TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-02-12, n. 202402791

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2024-02-12, n. 202402791
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402791
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 02791/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16445/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16445 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati E P, B A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) della nota -OMISSIS- del 20 ottobre 2022 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Risorse Umane / Ufficio Reclutamento Professori I e II Fascia e Gestione Carriere Personale Docente / Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente avente ad oggetto “Prof. -OMISSIS-. Professore Ordinario - Revoca assegno personale” con la quale è stata trasmessa copia del D.R. -OMISSIS- 18 ottobre 2022;

b) del decreto-OMISSIS- del 18 ottobre 2022, allegato alla suindicata nota del 20 ottobre 2022, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Risorse Umane / Ufficio Reclutamento Professori I e II Fascia e Gestione Carriere Personale Docente / Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente con il quale è stato revocato a partire dal 1° febbraio 2014 l’assegno personale interamente pensionabile in quota “A” attribuito, ai sensi dell’art. 3 comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, al Prof. Avv. -OMISSIS-, richiesta la ripetizione delle somme corrisposte a partire dalla suddetta data e avviato il procedimento volto ad ottenere il rimborso delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui predetti emolumenti, oltre a comunicare all’INPS la rettifica della posizione previdenziale del Prof. -OMISSIS-;

c) della richiesta di verifica budget di cui al decreto-OMISSIS- del 18 ottobre 2022, sempre allegata alla suindicata nota del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto “Conguaglio tra le competenze economiche effettivamente corrisposte al Prof. -OMISSIS- dal 01.02.2014 e il trattamento economico riconosciuto all’interessato ratione temporis”, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione / Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi quelli volti al recupero delle predette somme come emergenti dai cedolini;

nonché, per l’accertamento

del diritto del ricorrente all’assegno personale attribuito, ai sensi dell’art. 3, co. 57, della l. 24 dicembre 1993 n. 537;

e, per l’effetto, per la condanna

dell’Amministrazione resistente a restituire le somme medio tempore non corrisposte/trattenute, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 13/3/2023:

per l’annullamento

a) della nota -OMISSIS- del 20 ottobre 2022 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Risorse Umane / Ufficio Reclutamento Professori I e II Fascia e Gestione Carriere Personale Docente / Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente avente ad oggetto “Prof. -OMISSIS-. Professore Ordinario - Revoca assegno personale” con la quale è stata trasmessa copia del D.R. -OMISSIS- 18 ottobre 2022;

b) del decreto-OMISSIS- del 18 ottobre 2022, allegato alla suindicata nota del 20 ottobre 2022, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Risorse Umane / Ufficio Reclutamento Professori I e II Fascia e Gestione Carriere Personale Docente / Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente con il quale è stato revocato a partire dal 1° febbraio 2014 l’assegno personale interamente pensionabile in quota “A” attribuito, ai sensi dell’art. 3 comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, al Prof. Avv. -OMISSIS-, richiesta la ripetizione delle somme corrisposte a partire dalla suddetta data e avviato il procedimento volto ad ottenere il rimborso delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui predetti emolumenti, oltre a comunicare all’INPS la rettifica della posizione previdenziale del Prof. -OMISSIS-;

c) della richiesta di verifica budget di cui al decreto-OMISSIS- del 18 ottobre 2022, sempre allegata alla suindicata nota del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto “Conguaglio tra le competenze economiche effettivamente corrisposte al Prof. -OMISSIS- dal 01.02.2014 e il trattamento economico riconosciuto all’interessato ratione temporis”, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione / Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi quelli volti al recupero delle predette somme come emergenti dai cedolini;

nonché, per l’accertamento

del diritto del ricorrente all’assegno personale attribuito, ai sensi dell’art. 3, co. 57, della l. 24 dicembre 1993 n. 537;

e, per l’effetto, per la condanna

dell’Amministrazione resistente a restituire le somme medio tempore non corrisposte/trattenute, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni.

nonché, con i presenti motivi aggiunti, per l’annullamento

della nota “-OMISSIS-” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione del 5 gennaio 2023.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS- il 3/10/2023:

per l’annullamento

a) della nota -OMISSIS- del 20 ottobre 2022 dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Risorse Umane / Ufficio Reclutamento Professori I e II Fascia e Gestione Carriere Personale Docente / Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente avente ad oggetto “Prof. -OMISSIS-. Professore Ordinario - Revoca assegno personale” con la quale è stata trasmessa copia del D.R. -OMISSIS- 18 ottobre 2022;

b) del decreto-OMISSIS- del 18 ottobre 2022, allegato alla suindicata nota del 20 ottobre 2022, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Risorse Umane / Ufficio Reclutamento Professori I e II Fascia e Gestione Carriere Personale Docente / Settore Stato Giuridico ed Economico Personale Docente con il quale è stato revocato a partire dal 1° febbraio 2014 l’assegno personale interamente pensionabile in quota “A” attribuito, ai sensi dell’art. 3 comma 57, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, al Prof. Avv. -OMISSIS-, richiesta la ripetizione delle somme corrisposte a partire dalla suddetta data e avviato il procedimento volto ad ottenere il rimborso delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sui predetti emolumenti, oltre a comunicare all’INPS la rettifica della posizione previdenziale del Prof. -OMISSIS-;

c) della richiesta di verifica budget di cui al decreto-OMISSIS- del 18 ottobre 2022, sempre allegata alla suindicata nota del 20 ottobre 2022, avente ad oggetto “Conguaglio tra le competenze economiche effettivamente corrisposte al Prof. -OMISSIS- dal 01.02.2014 e il trattamento economico riconosciuto all’interessato ratione temporis”, dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione / Settore Programmazione Finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio;

d) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresi quelli volti al recupero delle predette somme come emergenti dai cedolini;

nonché, per l’accertamento del diritto del ricorrente all’assegno personale attribuito, ai sensi dell’art. 3, co. 57, della l. 24 dicembre 1993 n. 537;

e, per l’effetto, per la condanna dell’Amministrazione resistente a restituire le somme medio tempore non corrisposte/trattenute, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni;

nonché, con i primi motivi aggiunti, per l’annullamento della nota “-OMISSIS-” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione del 5 gennaio 2023;

nonché, con i presenti secondi motivi aggiunti, per l’annullamento della nota “-OMISSIS-” dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza – Area Contabilità Finanza e Controllo di Gestione del 21 luglio 2023

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’odierno ricorrente, professore ordinario presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, impugna i provvedimenti con cui l’Ateneo ha disposto la ripetizione, a far data dal 1° febbraio 2014, delle somme già percepite dallo stesso a titolo di assegno ad personam ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e per il riconoscimento del suo diritto all’assegno ad personam anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 147/2013, che ne ha disposto abrogazione;
chiede, in via subordinata, di riconoscere come illegittima l’azione di ripetizione degli assegni personali corrisposti dall’Università, dopo l’entrata in vigore della suddetta legge;
in via ulteriormente gradata, chiede di annullare gli atti impugnati, nella parte in cui è stata chiesta la ripetizione delle somme al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali e non anche di quelle fiscali;
chiede infine che l’Ateneo sia condannato alla restituzione di tutte le somme medio tempore non corrisposte/trattenute o versate dal ricorrente all’Università, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell’attività illegittima dell’Amministrazione.

2. Espone in fatto di aver ottenuto l’attribuzione dell’assegno in questione al momento della sua assunzione in servizio quale professore associato, a decorrere dal 3 gennaio 2005, in ragione del precedente maggiore trattamento economico goduto in qualità di magistrato ordinario e di aver beneficiato dello stesso, senza soluzione di continuità, anche dopo l’abrogazione dell’art. 202 del d.P.R. n. 3/57 ad opera dell’art. 1, comma 458, della legge n. 147/2013, avendo l’Università ritenuto di confermare, nel 2014, il suddetto trattamento economico sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con parere n. 49968 del 9 giugno 2014, in merito alle modalità applicative dell’art. 1, commi 458 e 459, della legge n. 147/2013.

2.1. Sennonché, con -OMISSIS- del 18 ottobre 2022 (doc.2) l’Università ha revocato il predetto assegno a decorrere dal 1° febbraio 2014, ha individuato la nuova retribuzione spettante e disposto la ripetizione delle somme corrisposte a tale titolo e il relativo conguaglio, nonché l’avvio del procedimento diretto a richiedere il rimborso delle ritenute previdenziali e assistenziali.

2.2. Quale motivazione della revoca, a fronte dell’iniziale ritenuta inapplicabilità della l. 147/2013, abrogativa dell’art. 202 del d.P.R. n. 3/57, alla retribuzione del ricorrente, in conseguenza della sua assunzione in data anteriore all’entrata in vigore della l. 147/2013, il precedente giurisprudenziale reso dal Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6620 del 2 ottobre 2019 ha determinato una diversa e corretta interpretazione, ponendo in evidenza che l’efficacia abrogativa del comma 458 della Legge n. 147/2013 è complessiva, poiché colpisce in toto l’art. 202 del DPR 3/1957 e non ammette né ultrattività, né tampoco regimi transitori, che in caso contrario snaturerebbero l’abolizione immediata d’ogni e qualunque effetto nocivo perdurante sui conti pubblici e che le disposizioni di cui all’art. 1, commi 458 e 459, della Legge n. 147/2013 hanno in comune la stessa efficacia retroattiva, pur se del peculiare tipo della retroattività c.d. impropria, trovando pertanto applicazione solo relativamente ai ratei stipendiali corrisposti in data successiva alla loro entrata in vigore.

3. Ritenendo la condotta dell’Università contraria ai principi di certezza delle posizioni giuridiche acquisite, di buona fede e di legittimo affidamento del privato, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, deducendo, in particolare, i seguenti motivi di diritto:

I – “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 38 Cost. e degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 1 del protocollo CEDU, dell’art. 1, commi 458 e 459, della l. 147/2013. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta. accertamento del diritto del ricorrente all’attribuzione dell’assegno ad personam ex art. 3, co. 57, della l. 537/93 ”.

II- “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 21-quinquies, 21-nonies della l. n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, difetto di motivazione e ingiustizia manifesta ”.

III – “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione all’art. 1 del protocollo CEDU. Violazione del principio del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità e ragionevolezza. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e ingiustizia manifesta ”.

IV- “ violazione e falsa applicazione dell’art. 10, co.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi