TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-09-28, n. 202302135

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-09-28, n. 202302135
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202302135
Data del deposito : 28 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2023

N. 02135/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00807/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 807 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gaetano D'Emma, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;

contro

-OMISSIS- --OMISSIS-in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

ottemperanza al decreto di omologa depositato in data 22.6.2022 ed emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell’art. 445-bis, comma 5, c.p.c.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Marcello Polimeno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto di omologa depositato in data 22.6.2022 ed emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore ai sensi dell’art. 445-bis, comma 5, c.p.c. a definizione del giudizio con estremi di cui in atti;

- con tale decreto il Giudice del Lavoro si è limitato ad omologare l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della c.t.u. espletata dinanzi al predetto giudice;

- dalla c.t.u. predetta è risultata l’invalidità di parte ricorrente, con “ totale e permanente inabilità lavorativa 10% … sin dalla data di revisione (11.09.2020) e con prossima revisione a non prima del mese di aprile 2024 … ”;

- non si è costituito nel presente giudizio l’INPS;


Considerato che:

- dando seguito al rilievo officioso posto in essere ai sensi del comma 3 dell’art. 73 c.p.a. alla camera di consiglio suddetta, vanno ribadite mutatis mutandis le considerazioni già svolte da questo Tribunale nella sentenza n. 1848/2019, le quali vengono di seguito riportate:

… secondo un costante orientamento recentemente ribadito dalla Suprema Corte (cfr.: Cassazione civile sez. lav., 24/10/2018, n.27010), nelle controversie in materia di invalidità' civile, cecità' civile, sordità' civile, handicap e disabilità', nonché di pensione di inabilità' e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare esclusivamente un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (cfr.: Cass. Civ., n. 13662 del 2015, Cass. Civ., n. 16685 del 2018;
Cass. Civ., n. 22721 del 2016);

… il potere interpretativo del giudicato da eseguire - che è insito nella struttura stessa di ogni giudizio di esecuzione, e, quindi a maggior ragione del giudizio di ottemperanza - allorchè tale giudizio attenga ad un giudicato formatosi davanti a giudice diverso dal giudice amministrativo non può esercitarsi che sulla base di elementi interni al giudicato ottemperando e non sulla base di elementi esterni allo stesso, la cui valutazione, se ancora ammissibile, rientrerebbe in ogni caso nella giurisdizione propria del giudice che ha emesso la sentenza;
di conseguenza, in tema di giudizio di ottemperanza di sentenza di condanna emessa dal giudice ordinario, il giudice amministrativo, dovendone individuare il contenuto e la portata precettiva sulla base del dispositivo e della motivazione, con esclusione di elementi esterni, non può integrare la pronuncia carente o dubbia con il riferimento a regole di diritto o ad un determinato orientamento giurisprudenziale (Cfr.: Consiglio di Stato sez. IV, 14/07/2015, n.3509);

… interpretando il contenuto del decreto ex art. 445 c.p.c. alla luce del soprariportato canone ermeneutico, è indubbio che abbia una portata meramente dichiarativa, senza contenere ulteriori statuizioni volte ad ordinare all’amministrazione una consequenziale attività materiale e giuridica;

Rammentato, pertanto, il costante principio giurisprudenziale per cui il ricorso per ottemperanza presuppone sempre che la sentenza contenga, anche solo in modo implicito, ulteriori statuizioni volte ad ordinare all'Amministrazione il compimento di una consequenziale attività materiale ovvero giuridica, al fine di attribuire al ricorrente l'utilità effettiva che questi ha inteso conseguire con la proposizione del ricorso e che alle doverose, successive prescrizioni l'autorità amministrativa, rimasta inottemperante, non abbia dato spontanea esecuzione (cfr.: Cons. St., sez. V, 9 ottobre 2006 n. 5995;
Tar Toscana, Firenze, sez. II, 30 luglio 2012 n. 1401)”;

- peraltro, anche di recente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che in tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo un elemento della fattispecie costitutiva, di talché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 26 agosto 2020, n. 17787);

- del resto, la prospettazione difensiva del ricorrente secondo la quale il termine di revisione rientrerebbe all’interno del requisito sanitario: a) non trova riscontro nella giurisprudenza citata da parte ricorrente in ricorso (vale a dire Cass. Civ., VI Sez., 10 giugno 2020, n. 11043, la quale riguarda, invece, la questione dell’esperibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto di omologa con il quale il Giudice del Lavoro ponga in essere un provvedimento esorbitante dallo schema delineato dal codice di rito);
b) si scontra pure con l’assenza di qualsivoglia statuizione espressa nel titolo giudiziale azionato in ordine alla questione della data della successiva visita;
c) non risulta coerente con il disposto del comma 1 dell’art. 445-bis c.p.c., il quale circoscrive l’accertamento di cui al decreto di omologa alla sola sussistenza “ delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere ”, senza affermare che l’accertamento copra anche la data della successiva visita;


Ritenuto, pertanto, che, in applicazione del suddetto precedente di questo Tribunale, del contenuto meramente accertativo del decreto di cui si domanda l’esecuzione e di quanto in precedenza osservato vada dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto;


Ritenuto, in ragione della novità della questione trattata in tema di inammissibilità di ottemperanza del decreto di cui all’art. 445-bis c.p.c. (sulla quale è stato rinvenuto un unico precedente), di poter disporre nella presente sede l’integrale compensazione delle spese di giudizio;

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