TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-07-26, n. 202400965

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-07-26, n. 202400965
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202400965
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 00965/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00721/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2023, proposto da
FD SPORTS S.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Interno e Questura di Taranto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto Cat. 11.E.- Div. P.A.S./2023 dell’8/6/2023, notificato in data 14/6/2023, con cui il Questore di Taranto ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza, ex art. 88 T.U.L.P.S., Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per l’attività di raccolta delle scommesse nei locali siti in Taranto alla Via Galeso n. 121 A/B, richiesta dalla Società ricorrente;

- della nota Cat. 11.E.- Div. P.A.S./2023 del 6/4/2023 della Questura di Taranto - Divisone Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Licenze, di comunicazione, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dei motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione di p.s.;

- nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Taranto;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 462/2023 del 7 settembre 2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e uditi per le parti l’Avv. M. Macrì, in sostituzione dell’Avv. V. Matera, per la parte ricorrente, e l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto, per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La Società ricorrente, con ricorso notificato alle controparti il 12 luglio 2023 e depositato in giudizio in pari data, impugna: il decreto Cat. 11.E.- Div. P.A.S./2023 dell’8/6/2023, notificato in data 14/6/2023, con cui il Questore di Taranto ha respinto l’istanza di rilascio della licenza di pubblica sicurezza, ex art. 88 T.U.L.P.S., Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, per l’attività di raccolta delle scommesse nei locali siti in Taranto alla Via Galeso n. 121 A/B, richiesta dalla medesima Società;
la nota Cat. 11.E.- Div. P.A.S./2023 del 6/4/2023 della Questura di Taranto - Divisone Polizia Amministrativa e Sociale - Ufficio Licenze, di comunicazione, ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241, dei motivi ostativi al rilascio della richiesta autorizzazione di p.s., nonché ogni altro atto presupposto e consequenziale.

2. La Società ricorrente affida il gravame ai profili di illegittimità di seguito riportati.

2.1 Violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 9 e 10 della Legge n. 241/1990. Eccesso di potere. Omessa valutazione delle motivazioni addotte dall’istante. Insufficiente motivazione del provvedimento finale.

Con questo primo fascio di motivi di gravame, la Società ricorrente lamenta che il provvedimento di diniego dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931, “ oltre a non presentare alcuna valutazione in merito alle controdeduzioni fornite dalla ricorrente, risulta caratterizzato da una scarnissima motivazione in ordine alla impossibilità di superare le criticità rilevate in sede di avvio del procedimento ex art. 10 bis, L. 241/1990 non discostandosi dal tale atto endoprocedimentale . Nessun rilievo, infatti, viene operato in ordine alla circostanza per cui la scuola Gabelli sita in Taranto alla Via Verdi n. 1 è scuola dell’infanzia e come tale non rientra tra i luoghi sensibili di cui alla L.R. 21/2019 e successive modifiche. La circostanza che vi siano solo alcune classi di scuola primaria per esigenze transitorie di mancanza di aule presso l’Istituto Comprensivo Galileo Galilei a cui fa capo la Scuola dell’Infanzia Gabelli non certo può far divenire una scuola dell’infanzia anche una scuola primaria. Come da documentazione che si allega è evidente che la scuola Gabelli è una scuola dell’infanzia facente parte dell’istituto Comprensivo Galileo Galilei che la definisce come plesso dello stesso istituto Comprensivo Galilei.”. E secondo la prospettazione della parte ricorrente, una scuola dell’infanzia non può essere considerata un “luogo sensibile” ai fini che qui interessano, posto che non si tratta di un istituto di istruzione (come testualmente richiesto dalla pertinente normativa nazionale e regionale di settore) ma di formazione, frequentato da bimbi molto piccoli (tra 3 e 6 anni) e, come tali, non ancora (potenzialmente) sensibili alle lusinghe del gioco d’azzardo. “ Quanto ,” poi, “ al presunto luogo sensibile Dipartimento di salute mentale si evidenziava nella memoria difensiva che “il dipartimento ASL da voi indicato in via Galesi n. 111 si deve evidenziare che tale dipartimento non figura minimamente tra le strutture sanitarie riconosciute dalla Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Taranto ”. In sintesi, secondo l’assunto della Società ricorrente, la struttura presente a Taranto, in Via Galesi n. 111, a distanza inferiore di 250 metri dai locali in cui dovrebbe essere svolta l’attività di raccolta di scommesse di che trattasi, sarebbe una struttura non riconosciuta dalla A.S.L. di Taranto come struttura riabilitativa residenziale e, pertanto, non potrebbe rientrare tra i “luoghi sensibili” ai sensi della Legge Regionale Pugliese n. 21/2019.

2.2 Violazione e falsa applicazione degli art. 11 e 88 del Regio Decreto n. 773/1931. Violazione e falsa applicazione dell’art. 41 della Costituzione. Eccesso di potere. difetto di istruttoria.

Con questo secondo e ultimo gruppo di motivi di gravame, la Società ricorrente deduce che il provvedimento di diniego impugnato sarebbe illegittimo in quanto adottato sulla scorta di una istruttoria gravemente lacunosa, posto che “ L’amministrazione a seguito delle deduzioni formulate dall’odierna ricorrente in ordine alla circostanza che nessuno dei menzionati luoghi (la scuola Gabelli e il Dipartimento Asl di via Gabelli) ”, rectius : Galeso, “ risulterebbe meritevole di protezione in quanto non ascrivibile al novero di quelli “ sensibili” di cui alla L.R. Puglia, non ha provveduto ad un’istruttoria adeguata ed approfondita in merito alle dedotte osservazioni ”.

3. Il 19 luglio 2023 il Ministero dell’Interno e la Questura di Taranto, per il tramite dell’Avvocatura dello Stato, si sono costituti in giudizio mediante il deposito di un mero atto di costituzione formale.

4. Il 1° settembre 2023 la difesa erariale ha depositato agli atti del giudizio una relazione della Questura di Taranto (con annessa documentazione), con cui quest’ultima ha replicato a tutto quanto ex adverso dedotto, contestandone la fondatezza.

5. Ad esito della Camera di Consiglio del 6 settembre 2023, questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 462 del 7 settembre 2023, ha respinto la domanda cautelare, proposta in via incidentale dalla parte ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris, atteso - essenzialmente - che: - da un lato, le osservazioni presentate dalla odierna ricorrente in sede di partecipazione procedimentale ex art. 10-bis Legge n. 241/1990 sono state debitamente prese in considerazione e puntualmente disattese nell’ambito del provvedimento gravato con adeguata motivazione, non essendo peraltro necessaria la loro analitica confutazione da parte della Pubblica Amministrazione procedente; - dall’altro, osserva il Collegio che, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, viene in evidenza l’art. 1 lett. a) della Legge Regionale Pugliese 17 giugno 2019 n. 21, recante modifica all’art. 7 comma 2 della Legge Regionale n. 43/2013, il quale stabilisce che: “2. Fuori dai casi previsti dall’articolo 110, comma 7, del r.d. 773/1931, le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”. Complessivamente, il legislatore statale e regionale ha inteso contrastare e prevenire il fenomeno della ludopatia dettando un’articolata disciplina normativa multilivello, che ha inciso anche sulla distanza minima necessaria di sale e centri scommesse rispetto a “luoghi sensibili”, ovvero luoghi frequentati da fasce più vulnerabili: in primis giovani e giovanissimi, nonché persone affette da patologie. E, invero, nel caso di specie, risulta ampiamente e correttamente accertato che i locali in questione si trovano a meno di 250 metri di distanza, misurati nel modo prescritto, sia dal c.d. plesso Gabelli (facente parte della Scuola Statale - Istituto Comprensivo Galileo Galilei), sito in Via Verdi n.1, che, da più di vent’anni, è sede anche di una Scuola primaria oltre che di una Scuola dell’infanzia, sia da una struttura sanitaria (attualmente operativa) del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.L. di Taranto e, segnatamente, dalla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto, sita in Via Galeso, n. 111. ”.

6. Il 29 novembre 2023 il difensore della Società ricorrente ha depositato in giudizio istanza di prelievo, ai sensi dell’art. 71 bis c.p.a., rappresentando che “ la definizione del merito è urgente in quanto la Società ricorrente sta subendo un grave danno economico anche alla luce di nuova documentazione reperita da questa difesa che attesta l’illegittimità del provvedimento impugnato ”.

7. Con memoria difensiva depositata il 29 dicembre 2023, la Società ricorrente, oltre a chiedere un differimento dell’udienza fissata per il 9 gennaio 2024 (per l’allegata insussistenza dei termini a difesa), ha ribadito, anche sulla scorta della documentazione esibita a integrazione di quella già prodotta, la propria richiesta di accoglimento del ricorso introduttivo del presente giudizio.

8. Alla Camera di Consiglio del 9 gennaio 2024, la causa è stata introitata ai fini della decisione del Collegio sulla predetta istanza di prelievo presentata ex art. 71 bis c.p.a., che è stata respinta con ordinanza collegiale n. 31/2024 dell’11 gennaio 2024, non ravvisando il Collegio nella specie “ i presupposti di legge contemplati dall’art. 71 bis c.p.a. per definire il giudizio nel merito in Camera di Consiglio con sentenza in forma semplificata e, pertanto, ha ritenuto di dover fissare l’udienza pubblica del 17 luglio 2024 per la trattazione nel merito del ricorso .”.

9. Il 18 aprile 2024 la difesa erariale ha prodotto una memoria di replica con cui ha insistito per la reiezione del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, e per la conseguente condanna alla “ rifusione delle spese di giudizio ”.

10. All’udienza pubblica del 17 luglio 2024, all’esito della discussione orale, la causa è stata introitata per la decisione.

11. In via preliminare, osserva il Collegio che si può prescindere da ogni questione sulla dubbia ammissibilità del gravame, in ragione della mancata impugnazione da parte della Società ricorrente della nota prot. Cat.11.E - D.P.A.S./2024, non meramente confermativa di quella quivi gravata , con cui la Questura di Taranto, in riscontro alla “ richiesta di riesame e annullamento in autotutela del provvedimento di questo ufficio cat. 11.E Div. PAS dell’08.06.2023 di rigetto dell’istanza intesa ad ottenere il rilascio della licenza per la raccolta delle scommesse in Taranto alla via Galeso n. 121A/B ”, presentata dalla odierna ricorrente, ha ritenuto, anche alla luce delle ulteriori osservazioni e documentazione prodotte dalla predetta istante, di non poter rivalutare positivamente la richiesta di autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931, in quanto il ricorso è sicuramente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, alla stregua delle ragioni di seguito indicate.

12. Il primo e il secondo motivo del ricorso possono essere scrutinati congiuntamente, stante l’evidente connessione delle questioni giuridiche con essi poste, e vanno entrambi disattesi in quanto destituiti di fondamento sia in fatto sia in diritto.

12.1 In primo luogo, il Collegio rileva come sia privo di pregio giuridico il primo motivo di doglianza dedotto dalla Società ricorrente, secondo cui il provvedimento di diniego impugnato sarebbe stato adottato dalla Questura di Taranto in violazione dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990, in quanto, al contrario, risulta per tabulas che, a seguito della memoria presentata in sede amministrativa (del 17 aprile 2023) prodotta dalla odierna ricorrente in riscontro alla comunicazione (avvenuta con nota prot. Cat. 11E – Div. P.A.S./2023 del 6 aprile 2023, inviata con p.e.c. del 7 aprile 2023) dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza volta a ottenere il rilascio dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. n. 773/1931 per la raccolta delle scommesse nei locali siti in Taranto alla via Galeso n. 121 A/B, la Questura di Taranto ha proceduto a effettuare direttamente , attraverso la propria Squadra di Polizia Amministrativa, accertamenti in loco al fine di avere conferma o meno di quanto già riferito dal Comando della Polizia Locale di Taranto (cfr. comunicazione prot. n. 0029888/2023 dell’8/02/2023) in ordine alla circostanza “ che, la sede della sala giochi è situata ad una distanza inferiore a metri 250 da luoghi sensibili quali: Scuola Gabelli in Via Verdi n. 1 (135 metri) e Dipartimento salute mentale dell’ASL Via Galeso (51 metri) .” E, invero, dalla Relazione di Servizio del 29 maggio 2023 (quindi, di epoca posteriore rispetto alla predetta memoria difensiva del 17 aprile 2023), redatta dal personale della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Taranto, incaricato di effettuare i prescritti sopralluoghi, emerge con chiarezza che “ le informazioni assunte dalla responsabile del plesso scolastico “A Gabelli” ubicata in Via Verdi nr. 01, identificata per […], davano modo di accertare che la struttura scolastica, agli atti distante 136 (centotrentasei) metri dal centro di raccolta scommesse in argomento, risultava essere composta da sette sezioni di scuola dell’infanzia e nove sezioni di scuola primaria e che tale situazione permaneva da circa venti anni e che non sembrava destinata a variazione.

Le medesime verifiche continuavano presso una comunità riabilitativa residenziale del dipartimento di salute mentale dell’A.S.L. TA1, ubicata questa in via Galeso n. 111, agli atti distante 51 (cinquntuno) metri dal centro raccolta scommesse de quo.

Le informazioni assunte dalla coordinatrice della predetta struttura, identifica per [..], davano modo di accertare che all’interno vi erano 14 (quattordici) pazienti psichiatrici e che la comunità riabilitativa era pienamente operativa da diverso tempo ”.

Ed invero il Collegio rileva che le predette relazioni, redatte e sottoscritte da personale prima del Comando della Polizia Locale di Taranto e successivamente della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura di Taranto a seguito di sopralluoghi attestanti la presenza di una Scuola primaria e di una C.R.A.P. a meno di 250 metri dai locali in cui dovrebbe essere autorizzata l’attività di raccolta scommesse di che trattasi, costituiscono atti pubblici, fidefacenti fino a querela di falso (che non risulta proposta dalla Società ricorrente) ex art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate, le quali ultime, peraltro, trovano puntuale conferma nell’ulteriore materiale probatorio acquisito nel presente giudizio.

12.2 In particolare, avuto riguardo al c.d. plesso Gabelli, che la Società ricorrente vorrebbe esclusivamente sede di scuola materna e, come tale, esclusa dal novero delle “aree sensibili” indicate dalla normativa nazionale e regionale, sia perché l’art. 7, comma 10, del D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 189/2021, al pari dell’art. 7 della L.R. Pugliese n. 43/2013 (come novellata dalla L.R. Pugliese n. 21/2019) non le contempla, sia perché tra i soggetti a rischio di ludopatia non possono essere ricompresi i bambini di età fra 3 e 6 anni, il Collegio osserva quanto segue.

Sia dalla piattaforma “Scuola in Chiaro” sia dal sito ufficiale della Scuola de qua (www.scuolagalilei.it), come da indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Galileo Galilei”, in riscontro alla richiesta di chiarimenti inoltrata dal difensore dell’odierna ricorrente del 6 ottobre 2023, si evince chiaramente che l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” (Istituto principale) si compone di n. 6 plessi/scuole di cui: due scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e una scuola secondaria di primo grado (c.d. scuola media), e una delle due scuole primarie ha sede proprio presso il plesso Gabelli, sito in Via Verdi n. 1, che quindi non è solo sede di scuola dell’infanzia, ma anche di una delle due scuole primarie (codice TAEE802038). E tanto il Collegio ha potuto agevolmente apprendere, oltre che dal prefato sito “Scuola in Chiaro”, anche dal file in formato pdf denominato “Organizzazione”, scaricabile dal sito ufficiale del predetto I.C. “Galileo Galilei”. Ma vi è di più: dal medesimo file si evince che l’altra delle due scuole primarie di cui si compone l’Istituto comprensivo de quo è ubicata presso il plesso Giusti, che si trova in Via Galeso n. 63, esattamente a 250 km di distanza da Via Galeso n. 121 A/B, cioè dove dovrebbe sorgere l’attività di raccolta di scommesse di che trattasi.

12.3 Quanto, infine, alla Comunità Riabilitativa Residenziale Assistenziale Psichiatrica di Taranto avente sede in Via Galeso n. 111, è evidente che a nulla rileva, ai fini che qui interessano, che si tratti di una C.R.A.P. gestita da una Cooperativa Sociale (nella specie “Nuova Luce”), cioè da un soggetto privato, in quanto ciò non muta la sicura natura di “struttura socio-sanitaria” autorizzata/accreditata che va riconosciuta alla Comunità de qua , alla stregua della articolata disciplina dettata dagli artt. 8 bis e 8 ter del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come introdotti dall’art. 8 del D. Lgs. 19 giugno 1999, n. 299, e ulteriormente modificati dall’art. 8 del D. Lgs. 28 luglio 2000, n. 254, e dalla Legge Regionale Pugliese del 2 maggio 2017 n. 9.

Il Collegio, inoltre, rileva che, in ossequio alla consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, le misure volte alla prevenzione ed al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito, come l’imposizione di una distanza minima delle sale giochi e scommesse dai luoghi c.d. sensibili, concerne quei luoghi nei quali si presume la presenza di soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili o, comunque, in condizioni contingenti di difesa ridotta rispetto alla tentazione del gioco d’azzardo e all’illusione di poter conseguire attraverso di esso facili guadagni (cfr., ex multis , Corte Costituzionale, 11 maggio 2017, n. 108, nonché Consiglio di Stato, Sezione V, 11 luglio 2018, n. 4224, Consiglio di Stato, Sezione III, 10 febbraio 2016, n. 578).

E, invero, non è agevole individuare una categoria più esposta alla c.d. “tentazione del gioco” di quella composta da persone ospitate in una C.R.A.P., qual è la struttura sita in Via Galeso n. 111 di Taranto, cioè di pazienti affetti da disturbi della salute mentale, posto che se lo spirito della legge, sia nazionale sia regionale, va ravvisato nella finalità di ridurre i rischi connessi al gioco nei confronti delle categorie di persone normalmente più esposte e vieppiù vulnerabili, è evidente che siffatta esigenza si pone con particolare cogenza nei confronti dei soggetti che presentano problemi nella sfera psico-relazionale, quali sono appunto quelli curati nelle strutture socio-sanitarie del tipo di quella di che trattasi.

4. Il ricorso, dunque, per tutte le considerazioni innanzi esposte, deve essere respinto, in quanto risultano infondati tutti i profili di illegittimità del provvedimento impugnato articolati dalla Società ricorrente nei motivi di gravame formulati.

5. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

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