TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-27, n. 201400978

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2014-01-27, n. 201400978
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201400978
Data del deposito : 27 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02551/2004 REG.RIC.

N. 00978/2014 REG.PROV.COLL.

N. 02551/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2551 del 2004, proposto da:
C F P, rappresentato e difeso dall'avv. Annarita Armiento, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della nota resa dal Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, V Divisione, prot.n. DPGM/II/5/2/AV648/MM del 2.12.2003, notificata il 15.12.2003, recante “Avanzamento a scelta al grado Superiore. Capo 1^ Classe MN C F P, matr. 62MF0084 – Esito Valutazione – Aliquota 31.12.2001 – QQ.AA. 1998-1999-2000”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2013 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, sottufficiale in servizio permanente effettivo della marina militare, impugna il provvedimento della commissione permanente di avanzamento e valutazione dei sottufficiali della marina militare con cui è stato giudicato non idoneo alla promozione al grado di capo di 1ª classe in riferimento al quadro 1988, in 1ª valutazione, e giudicato idoneo ma non promosso nel giudizio di idoneità relativo al quadro 1999, in 1ª valutazione.

Il ricorrente espone di essere stato valutato idoneo e promosso al grado superiore, con lo stesso provvedimento impugnato, in riferimento al quadro 2000, in 2ª valutazione.

Il giudizio di non idoneità, anno 1998, reca la seguente motivazione: per essersi reso responsabile di un atto penalmente rilevante che lo ha fatto incorrere in un procedimento conclusosi con sentenza di applicazione della pena, sospesa. Tale atto ha comportato riflessi negativi per il prestigio e la reputazione della Forza armata d’appartenenza.

Per l’anno 1999 il giudizio di idoneità, con punti 23,83 non ha consentito all’interessato di rientrare nel 1º terzo del quadro di avanzamento al grado di capo di 1ª classe da conferire a scelta, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995 numero 196.

Per l’anno 2000, invece, il ricorrente è risultato idoneo con punti 23,90 ed è quindi rientrato nella 1ª metà della graduatoria di merito, con promozione al grado superiore, in 2ª valutazione.

Secondo il ricorrente, i giudizi sarebbero illegittimi, prendendo le mosse da un procedimento penale cui l’interessato fu sottoposto nel 1997 innanzi al Tribunale militare di Bari per il reato militare di violata consegna aggravata. Il giudizio si concluse con una sentenza di applicazione della pena su richiesta, pena sospesa.

La sentenza di patteggiamento, secondo il ricorrente, non sarebbe idonea a radicare giudizi di disvalore o di responsabilità penale in capo al militare, per cui l’Amministrazione militare avrebbe dovuto valutare asetticamente e autonomamente gli elementi oggetto dell’addebito mosso al dipendente. I giudizi sarebbero carenti di motivazione ed estremamente generici, astenendosi dall’indicare in base a quali elementi essi siano stati formulati. Inoltre, la commissione di avanzamento non avrebbe tenuto conto di rilevanti titoli, encomi e benemerenze conseguiti dall’interessato nella sua ventennale carriera, nel corso della quale ha frequentato con esito positivo importanti corsi di formazione. In mancanza di criteri e parametri di valutazione, in conclusione, lo scrutinio sarebbe incomprensibile e contrario alla legge, nonché viziato da eccesso di potere sotto vari profili.

Il Ministero intimato si costituisce solo formalmente.

DIRITTO

Nel procedimento di avanzamento dei sottufficiali al grado superiore le valutazioni della competente Commissione costituiscono atti di esercizio di discrezionalità tecnica, che soggiacciono al sindacato giurisdizionale solo nei limiti in cui siano in esse ravvisabili elementi sintomatici della sussistenza di alcuno dei tre vizi di legittimità formale e sostanziale (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) che della discrezionalità costituiscono il limite;
di conseguenza la cognizione al riguardo del giudice amministrativo deve intendersi limitata ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti dalla Commissione, nel contesto di una valutazione caratterizzata da un'elevata discrezionalità di quest'ultima che per lo più comporta sfumatissime analisi di merito implicanti la ponderazione non aritmetica delle complessive caratteristiche, ossia una ponderazione che non si arresta alla semplice stima del numero e qualità dei titoli di ciascun interessato (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 1 giugno 2012, n. 641;
nello stesso senso, cfr. anche T.A.R. Lazio, Roma , sez. I, 11 giugno 2013, n. 5829).

Con riferimento al procedimento disciplinare, la giurisprudenza ha chiarito che l'applicazione della pena su richiesta delle parti, di cui agli artt. 444 e 445 c.p.p., non prescinde dall'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, in quanto il giudice, nonostante la richiesta concorde delle parti, non può emettere la pronuncia di patteggiamento se ritiene ricorrano le condizioni per il proscioglimento perché il fatto non sussiste, perché l'imputato non lo ha commesso ovvero perché il fatto non costituisce reato;
pertanto, se è vero che ai fini del giudizio disciplinare il patteggiamento non è da solo sufficiente per affermare la responsabilità dell'incolpato, è anche vero che si può fare legittimo riferimento alla condanna patteggiata per ritenere accertati, in sede disciplinare, i fatti emersi nel corso del procedimento penale, i quali appaiano fondatamente ascrivibili al dipendente, in base ad un ragionevole apprezzamento delle altre risultanze del procedimento (Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2012, n. 2878).

Nella fattispecie, in cui non si tratta di una sanzione disciplinare, bensì di una valutazione negativa per l’avanzamento in carriera, l’Amministrazione, con valutazione non manifestamente incoerente o illogica, ha ritenuto che l’essere stato coinvolto in un procedimento penale conclusosi con una sentenza di applicazione della pena su richiesta ha comportato riflessi negativi per il prestigio della Forza armata di appartenenza, proprio perché il patteggiamento della pena, seppure non equiparabile a sentenza di condanna sotto il profilo dell’accertamento della colpevolezza, neppure esclude che il condannato abbia commesso il reato ascrittogli, per cui è ravvisabile la lesione alla reputazione delle Forze armate, con conseguente legittimità del giudizio di inidoneità alla promozione al grado superiore.

Deve concludersi, quindi, per il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Le spese di giudizio, valutate tutte le circostanze, l’assenza di attività difensiva della difesa statale e la lunga durata del processo, possono essere compensate.

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