TAR Firenze, sez. III, sentenza 2022-06-27, n. 202200855
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Pubblicato il 27/06/2022
N. 00855/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00500/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 500 del 2022, proposto da
F B, rappresentato e difeso dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Panciatichi n. 778;
contro
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso
ex lege
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;
nei confronti
Comune di Asciano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1034 dell'8.7.2019, resa dal TAR Toscana, sez. III, sul procedimento iscritto a numero di registro generale n. 7/2017, pubblicata l'8.7.2019 e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 la dott.ssa S D F e viste le conclusioni delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso iscritto al n. R.G. 7/2017, il sig. B ha impugnato il parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica avente ad oggetto “ Progetto per la sistemazione dell’area di pertinenza del fabbricato di abitazione posto in Asciano via delle fonti n. 19 ”, reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Siena Grosseto e Arezzo, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004;
- con sentenza n. 1034 dell'8 luglio 2019, il T.A.R. della Toscana, sez. III, ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento impugnato, condannando il “ il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo a corrispondere al ricorrente la somma di euro 3.000 (tremila) oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio ”;
- detta sentenza è passata in giudicato;
- nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31.12.1996, n. 669, il Ministero non ha provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese legali;
- il sig. B ha quindi proposto l’odierno ricorso, per ottenere l’ottemperanza della sentenza;
- con atto depositato in data 17 giugno 2022, il ricorrente ha dato atto che - dopo il deposito del ricorso - il Ministero ha provveduto al pagamento di quanto dovuto e ha dichiarato pertanto la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del gravame, senza insistere per il rimborso delle spese del presente giudizio;
Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese di lite.