TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202400329

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2024-05-07, n. 202400329
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202400329
Data del deposito : 7 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/05/2024

N. 00329/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00662/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 662 del 2022, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-OMISSIS-e -OMISSIS- tutti rappresentati e difesi dall’avv. T D S, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via L. Farini 2;

contro

Comune di Latina, in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. Cinzia Mentullo dell’Avvocatura civica, presso i cui uffici è domiciliato in Latina, viale IV novembre 25;

nei confronti

Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta p.t. , non costituita in giudizio;

per l’annullamento

della nota prot. n. -OMISSIS-del 15 giugno 2022, con la quale il Comune di Latina ha dichiarato non procedibile l’istanza di segnalazione di errata perimetrazione del vincolo insistente sul terreno distinto in catasto al foglio n.-OMISSIS-, particella n. 3110, ai sensi dell’art. 16, n.t.a. del PTPR approvato con delibera del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BUR n. 56 del 10 giugno 2021.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Latina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Gli odierni ricorrenti sono proprietari, per un totale di 45/72 (62,50%) dell’appezzamento di terreno, della superficie di mq 2.175, distinto nel catasto di Latina al foglio n.-OMISSIS-, particella n. 3110, derivante dall’originaria particella n. 28 del medesimo foglio n.-OMISSIS-, giusto tipo di frazionamento prot. n. -OMISSIS-del 15 aprile 2019.

Riferiscono, quindi, che dall’esame della cartografia del PTPR, approvato con delibera del Consiglio regionale n. 5 del 21 aprile 2021, pubblicata sul BUR n. 56 del 10 giugno 2021, il suddetto appezzamento risulta perimetrato come area su cui insiste un vincolo paesaggistico posto a protezione di un’area boscata, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell’art. 22, l. reg. 6 luglio 1998 n. 24.

Ritenendo erronea tale perimetrazione, con istanza allibrata dal Comune di Latina al prot. n. 66695 del 21 aprile 2022 -OMISSIS- ha chiesto all’ente locale di segnalare alla Regione Lazio, ai fini dell’applicazione della deroga di cui all’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR, l’errata perimetrazione del terreno de quo come area boscata. Infatti, ha rappresentato che il fondo in parola ricade in zona L di completamento del vigente PRG, approvato con d.m. 13 gennaio 1972 n. 6476, assimilabile a una zona B di cui al d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 e che, pertanto, alla data del 6 settembre 1985 era da ritenere incluso in una zona di completamento, con susseguente applicazione di un regime legale derogatorio dei vincoli paesaggistici. A sostegno della propria versione dei fatti, -OMISSIS- ha richiamato la circostanza per cui la Regione Lazio aveva proprio attestato l’inesistenza di vincoli con nota prot. n. 536462 del 10 dicembre 2012, adottata nel procedimento di adozione della delibera di Giunta regionale n. 25 del 15 febbraio 2013, recante l’approvazione del piano attuativo della suddetta zona L.

L’Amministrazione civica resistente con nota prot. n. -OMISSIS-del 15 giugno 2022 ha dichiarato non procedibile la suddetta istanza del 21 aprile 2022. In particolare, a tale determinazione l’Amministrazione è pervenuta sulla base di una complessa motivazione in cui, in primo luogo, ha dato atto che, diversamente da quanto asserito nell’istanza, il terreno identificato nel catasto di Latina al foglio n.-OMISSIS-, particella n. 3110, ricade solo in parte nel piano attuativo per la revisione della zona L di completamento (approvato con delibera della Giunta regionale n. 25 del 2013 in variante al PRG), grazie al quale ha ricevuto destinazione a superficie fondiaria per l’edificazione di lotti residenziali di tipologia A e viabilità, essendo la rimanente porzione posta in zona H rurale. Inoltre, ha rappresentato che già il PTPR adottato con delibere della Giunta regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, da ultimo approvato con la delibera consiliare n. 5 del 2021, aveva ricompreso il menzionato lotto tra i beni paesistici del medesimo piano, ai sensi degli artt. 134, comma 1, lett. a) e b) e 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42 del 2004 n. 42 e 22, l. reg. n. 24 del 1998. Ha, poi, ricordato che gli artt. 8 e 10, l. reg. n. 24 cit. e 39, n.t.a. del PTPR, nel porre la disciplina di tutela delle aree boscate – che sono tutelate per legge ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42 cit. – escludono la superficie di queste ultime dal calcolo della cubatura per costruire al di fuori di esse e da quello per la determinazione del lotto minimo. In merito alla specifica richiesta di -OMISSIS-, poi, ha osservato che la particella n. 3110 è stata generata per frazionamento dalla precedente particella n. 28 di maggior consistenza e che soltanto con la citata variante urbanistica del 2013 ha ricevuto, per la parte non adibita a zona agricola H, una destinazione idonea all’edificazione, essendo in precedenza individuata come viabilità di PRG;
pertanto, ha ritenuto non applicabile l’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR, il quale postula che alla data del 6 settembre 1985 un fondo fosse incluso in una zona di completamento B, ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968. L’Amministrazione, da ultimo, ha ricordato che con nota prot. n. 40366 dell’8 aprile 2009 i ricorrenti avevano già segnalato l’erronea perimetrazione del vincolo in merito alla particella n. 28 e che sul punto la Regione Lazio con nota prot. n. 330911 del 9 giugno 2014 aveva ritenuto che essa avesse “ una preponderanza di caratteristiche che inducono a considerarla ‘area boscata’ ai sensi della vigente legislazione, a meno che non sia prodotta dalla proprietà documentazione attestante la ‘natura produttiva dell’impianto per la produzione legnosa specializzata’ ” ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c), l. reg. 28 ottobre 2002 n. 39.

In relazione a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 19 ottobre 2022 e depositato il 18 novembre 2022, gli odierni ricorrenti hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando:

I) violazione dell’art. 9, comma 2, n.t.a. del PTPR, perché: a) alla data del 6 settembre 1985 il terreno de quo era delimitato negli strumenti urbanistici come zona di completamento, il che è a dire come una zona B, ai sensi del d.m. n. 1444 del 1968; b) la Regione Lazio, cioè l’Amministrazione competente per la tutela del vincolo, con la citata nota del 10 dicembre 2012, propedeutica all’adozione della menzionata delibera giuntale n. 25 del 2013, aveva attestato l’inesistenza di vincoli e, purtuttavia, nella cartografia del PTPR la particella n. 3110 risulta perimetrata come area su cui insiste un vincolo ad area boscata; c) il Comune di Latina avrebbe dovuto limitarsi a trasmettere alla Regione Lazio l’istanza di rettifica con la precisazione che la stessa si limita alla porzione di lotto ricadente in zona L di completamento; d) la circostanza che già il PTPR adottato prevedesse tale vincolo è irrilevante, non essendovi un limite temporale per procedere alla correzione dell’erronea perimetrazione; e) l’interpretazione seguita dall’Amministrazione, che si fonda sulla valorizzazione dell’edificabilità dell’area e non sull’inclusione della stessa ipso facto in zona di completamento, è errata perché le zone omogenee includono pacificamente anche aree non edificabili in quanto sottoposte a vincoli urbanistici (es. viabilità, verde pubblico, parcheggio, ecc.) e perché l’art. 9, comma 2, n.t.a. del PTPR stabilisce che ai fini dell’esclusione del vincolo è sufficiente la sola appartenenza alle zone omogenee A o B alla data del 6 settembre 1985, senza distinguere tra le concrete destinazioni urbanistiche delle singole aree poste all’interno di esse; f) la questione dell’esistenza sulla parte di terreno di proprietà dei ricorrenti ricadente in zona H rurale di una coltura legnosa di origine artificiale da loro realizzata con finalità produttive che, pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. reg. n. 24 cit., non costituisce bene paesistico, esula dall’oggetto dell’istanza di rettifica, dato che quest’ultima è riferita alla sola porzione di fondo giacente in zona L di completamento;

II) violazione dell’art. 16, n.t.a. del PTPR, per inesistenza dei presupposti per non procedere alla trasmissione, oltre ad eccesso di potere, non avendo i Comuni alcun potere di apprezzare autonomamente la fondatezza dell’istanza di correzione del perimetro delle aree vincolate, al fine di non inoltrarle alla Regione Lazio, unico ente competente ad esprimersi sul punto.

Si è costituito in giudizio il Comune di Latina, che ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, atteso che il provvedimento impugnato è stato comunicato via p.e.c. il 15 giugno 2022 e che l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato soltanto il 19 ottobre 2022, anziché entro il 14 settembre 2022, vale a dire oltre i sessanta giorni previsti dall’art. 29 cod. proc. amm. a pena di decadenza. Ha poi rilevato l’inammissibilità del gravame anche sotto il profilo della natura meramente confermativa dell’atto rispetto a precedenti determinazioni, mentre nel merito ha controdedotto sulle censure svolte dai ricorrenti, rivendicando la legittimità della propria azione e ricordando che, in caso di erronea perimetrazione del bosco, i Comuni sono chiamati ad esercitare i poteri di cui all’art. 39, commi 5-7, n.t.a. del PTPR e non a una mera trasmissione degli atti alla Regione.

In vista della discussione del merito del ricorso, i ricorrenti hanno depositato scritti difensivi tesi a ribadire le posizioni già assunte.

Alla pubblica udienza del 23 aprile 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è fondato quanto il primo motivo di gravame.

2.1 Non possono trovare accoglimento le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal patrocinio dell’ente locale resistente.

In merito alla tempestività della notifica, infatti, l’istanza negativamente definita dall’Amministrazione è stata presentata dal solo -OMISSIS- e non anche da tutti gli altri soggetti comproprietari del fondo e per di più -OMISSIS- non ha eletto domicilio presso il difensore che per suo conto la ha redatta e inoltrata. Pertanto, la p.e.c. inviata dal Comune di Latina al suddetto procuratore il 15 giugno 2022 non vale a integrare quella conoscenza del provvedimento personale e diretta in capo a -OMISSIS- che è indispensabile ai fini dell’inizio del decorso del termine per impugnare;
ovviamente, il discorso è a maggior ragione valido per tutti gli altri ricorrenti, che non sono neppure destinatari dell’atto.

Destituita di fondamento è anche l’ulteriore osservazione per la quale la nota municipale del 15 giugno 2022 sarebbe confermativa di precedenti determinazioni, posto che non v’è prova in atti che la questione dell’applicabilità o meno dell’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR vigente sia mai stata sottoposta all’Amministrazione civica da -OMISSIS- o dagli altri ricorrenti. In tal senso, la precedente istanza di rettifica proposta l’8 aprile 2009, cui si riferisce il Comune di Latina nell’atto impugnato, riguardava una diversa ipotesi di deroga al vincolo posto a protezione di aree boscate, incentrata sulla asserita natura produttiva dell’impianto per la produzione legnosa specializzata ubicato nella porzione di fondo inclusa nella zona H rurale, sì che è del tutto priva di qualunque attinenza con i fatti oggetto dell’odierno scrutinio.

2.2 Nel merito delle censure svolte, si premette che ai sensi dell’art. 22, comma 2- bis , l. reg. n. 24 cit., la cartografia dei vincoli paesistici costituisce elemento probante la ricognizione e individuazione dei beni di cui all’art. 1, l. 8 agosto 1985 n. 431, tra i quali “ i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento ”, salve le procedure di rettifica delle errate o incerte perimetrazioni dei vincoli, di cui al successivo art. 26, che per le aree boscate richiama il precedente art. 10 (sul valore della cartografia cfr. TAR Lazio, Latina, sez. I, 18 ottobre 2019 nn. 620 e 621). Nel caso di specie, è incontroverso tra le parti che la cartografia regionale del PTPR sottoponga a vincolo per la protezione di area boscata il fondo distinto nel catasto di Latina al foglio n.-OMISSIS-, particella n. 3110;
in conseguenza di ciò, -OMISSIS- ha formulato all’Amministrazione civica istanza di rettifica della perimetrazione dell’area vincolata, ai sensi dell’art. 16, n.t.a. del PTPR approvato.

In particolare, l’art. 16, comma 1, n.t.a. del PTPR approvato, collocato tra le disposizioni generali del piano, dispone che, in caso di contrasto delle perimetrazioni del PTPR con l’effettiva esistenza dei beni sottoposti a vincolo, ai sensi dell’art. 142, d.lgs. n. 42 cit., “ come risultano definiti e accertati dalle disposizioni contenute ”, tra l’altro, nel successivo art. 39, relativo alle modalità di tutela da osservare per la protezione delle aree boscate, la Regione, nel rispetto degli artt. 143, comma 2, e 156, comma 3, d.lgs. n. 42 cit., provvede alla rettifica delle perimetrazioni del PTPR secondo le procedure previste dalla l. reg. n. 24 cit. per l’approvazione del PTPR, con i termini ridotti alla metà e previa concertazione con il Ministero della cultura. Giusto il successivo comma 2, la segnalazione di casi di errata perimetrazione di cui al comma 1 “ è effettuata dai Comuni, anche su istanza dei soggetti interessati, ed è trasmessa a cura dell’ufficio comunale competente unitamente alla documentazione utile ai fini dell’esatta perimetrazione del bene ”.

L’art. 39, commi 5-7, n.t.a. del PTPR approvato, espressamente richiamato dal precedente art. 16, con specifico riguardo alle aree boscate prevede che nei casi di errata o incerta perimetrazione, nonché in presenza di difformità tra i territori interessati da bosco e quelli individuati su cartografia adottata dalla Regione, i Comuni “ accertano l’effettiva destinazione del territorio, con riferimento alla definizione di bosco di cui ai commi 1, 2, 3, e 4;
in esito all’accertamento, certificano la presenza o meno del bosco, l’esatta perimetrazione e se la zona è stata percorsa dal fuoco o è soggetta a progetti di rimboschimento
”. Tale certificazione “ è resa con atto dell’ufficio comunale competente in materia forestale ed è trasmessa alle strutture regionali competenti in materia forestale e di pianificazione paesaggistica per le rispettive attività di programmazione, pianificazione e controllo ”. Inoltre, dispone che la “ graficizzazione del bosco contenuta nella cartografia del PTPR è ricognitiva e probante salvo che sia diversamente certificato dai Comuni ai sensi del comma 5 ” e che la Regione provveda all’adeguamento periodico della cartografia di riferimento. La disciplina speciale dell’art. 39 cit. dà attuazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 5, l. n. 24 cit., che affida ai Comuni il potere di certificare la presenza del bosco, così come individuato nel precedente comma 3, nei casi di incerta o erronea perimetrazione.

Avuto riguardo a quanto sopra, in materia di protezione delle aree boscate, le disposizioni di cui all’art. 10, comma 5, 22, comma 2- bis e 26, l. reg. n. 24 cit., 16 e 39, commi 5-7, n.t.a. del PTPR approvato configurano un procedimento di correzione degli errori nella perimetrazione del bosco che è derogatorio rispetto a quello generale, perché prevede il potere dei Comuni di certificare l’estensione del bosco in difformità della cartografia regionale, che è sul punto derogata, con obbligo di trasmettere alla Regione l’eventuale provvedimento certificatorio di rettifica dell’estensione del bosco, ai fini dell’aggiornamento della cartografia stessa.

Nel caso di specie, l’Amministrazione resistente, ricevuta l’istanza di rettifica dell’erronea perimetrazione dell’area boscata insistente sul fondo di proprietà di -OMISSIS-, con la quale è stata chiesta l’applicazione dell’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR approvato, ha adottato un provvedimento con cui ha dichiarato non procedibile la stessa, nella sostanza respingendola, perché ne ha ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione, stante la destinazione non edificatoria che il terreno aveva alla data del 6 settembre 1985.

Tale conclusione non è sorretta da sufficiente motivazione.

Infatti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR approvato, che riprende sul punto gli artt. 4, comma 1- bis , lett. a), l. reg. n. 24 cit. e 142, comma 2, d.lgs. n. 42 cit., non sono comprese tra i beni paesaggistici tutelati per legge ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettere a), b), c), d), g), h) e m), le aree che alla data del 6 settembre 1985: “ erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone A e B ”. Come è noto, il d.m. n. 1444 del 1968 ha introdotto limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17, l. 6 agosto 1967 n. 765. In particolare, l’art. 2, d.m. n. 1444 cit. definisce le zone territoriali omogenee B come le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e diverse dalle zone A, precisando che si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Inoltre, è altrettanto noto che la prassi della pianificazione urbanistica si sia evoluta nel senso di adottare nomenclature differenti rispetto a quelle proposte dal suddetto d.m. n. 1444.

Dunque, ai fini del diniego di applicazione dell’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR approvato, è necessario motivare in ordine al fatto che, di là della differente nomenclatura utilizzata dal PRG di Latina, le caratteristiche della zona L di completamento in cui, alla data del 6 settembre 1985, era inserito il terreno di proprietà dei ricorrenti, sono diverse da quelle di una zona B di completamento ex art. 2, d.m. n. 1444 cit. Pertanto, non è sufficiente, come avvenuto nel provvedimento impugnato, operare un mero riferimento al fatto che il fondo de quo , alla suddetta data, fosse attinto da un vincolo urbanistico di destinazione a viabilità pubblica che lo rendeva inedificabile, perché le zone territoriali omogenee comprendono pacificamente lotti tanto edificabili quanto non edificabili ed è esclusivamente l’appartenenza o meno ad una zona A o B, alla data del 6 settembre 1985, l’elemento valorizzato dalle sopra indicate disposizioni di legge e di piano ai fini della possibilità di non considerare vincolata paesaggisticamente un’area boscata che ordinariamente lo sarebbe.

Inconferente rispetto al tenore dell’istanza, poi, è la parte di motivazione addotta dal Comune di Latina circa la precedente istanza di rettifica dell’erronea perimetrazione del bosco presentata l’8 aprile 2009, con la quale si intendeva far valere la differente possibilità di deroga dal vincolo boschivo per essere il fondo un impianto per la produzione legnosa specializzata. Infatti, tali profili sono del tutto assenti nell’istanza del 21 aprile 2022 che riguarda unicamente l’applicazione dell’art. 9, comma 2, lett. a), n.t.a. del PTPR approvato.

2.3 Il collegio è esentato dall’esame del secondo ordine di censure, che può considerarsi assorbito anche in ragione dell’unitarietà del procedimento di rettifica della perimetrazione delle aree boscate.

3. – Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate, in ragione della novità e della peculiarità delle questioni trattate.

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