TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300574

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300574
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202300574
Data del deposito : 17 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/07/2023

N. 00574/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2014, proposto da -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dagli avv. C B e L F, con domicilio eletto presso il loro studio in Latina, via Priverno 18;

contro

Comune di Latina, in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dagli avv. Andrea Abbamonte e Luigi Marino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Latina, viale dello Statuto 24;

per l’annullamento

della delibera del Consiglio comunale di Latina n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, pubblicata sull’albo pretorio il -OMISSIS-, inclusi tutti gli allegati, pareri, mozioni ed altri atti presupposti, connessi e conseguenti, limitatamente ai punti e), f), g) ed h).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio straordinaria di smaltimento del giorno 16 giugno 2023 il dott. V T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Riferiscono i ricorrenti di vivere stabilmente in via -OMISSIS-, località -OMISSIS-, in zona agricola, in immediata prossimità a una discarica e ad un invaso destinato alla realizzazione di un impianto di trattamento meccanico biologico (t.m.b.) dei rifiuti, con susseguente esposizione alle relative emissioni di odori, polvere e rumori, sostanze liquide e gassose, parassiti e insetti. Al riguardo sottolineano come la ASL di Latina con nota prot. n. -OMISSIS-abbia raccomandato l’adozione di scelte di pianificazione urbanistica della zona in parola finalizzate a realizzare fasce di rispetto degli impianti di discarica e specialmente una barriera arborea autoctona.

Il Comune di Latina, con delibera giuntale n. -OMISSIS-ha avviato l’ iter finalizzato alla verifica e valutazione delle consistenze del complesso impiantistico e di smaltimento della discarica di -OMISSIS-, in vista dell’aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali e dell’individuazione di azioni di recupero e rifunzionalizzazione per scopi di interesse pubblico delle aree all’interno delle quali sono ubicati gli impianti, nonché dell’adozione di una fascia di rispetto e di una specifica norma tecnica. È stata così svolta l’istruttoria pubblica prevista dall’art. -OMISSIS-dello statuto del Comune di Latina, nel testo all’epoca vigente, con acquisizione delle note partecipative fatte pervenire dalla popolazione e dagli aventi titolo entro il termine ultimo del 5 ottobre 2012.

Con delibera consiliare n. -OMISSIS-, pubblicata sull’albo pretorio per 15 giorni a far data dal 15 gennaio 2013, l’Amministrazione, sulla base dell’istruttoria svolta, ha adottato, in variante alle n.t.a. del PRG, la norma di salvaguardia delle aree agricole contermini ai siti di discarica ubicati in zona agricola – i.e. di -OMISSIS- – in variante al PRG approvato con d.m. 13 gennaio 1972 n. 6476, con la precisazione che ciò costituisce “ azione preliminare alla definizione di successiva variante urbanistica finalizzata alla localizzazione di apposite aree ” da destinare a servizi generali-discarica. È stata così introdotta la suddetta fascia di rispetto arborea, per la quale la mozione n. 1, approvata dal Consiglio comunale in pari data, ha impegnato l’Amministrazione ad inserire l’intervento di piantumazione nel prossimo piano d’azione di energia sostenibile previsto dal c.d. patto dei Sindaci.

La delibera consiliare n. -OMISSIS-. è stata, quindi, pubblicata secondo le modalità disciplinate dall’art. 9, l. 17 agosto 1942 n. 1150, con deposito di essa e degli elaborati grafici allegati per la libera visione dei cittadini tra il 30 luglio 2013 e il 31 agosto 2013. Con nota prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- è pervenuta un’osservazione da parte di -OMISSIS-, con cui la società ha dichiarato di voler apporre la fascia arborea di rispetto prevista dalla suddetta norma tecnica, in parte, al confine degli invasi già destinati a discarica e, in altra parte, su un’area agricola adiacente all’invaso interessato dall’impianto di trattamento meccanico biologico autorizzato, dunque con modalità derogatorie rispetto a quanto deciso dall’Amministrazione nella citata delibera n. -OMISSIS-

Pertanto, con delibera consiliare n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, pubblicata sull’albo pretorio per quindici giorni a far data dal -OMISSIS-, il Comune di Latina, esaminata la predetta osservazione di -OMISSIS- e considerato che l’area di rispetto esterna all’invaso, ricadente in zona agricola, mantiene la sua destinazione urbanistica e non è, quindi, assimilata alla destinazione acquisita dall’area di realizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti, ha accolto la proposta de qua . Più in particolare, ha disposto di non gravare la fascia perimetrale dell’invaso di proprietà della società, già autorizzata per la realizzazione del complesso de quo , con la fascia di rispetto arborea per la profondità di m. 100, al fine di salvaguardare l’installazione assentita dalla Regione di impianti predisposti al controllo di emissione di fumo e altre sostanze nocive. In tal modo, il Comune di Latina ha ritenuto la proposta in parola, volta alla piantumazione delle aree a destinazione agricola confinanti con quella di sedime dell’impianto autorizzato, sia compatibile con l’interesse pubblico alla tutela ambientale delle aree prossime alla discarica. L’Amministrazione ha, altresì, condizionato il rilascio del titolo autorizzativo per la realizzazione della fascia di rispetto arborea non solo alla prova della titolarità dell’area di sedime ma anche alla rinuncia al ricorso iscritto al n.r.g. -OMISSIS- del TAR per il Lazio, sede di Latina, interposto da -OMISSIS- avverso la citata delibera consiliare n. -OMISSIS- La delibera consiliare n. -OMISSIS-del 2013 è stata, quindi, trasmessa alla Regione Lazio per l’approvazione di competenza.

Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, avviato per la notifica il 5 aprile 2014 e depositato il successivo giorno 29, gli odierni ricorrenti hanno gravato l’atto indicato in epigrafe lamentando:

I) violazione degli artt. -OMISSIS-dello statuto civico e 9, l. n. 1150 del 1942, della delibera giuntale n-OMISSIS-ltre ad eccesso di potere, dato che è stata modificata una norma tecnica di salvaguardia del PRG senza applicare il procedimento ordinario prescritto dalla legge e dallo statuto, trattandosi non di una prescrizione rivolta a tutelare il territorio nelle more dell’approvazione della variante al piano regolatore ( i.e. di una vera e propria misura di salvaguardia) ma di una norma tecnica di attuazione del piano posta a protezione dell’ambiente e della salute pubblica, sì che il procedimento di adozione di essa si era già concluso con la delibera n. -OMISSIS-. e, quindi, con la delibera n. -OMISSIS-cit. si sarebbe dovuta solo adottare la variante urbanistica di recepimento della norma di salvaguardia de qua , correndo altrimenti l’obbligo di riaprire l’istruttoria pubblica;

II) eccesso di potere per difetto di motivazione, perché la modifica della citata norma di salvaguardia non è stata sostenuta da alcuna reale giustificazione in merito alla comparazione degli interessi contrapposti né al perseguimento dell’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute, ove si consideri che la piantumazione originariamente prevista per tutta l’area perimetrale del sito è ora menomata di un’intera fascia di terreno su cui si insistono le abitazioni dei ricorrenti, sì che si consente ad -OMISSIS- di realizzare l’impianto di trattamento dei rifiuti per il quale è stata autorizzata senza l’osservanza delle necessarie misure di salvaguardia dei terreni confinanti e delle persone che ci vivono.

Si è costituita in giudizio con memoria di puro stile -OMISSIS-, che ha depositato documenti dai quali si evince che la delibera consiliare n. -OMISSIS-cit. è stata trasmessa alla Regione Lazio per l’approvazione di competenza della variante normativa al PRG e che con voto n. -OMISSIS-del 16 giugno 2014, di cui al verbale prot. n.-OMISSIS-, il Comitato regionale per il territorio he approvato con modifiche la variante normativa alle n.t.a. del PRG, di cui alle delibere consiliari nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-cit. Il Comune di Latina, tuttavia, non risulta aver ancora adottato alcun atto di controdeduzione alle osservazioni e modifiche apportate in sede regionale.

Alla camera di consiglio straordinaria di smaltimento del 16 giugno 2023 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. – Il ricorso è fondato sotto il secondo assorbente motivo.

2.1 Si premette che l’interesse alla decisione del gravame interposto avverso la delibera comunale di adozione di uno strumento urbanistico – o di una sua variante – sussiste anche in caso di omessa impugnazione del successivo atto di approvazione, in quanto l’eventuale annullamento della prima esplicherebbe effetti automaticamente caducanti, e non meramente vizianti, sul successivo provvedimento di approvazione, nella parte in cui lo stesso confermi le previsioni già contenute nel piano adottato e fatto oggetto di impugnativa (Cons. Stato, sez. IV, 28 dicembre 2012 n. 6703;
sez. IV, 8 marzo 2010 n. 1361).

2.2 Ciò chiarito in merito alla perdurante sussistenza dell’interesse alla decisione, si esamina con priorità il secondo motivo di impugnazione inerente al vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione.

In primo luogo, rileva il collegio che la norma tecnica di attuazione volta a introdurre un regime di salvaguardia per le aree contermini alla discarica di -OMISSIS-, di cui alle delibere consiliari nn. -OMISSIS-e -OMISSIS-cit., integra una variante c.d. normativa al PRG, ai sensi dell’art. 7, comma 2, n. 6), l. n. 1150 cit., che è dichiaratamente finalizzata alla massima tutela possibile delle aree agricole (zona H) contermini alla discarica di -OMISSIS-. Tale obiettivo è perseguito mediante creazione di una fascia piantumata da realizzare lungo il perimetro degli invasi della discarica, al fine di erigere uno schermo fisico, visivo, igienico, ambientale e paesaggistico, al fine di mitigare l’impatto derivante dalle attività di smaltimento dei rifiuti urbani presenti in loco .

Fatta questa premessa in ordine al contenuto ed alle finalità dell’atto impugnato, osserva il collegio che il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione ricorre allorquando quest’ultima sia meramente assertiva, tautologica, apodittica oppure obiettivamente incomprensibile (TAR Campania, Napoli, sez. V, 15 novembre 2022 n. 7068;
TAR Lazio, Roma, sez. I, 19 gennaio 2022 n. 591).

Ebbene, la motivazione addotta dal Comune resistente rispetto alla decisione di ridurre la consistenza originaria della barriera arborea de qua appare meramente assertiva ed apodittica, non dando conto di alcun approfondimento istruttorio né esprimendo alcuna circostanziata valutazione tecnica in ordine alle ricadute di tale scelta su coloro i quali, come i ricorrenti, avrebbero dovuto essere schermati dalle esternalità negative del sito gestito da -OMISSIS- Al riguardo, si limita il collegio ad osservare che il corredo motivazionale addotto dall’Amministrazione sul punto si risolve nell’affermazione, del tutto tautologica, che l’interesse pubblico alla tutela dell’ambiente e della salute umana sia perseguito attraverso la decisione così assunta.

Il Comune di Latina, dal canto suo, non si è neppure costituito in giudizio, sì che l’assenza di ogni difesa da parte dell’Amministrazione comporta la possibilità di desumere argomenti di prova sfavorevoli ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm., dovendosi ragionevolmente dedurre che, rispetto a quanto affermato nel ricorso e riscontrato dal collegio, l’ente pubblico intimato non avesse alcun argomento utile da opporre (per una recente applicazione del principio in parola v. TAR Lazio, Latina, sez. I, 14 gennaio 2023 nn. 23-25).

2.3 La fondatezza del secondo ordine di censure esenta il collegio dalla disamina del primo motivo di gravame, che resta pertanto assorbito.

3. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

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