrale Ispettore Superiore Tecnico 3^ parte B, quale vincitore di concorso in possesso del Diploma di Conservatorio.
A seguito e con l’adozione dei Decreti Legislativi n. 94 e 95 del 29 maggio 2017 recanti “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31dicembre 2012, n. 244” e “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, si provvedeva al riordino dei Ruoli e delle carriere delle Forze Armate e della Polizia di Stato.
Il provvedimento indicato in epigrafe è stato gravato nella parte in cui, visti tra gli altri il D. Lgs. 29.05.2017 n.95 concernente “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, la Tabella 8 allegata al citato D. Lgs. 29.05.2017 n.95 che sostituisce la Tabella G allegata al DPR 30.04.1987 n.240, nonché la Deliberazione adottata nella seduta del 22.01.2018 dalla Commissione per il personale appartenente al Ruolo degli Orchestrali della Banda Musicale della Polizia di Stato che ha giudicato idonei alla promozione alla qualifica superiore –con riferimento al 31.12.2017 - n.1 orchestrale Ispettore Capo Tecnico 3^ parte B, non ha tenuto conto che il titolo di studio richiesto per l’accesso alla qualifica di Orchestrale -Diploma di Conservatorio- è equivalente alla Laurea
Si è costituito il Ministero dell’Interno, contestando il ricorso a mezzo di ampie deduzioni difensive. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 2 febbraio 2024.
Il Collegio ritiene di dare continuità all’orientamento della Sezione (v. tra le varie, sentenze nn.1865/2022 e 17718/2022) la quale ha già chiarito che la disciplina censurata risulta rispondente alla peculiare posizione dei componenti delle bande musicali e alle mansioni assegnate ai predetti militari.
Tale normativa non presenta profili di irragionevolezza e non può, inoltre, ritenersi contraria all’esigenza di assicurare ai lavoratori una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, né al principio di buon andamento dell’azione amministrativa.
Deve ricordarsi che il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 (Nuovo ordinamento della Banda Musicale della Polizia di Stato) l agli articoli 7 e 8 definisce gli organici ed i ruoli degli appartenenti alla banda musicale che si di suddividono esclusivamente in tre ruoli: maestro direttore (un posto), maestro vice direttore (un posto), orchestrale (centotre posti).
Mentre per le prime due figure sono attribuite funzioni specifiche di direzione artistica e musicale (con le responsabilità ad esse attinenti), al ruolo degli orchestrali sono demandati unicamente compiti di esecuzione musicale, articolati in quattro qualifiche del ruolo degli ispettori tecnici.
Il maestro direttore è inquadrato nel ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato (parificato al ruolo dei commissari), ed è disciplinato dall'art. 12 (Nomina a maestro direttore), del citato d.P.R. n. 240/1987, e dal nuovo art. 12-bis, inserito dal d.lgs. n. 95/2917 relativo alla progressione di carriera del maestro direttore.
I citati articoli prevedono che "La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai concorsi pubblici nonché del diploma di strumentazione per banda ", e che la progressione di carriera del maestro direttore
"avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
La nomina alla qualifica di orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante concorso pubblico ai sensi dell'art. 14 del già citato d.P.R. n. 240/87 che recita: "La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali di partecipazione ai pubblici concorsi" e l'inquadramento dei vincitori è effettuato (per legge) in base all'organizzazione strumentale prevista dall'art. 6 e dalle tabelle A (Organizzazione strumentale), B (Ripartizione degli strumenti), C (Parti degli strumenti), E (Equiparazione tra le parti e categorie di cui alla Legge 5 giugno 1965, n. 707 e le parti e qualifiche previste dal presente decreto legislativo), 7 del d.lgs. n. 95/2017 (Equiparazione tra le qualifiche del personale della banda musicale della polizia di stato e quelle del personale che espleta attivita ' tecnico-scientifica o tecnica) che ha sostituito l'originaria tabella F, allegata al d.P.R. n. 240/87 (All. 8).
La nuova riforma dei ruoli delle Forze di Polizia sorta dal d.lgs. n. 95/2017 ha anche modificato la progressione di carriera degli orchestrali, si è infatti passati dalle sole tre qualifiche previste dal d.P.R. n. 240/87 e succ. mod. (Perito tecnico, Perito tecnico principale, Perito tecnico capo) con la denominazione di "primo livello " riservato ai soli periti tecnici capo, alle quattro qualifiche indicate nella tabella 8 oltre alla denominazione di "coordinatore " da assegnare agli orchestrali primo livello ai sensi dell'art. 1, comma 7 del già citato decreto.
Dalla lettura della norma si rileva come il ruolo degli orchestrali (ruolo non direttivo ispettori tecnici della Polizia di Stato) e quelli di vice maestro e maestro della banda musicale (ruolo direttivo — direttore tecnico della Polizia di Stato) siano differenti tra loro già al momento dell'espletamento delle prove concorsuali per l'accesso ai rispettivi ruoli (artt. 18, 19 , 20 del d.P.R. n. 240/87 e succ. mod.), sul titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso (diploma di conservatorio in strumentazione per banda per il maestro e diploma di conservatorio nello strumento relativo al posto per cui si concorre per la figura di orchestrale), e divergono ancor di più al momento dell'immissione nella Polizia di Stato in termini di responsabilità, mansioni ed attribuzioni.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 7 del già citato d.lgs. n. 95/2017, al maestro direttore della banda musicale sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad essa attinenti, mentre il maestro-
musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale e sovrintende alle attività di archivio.
Agli orchestrali (precedentemente denominati "esecutori") sono attribuiti esclusivamente
compiti di esecuzione musicale.
In relazione a quanto precede, poiché non è riscontrabile alcuna identità tra le funzioni svolte dai sottufficiali orchestrali e le funzioni specifiche attribuite al maestro direttore e al maestro vice direttore, non emerge alcun profilo di irragionevolezza dell’attuale disciplina normativa, la quale differenzia le rispettive posizioni. Invero, la pretesa del ricorrente di voler attribuire ai sottufficiali del ruolo dei musicisti il grado di ufficiali – mediante un intervento di tipo additivo o “manipolativo” sull’assetto normativo vigente, richiesto alla Corte costituzionale previo incidente di costituzionalità da sollevare nel presente giudizio – si fonda, in modo pressoché esclusivo, sulla asserita equipollenza tra il diploma di conservatorio e la laurea (quest’ultimo titolo di regola richiesto per l’accesso alla carriera di ufficiale).
Tuttavia tale “presupposto” appare di per sé del tutto inadeguato a porsi quale “premessa” atta a giustificare una radicale riconfigurazione del ruolo dei musicisti componenti di banda quando, come già detto, l’attuale configurazione di questo ruolo, anche per quanto riguarda l’inquadramento dei suoi componenti nei diversi gradi di sottoufficiale, corrisponde a una scelta precisa, ampiamente discrezionale, compiuta dal legislatore, la quale non manifesta elementi di irragionevolezza o incostituzionalità ove si ponga mente, in primo luogo, al fatto che la perimetrazione della figura dell’ufficiale, nei suoi diversi gradi e nella sua complessità di funzioni, mansioni e via dicendo, non dipende certo dal solo possesso di un titolo di laurea ma, in modo ben più pregnante, dall’attribuzione di funzioni “di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo (...)”.
Né può dirsi che, nell’ambito della Banda, l’esecuzione implichi margini di autonomia e necessiti di competenze simili se non analoghe a quelle del Direttore (o comunque ben diverse da quelle degli altri ruoli). Non è possibile cioè ritenere che le mansioni di un orchestrale della Banda possano integrare le funzioni di comando, di direzione, di indirizzo, di coordinamento e di controllo proprie di un ufficiale di qualsiasi grado. Semmai, pur nella evidente specialità del ruolo e dei compiti di un militare orchestrale, funzioni assimilabili a quelle proprie di un ufficiale (comando, direzione, indirizzo, coordinamento e controllo) sono riferibili, per analogia, soltanto al maestro direttore ed al maestro vicedirettore, i quali, non a caso, nell’ordinamento militare, sono degli ufficiali, seppur caratterizzati da uno sviluppo di carriera del tutto peculiare rispetto agli altri ufficiali.
Si rammenta, infatti, che al solo maestro direttore della Banda competono funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale, con le responsabilità a esse attinenti (cfr. articolo 1513 cod. ord. mil.). Non sembrano, pertanto, ravvisabili elementi stringenti di sorta per sostenere la “necessità” di riconoscere agli orchestrali il diritto all’inquadramento economico, se non anche giuridico, degli ufficiali, facendo discendere tale diritto unicamente dalla riconosciuta equipollenza tra il diploma di conservatorio e il diploma di laurea magistrale.
A quest’ultimo riguardo, peraltro, l’elemento, certamente significativo e qualificante, del possesso del diploma di conservatorio risulta eccessivamente enfatizzato da parte ricorrente, considerato che le disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 prevedono che le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati dagli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (quali i conservatori musicali) e i titoli di studio universitari debbano essere riconosciute “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”. Analogamente, l’articolo 1, commi 102 e 103, della legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228 riconosce tale equipollenza “al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso”.
Ne deriva che anche la circostanza che, ai fini dell’accesso ai concorsi per i quali è richiesto il titolo universitario, siano spendibili anche i diplomi di conservatorio non implica, di per sé, alcuna ricaduta ai fini dell’inquadramento o del trattamento economico di quanti siano stati invece reclutati in base al possesso del predetto diploma ovvero ne siano comunque in possesso e svolgano mansioni corrispondenti a quelle per le quali sono stati assunti. Si osserva, d’altro canto, che il rapporto di impiego del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, per aspetti quali il reclutamento e la progressione di carriera, risulta disciplinato dai rispettivi ordinamenti di settore, come stabilito dall’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e come ribadito, inoltre, dall’articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183.
E si ricorda altresì che è principio generale del pubblico impiego non “privatizzato”, salvo che una legge disponga altrimenti (anche in sanatoria delle situazioni già verificatesi), che le mansioni svolte da un dipendente, se sono di livello superiore rispetto a quelle dovute sulla base del provvedimento di nomina o di inquadramento, sono del tutto irrilevanti, sia ai fini economici che ai fini della progressione di carriera, ovvero della emanazione di un provvedimento di preposizione ad un ufficio (cfr. Consiglio di Stato Stato, Sezione VI, sentenza n.2402/2013), in quanto il rapporto non è assimilabile a quello di lavoro privato, avendo gli interessi pubblici coinvolti natura indisponibile ed anche perché l'attribuzione delle mansioni ed il riconoscimento del correlativo trattamento economico devono avere il proprio indefettibile presupposto nel provvedimento di nomina o d’inquadramento, non potendo tali elementi costituire oggetto di libere determinazioni dei funzionari amministrativi sovraordinati, onde evitare l’elusione del rigoroso principio dell’accesso e della progressione mediante concorso (cfr. anche Cons. St., Ad. pl., sent. 18 novembre 1999 n. 22;sez. VI, sent. 31 maggio 2006 n. 3325). (Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 10.5.2013, n. 2555).
Alla luce delle superiori considerazioni, tutte le doglianze espresse in ricorso sono da ritenersi infondate, con conseguente rigetto della domanda proposta. Quanto alla proposta questione di costituzionalità, se ne rileva la manifesta infondatezza.
Sussistono, tuttavia, i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti in causa.