TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-12-11, n. 201914267
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Pubblicato il 11/12/2019
N. 14267/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04971/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4971 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute, ciascuno in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 sono elettivamente domiciliati;
Regione Campania, in persona del Presidente della Giunta p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato R P dell’Avvocatura Regionale ed elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore in Roma, Via Poli n. 29;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del bando di concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2018/2021, di cui al Decreto Dirigenziale n. 25 del 24 maggio 2018, pubblicato sul BURC n. 37 del 28 maggio 2018 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 49 del 22 giugno 2018, e del bando rettificato nuovamente pubblicato in uno al Decreto Dirigenziale n. 54 dell’1 ottobre 2018;
- della graduatoria definitiva e provvisoria, nella parte in cui il ricorrente è collocato oltre l’ultimo posto disponibile, e dei decreti dirigenziali n. 2 dell’8 gennaio 2019 e n. 4 del 31 gennaio 2019 recanti approvazione delle graduatorie provvisoria e definitiva dello stesso concorso;
- della prova d’esame, delle istruzioni generali e dei quesiti somministrati, in particolare i quesiti -OMISSIS-;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto Ministero della Salute del 7 marzo 2006 come modificato dal decreto del Ministero della Salute del 7 giugno 2017 pubblicato in GURI n. 135 del 16 giugno 2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, dei decreti di rettifica del bando e del contingente posti, e della riapertura termini;
- ove occorra e per quanto di ragione, del decreto di fissazione della prova, dell’elenco ammessi e degli atti di concorso;
- del decreto ministeriale del -OMISSIS- gennaio 2019 pubblicato in GU n. 15 del 18 gennaio 2019 sulla proroga allo scorrimento della graduatoria;
- di tutti gli atti ad essi connessi presupposti e conseguenti ivi compresi:
- tutti gli atti della Commissione giudicatrice regionale campana con particolare riferimento al verbale di correzione della prova scritta dei candidati della Regione Campania e di revisione e correzione dei compiti;
- degli atti della Commissione ministeriale con cui sono stati predisposti i quesiti e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti di esame ex art. 3 comma 5 del DM 7 marzo 2006;
- in quanto occorra, degli avvisi pubblicati nell’area Formazione Specifica in Medicina Generale del sito Regione Campania, con particolare riferimento a quelli inerenti la richiesta di revisione della prova;
- di ogni atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche non conosciuto, rispetto a quelli impugnati;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere immatricolato nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;
e per la conseguente condanna
delle Amministrazioni resistenti a risarcire il danno subito dal ricorrente mediante reintegrazione in forma specifica, tramite l’adozione dei provvedimenti più opportuni per dare esecuzione alla domanda di parte ricorrente e disporre l’immatricolazione nel corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, con assegnazione della relativa borsa di studio;con l’ammissione, nel caso anche con riserva e in sovrannumero, e in subordine anche senza borsa, al corso di formazione per cui è causa e, in via subordinata, per equivalente monetario;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e della Salute, nonché della Regione Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2019 la dott.ssa Emanuela Traina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha preso parte al concorso, indetto dalla Regione Campania, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale per il triennio 2018-2021, classificandosi al -OMISSIS- posto, con -OMISSIS- punti, oltre l’ultimo utile (cioè il -OMISSIS-) per l’ammissione alla frequenza del corso in esame.
1.1. Precisa che successivamente agli “scorrimenti” della graduatoria a seguito di rinunzia degli utilmente collocati, l’ultimo concorrente ammesso è quello classificato al 232 posto, con 73 punti.
1.2. Affermando l’illegittimità della propria mancata ammissione al corso, chiede l’annullamento degli atti concorsuali per i seguenti motivi:
I) Violazione e falsa applicazione dei principi generali in tema di pubblici concorsi e del principio di affidamento e buon andamento. Violazione e falsa applicazione del DM 7.3.2006 e del bando regionale. Violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost. e dell’art. 1 c. 2 del DPR 487/1994. Irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione. Violazione del diritto comunitario .
La Regione Campania ha pubblicato dapprima una graduatoria provvisoria (decreto dirigenziale n. 2 dell’8 gennaio 2019) e, successivamente, con ulteriore decreto n. 4 del 31 gennaio 2019 ha approvato quella definitiva, dopo aver rettificato i punteggi in seguito alle numerose istanze rivolte alla correzione di numerosi errori materiali. Tale modus procedendi , che si fonda sull’istanza di parte, sarebbe illegittimo in quanto non consentirebbe la correzione degli errori “in eccesso”, non avendo i candidati che ne hanno beneficiato alcun interesse alla relativa segnalazione;tale fase sarebbe, inoltre, stata svolta in violazione del principio dell’anonimato.
II) Violazione e/o falsa applicazione artt. 3, 4, 33 ult. comma e 97 Cost. e degli artt. 23, 24 e 25 d. lgs. 368/1999. Eccesso di potere per erroneità e/o carenza dei presupposti di fatto e di diritto, per illogicità, per ingiustizia manifesta e per disparità di trattamento. Illegittimità in via derivata degli atti e provvedimenti della regione Campania indicati nella narrativa del ricorso .
Il DM 7 marzo 2006 all’art. 9 comma 2, nonché il bando di concorso emanato dalla Regione Campania all’art. 11 comma 5, recano l’illegittima previsione secondo cui “ in caso di parità di punteggio tra i candidati si fa ricorso al criterio di preferenza della minore anzianità di laurea ”. Tale irrazionale criterio finirebbe per favorire gli studenti meno brillanti, che abbiano conseguito la laurea anche “fuori corso”.
III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché dell’art. 8 e 9 del DM 7 marzo 2006;eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto; erroneità della formulazione dei quesiti nn. 11--OMISSIS--24-83, della individuazione dell’unica risposta esatta e della conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente.
Come emerge dalla relazione tecnica depositata in atti, in almeno quattro delle domande della prova concorsuale somministrata al ricorrente erano presenti delle ambiguità e non poteva essere individuata, tra quelle previste, una sola risposta corretta, con conseguente illegittimità dell’attribuzione, in relazione ad essi, del punteggio pari a zero.
IV) Violazione e/o falsa applicazione del bando e delle istruzioni ministeriali contenute nel questionario. Violazione degli artt. 3, 4 e 97 Cost., degli artt. 23 e 25 del d.lgs. 368/1999 nonché degli artt. 8 e 9 del DM 7 marzo 2006;eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed irragionevolezza manifesta dell'azione amministrativa, difetto dei presupposti di fatto e di diritto, erroneità della correzione e revisione dei quesiti e della conseguente attribuzione del relativo punteggio al ricorrente .
Il ricorrente ha risposto correttamente alla domanda n. 26 (risposta D);la stessa è stata però annullata dalla Commissione esaminatrice, poiché sul foglio risulta anche un “ trattino ” sulla risposta A;sarebbe tuttavia evidente che mentre la casella D sia stata annerita completamente e quindi – come da istruzioni – “con un tratto orizzontale uniforme e ben marcato”, al contrario quello sulla risposta A sia solo un “ segnetto di penna ”, fatto forse involontariamente.
V) Irragionevolezza e illogicità del decreto -OMISSIS- gennaio 2019 pubblicato in GU n. 15 del 18 gennaio 2019 sulla proroga allo scorrimento della graduatoria;violazione degli articoli 3, 97 e 34 Cost., e dell’art. 1 c. 2 del DPR 487/1994;irragionevolezza, illogicità, omessa motivazione;violazione del diritto comunitario , della par condicio e del favor partecipationis.
La prevista proroga da 60 a 180 giorni della possibilità di scorrere la graduatoria per l’accesso al corso è eccessivamente limitata, con conseguente sussistenza del rischio che alcune borse di studio vadano perdute;peraltro la clausola del bando e la disposizione del decreto di proroga che limitano temporalmente in modo arbitrario gli scorrimenti sono privi di ogni motivazione al riguardo.
2. Si sono costituiti in giudizio la Regione Campania, che non ha svolto difese, e il Ministero della Salute, il quale ha depositato documentazione e relazione nella quale è stato sottolineato come il concorso sub judice sia integralmente svolto in sede regionale, senza alcuna partecipazione ministeriale con la sola eccezione della nomina dell’unico componente della commissione di esperti che formula i quesiti da sottoporre ai candidati, ed è stata comunque eccepita l’infondatezza dei motivi di gravame.
2.1. Il Ministero ha altresì versato in atti un parere, reso dalla Commissione di Esperti costituita ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DM 7 marzo 2006, con il quale è stata confutata l’attendibilità delle conclusioni rassegnate nella relazione medica prodotta dal ricorrente, il quale ha altresì depositato ulteriori controdeduzioni del proprio consulente.
3. Con ordinanza n. -OMISSIS-la Sezione ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e fissato per la discussione l’udienza del 15 luglio 2019.
4. All’esito di quest’ultima è stato, altresì, disposto procedersi a verificazione, affidando l’incombente al Direttore dell’Istituto Superiore di Sanità, in merito alla corretta formulazione dei quesiti contestati nell’ambito del III motivo di ricorso ed alla possibilità, o meno, per i candidati fornire agli stessi una sola risposta corretta tra quelle indicate.
5. Acquista la relazione dell’organismo verificatore, all’udienza pubblica del 12 novembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il primo motivo non è fondato.
6.1. In primo luogo il Collegio reputa che disporre la correzione di errori materiali sia attività tutt’altro che illogica o irragionevole, costituendo invece attuazione dei principi generali dell’attività amministrativa, enunciati dagli art. 97 Cost. e 1 della L. 241/1990;non è inoltre pertinente al caso di specie l’invocato DPR 487/1994, recante la disciplina delle procedure per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei relativi concorsi, vertendo l’odierno giudizio su una procedura selettiva finalizzata ad accertare l’idoneità all’accesso ad un corso di formazione, ancorché con la previsione di una borsa di studio.
6.2. Parimenti infondato è, inoltre, il rilievo inerente la violazione del principio dell’anonimato nella fase di correzione degli errori materiali, dovendo quest’ultima necessariamente avvenire in un momento successivo all’apertura delle buste contenenti gli elaborati concorsuali.
6.3. È peraltro generica, oltre che posta in forma dubitativa, con ogni conseguenza in merito alla relativa ammissibilità, la doglianza inerente l’attribuzione di punteggi errati “per eccesso” a candidati nemmeno individuati.
7. In relazione al secondo motivo osserva la Sezione che - come peraltro evidenziato anche in ricorso - il criterio preferenziale della minore anzianità della laurea è stato già ritenuto illegittimo dalla sentenza di questa Sezione n. 9513 del 20 settembre 2018 (oggetto di correzione di errore materiale con Decreto Collegiale n.10982 del -OMISSIS- novembre 2018) che ne ha, conseguentemente, disposto l’annullamento.
7.1. Ed infatti successivamente, il Ministero della Salute ha conformemente disposto la modifica dell’art. 9, comma 2 del DM 7 marzo 2006, annullato in parte qua , sopprimendo dal suddetto articolo le parole “ della minore anzianità di laurea ” tramite il DM 5 dicembre 2018, la cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è avvenuta in data 10 dicembre 2018.
7.2. Risulta, tuttavia, che il bando della selezione oggetto del presente giudizio sia stato approvato con atto del 25 maggio 2018, cioè prima dell’annullamento giurisdizionale della previsione regolamentare che lo stesso ha, infatti, mutuato.
7.3. Il motivo è pertanto fondato e il relativo accoglimento non richiede alcuna prova di resistenza (come già affermato, in un caso analogo, dalla sentenza di questa sezione del 3 gennaio 2019 n. 27), essendo in proposito sufficiente la possibilità anche del solo conseguimento di una migliore posizione nella graduatoria concorsuale.
8. Con riferimento al terzo motivo si osserva quanto segue.
8.1. Attraverso tale censura il ricorrente contesta la formulazione dei quesiti -OMISSIS- del questionario, in relazione ai quali allo stesso non è stato assegnato alcun punteggio, sostenendo, in ciò confortato da una relazione tecnica, che alle domande -OMISSIS-non sarebbe stato possibile dare una sola risposta, mentre alla n. -OMISSIS- doveva ritenersi corretta la risposta da lui data, ingiustamente ritenuta errata dalla commissione.
8.2. Puntualizza in proposito parte ricorrente:
- in relazione al quesito n. 11: “ Quale dei seguenti NON è un test di routine nello studio dell’ipertensione arteriosa di nuovo riscontro?
• a. Dosaggio dell’emoglobina
• b. Dosaggio della creatinina sierica
• c. ECG a dodici 12 derivazioni
• d. Dosaggio della kaliemia e natriemia
• e. Dosaggio emoglobina glicata (HbA1c) ”
la commissione avrebbe ritenuto giusta la risposta contrassegnata con la lettera e), ma la propria risposta, cioè la a), alla luce della letteratura scientifica, sarebbe parimenti corretta;
- in relazione al quesito -OMISSIS-: “L’effetto analgesico dei FANS nel dolore lieve/moderato aumenta con l’aumentare della dose?
• a. Si
• b. Solo nel dolore periferico
• c. No
• d. Solo con l’associazione fra FANS
• e. Solo per Diclofenac e Ketorolac ”
la commissione avrebbe erroneamente ritenuto corretta la risposta c), mentre la risposta giusta sarebbe la a) cioè quella da lui contrassegnata;
- quanto al quesito n. 24 “ Quale è la percentuale di sopravvivenza secondo le curve di Kaplan Maier per il tumore del colon di stadio II a 5 anni?
• a. 90-75%
• b. quasi il 100%
• c. 80-60%
• d. 60-40%
• e. <40% "
la commissione avrebbe considerato giusta la risposta a), ma anche la c) da lui indicata sarebbe corretta;
- infine, sul quesito n. 83 “ Nell’impostazione della terapia di una infezione polmonare bisogna tener conto che alcuni antibiotici comunemente usati hanno anche un’azione antitubercolare. Quale tra i seguenti?
• a. Claritromicina
• b. Cotrimossazolo
• c. Levofloxacina
• d. Amoxicillina – acido clavulanico
• e. Metronidazolo”
sarebbe stata individuata come corretta la risposta c) ma anche quella da lui indicata, cioè quella con la lett. a) sarebbe non di meno valida.
8.3. La commissione di esperti ha, invece, come detto al superiore punto 2.1., motivatamente confermato la correttezza delle proprie conclusioni, contestando quelle del consulente di parte ricorrente su cui il motivo di ricorso è fondato.
8.4. L’organismo cui è stata affidata la verificazione, cioè l’Istituto Superiore di Sanità, analizzati i quesiti e le risposte agli stessi indicate nell’ambito della prova concorsuale, ha così concluso:
-“ Il Quesito 11 benché correttamente formulato non dà la possibilità di rispondere correttamente poiché tutte le risposte presentate sono ugualmente accettabili. Il parere della Commissione di Esperti, attentamente valutato, non risulta soddisfacente. Posto che la diagnosi di diabete misconosciuto è necessaria alla stadiazione del rischio cadiovascolare del paziente iperteso di nuovo riscontro, il punto è se l’hb-glicata possa o meno ritenersi un esame routinario per questa finalità. Vi è consenso unanime fra OMS e maggiori società scientifiche nazionali e internazionali sull’ utilità o addirittura superiorità dell’Hb glicata rispetto alla glicemia a digiuno per la diagnosi di diabete, ripresa dalle linee guida di più alta qualità metodologica. La trattatistica di riferimento è globalmente congrua con questa interpretazione”;“Le risposte offerte sono non suscettibili di soluzione soddisfacente da parte dei candidati, poiché sono tutte corrette. L’ HB glicata è un esame di routine eseguibile in tutti i pazienti ipertesi al pari di tutti gli altri indicati .”;
-“il Quesito -OMISSIS- è correttamente formulato, ma offre erroneamente una risposta infondata, mentre la risposta corretta è presente fra quelle presentate. Il parere della Commissione di Esperti non è condivisibile, poiché vi è un riconoscimento generalizzato dell’esistenza di un effetto dose-risposta per i FANS, sebbene mitigato dall’effetto tetto”. “Le risposte offerte sono suscettibili di soluzione soddisfacente da parte dei candidati ma si ritiene corretta la risposta a) e non la risposta c).”;
-“ il Quesito 24 è corretto per alcuni aspetti (tipologia di cancro e suo stadio, definizione dell’esito, modello matematico di analisi di sopravvivenza) ma ambiguo per altri (indeterminatezza della versione di staging AJCC, arco temporale di riferimento, area geografica). Il cancro del colon, soprattutto al II stadio, rappresenta in effetti una entità biologica eterogenea, con percentuali di sopravvivenza estremamente variabili per la coesistenza di ulteriori fattori prognostici non catturati dalla stadiazione. La parziale ambiguità della domanda contribuisce ulteriormente a confondere i concorrenti. Di fatto nessuna delle risposte offerte si può ritenere corretta”;“nessuna delle risposte offerte è da considerare soddisfacente: impossibile per i concorrenti determinare la risposta corretta ”;
-“ il Quesito 83 è correttamente formulato, ancorché generico. Stante il tenore della domanda che si limita a richiedere quale dei 5 farmaci abbia una attività antitubercolare, non meglio specificata, sulla base della trattatistica e restante letteratura biomedica consultata si ritiene che delle risposte offerte ben 4 su 5 siano corrette.” “Le risposte offerte sono ambigue e non suscettibili di soluzione soddisfacente da parte dei candidati ”.
8.5. Il Collegio non può che dare seguito alle considerazioni tecniche e conclusioni del verificatore, sia per la terzietà ed autorevolezza della fonte, sia per la chiarezza dell’analisi condotta, la quale non è stata peraltro minimamente contestata dalle amministrazioni costituite in giudizio.
8.6. Dunque, se con riferimento al quesito n. -OMISSIS- risulta evidente l’illegittimità della mancata attribuzione al ricorrente del relativo punteggio, essendo stato in giudizio accertato che la risposta da lui fornita era quella corretta, occorre valutare quali conseguenze debbano trarsi dalla verificata non univoca formulazione degli altri tre quesiti contestati e, in particolare, delle relative risposte.
8.7. Il bando all’art. 9 così dispone:
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento in graduatoria .
8.8. Parte ricorrente afferma che la dedotta - e, come detto, acclarata - non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti.
8.9. La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore “… non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto minano l’univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell’una o dell’altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito…..(…) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto .”
8.10. Secondo il giudice d’appello, pertanto, l’acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l’attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l’appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata.
8.11. Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente satisfattivo dell’interesse del ricorrente, ritenuto altresì che “ la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela ” (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223);la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l’interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi.
8.12. Il motivo è pertanto fondato e va accolto nei termini indicati, con conseguente obbligo dell’amministrazione regionale di procedere alla correlata rettifica della graduatoria finale attribuendo al ricorrente la posizione allo stesso spettante anche alla luce degli “scorrimenti” nelle more disposti.
9. È invece infondato, e come tale non meritevole di accoglimento, il quarto motivo.
9.1. La visione della scheda recante le risposte fornite dal ricorrente evidenzia infatti, quanto al quesito 26, la presenza di due caselle annerite, ancorché una in modo più marcato rispetto all’altra, e ciò in contrasto con la chiara disposizione delle “Istruzioni Generali” per l’esecuzione della prova, prodotte in giudizio dal Ministero resistente, ove è stabilito che “ ciascuna domanda prevede una sola risposta esatta ” e “ non sono ammesse cancellazioni né correzioni ”, e ciò, come specificato dal Ministero nella propria relazione esplicativa e non contestato da parte ricorrente, al fine di consentire la lettura ottica degli elaborati in sede di correzione.
9.2. Reputa sul punto il Collegio che i candidati, resi edotti delle modalità di espletamento della prova e della relativa finalità, avessero l’onere di marcare nelle forme richieste esclusivamente la casella con la risposta prescelta, prestando la massima attenzione a non apporre segni nelle altre, e ciò proprio per evitare che inavvertite sbavature potessero compromettere l’esito della stessa.
10. Il quinto motivo ed ultimo motivo – con il quale si lamenta la previsione di un termine fisso per gli scorrimenti che sarebbe “troppo breve”, risulta formulato in modo generico ed ipotetico, nonché senza la necessaria indicazione dell’interesse del ricorrente al relativo rilievo, con ogni conseguenza in punto di ammissibilità.
10.1. Lo stesso è, in ogni caso, anche infondato poiché una volta dato inizio alle lezioni, alle quali come noto sussiste obbligo di frequenza, non è ragionevole una ammissione continua di ulteriori medici, la quale non consentirebbe una ottimale pianificazione delle attività didattiche.
11. Il ricorso deve, dunque, essere accolto limitatamente ai motivi II e III con conseguente obbligo, per l’amministrazione regionale, di procedere alla riformulazione della graduatoria con riferimento alla posizione del ricorrente, sia eliminando il criterio della minore anzianità di laurea (II motivo), sia procedendo all’attribuzione allo stesso dei 4 punti non assegnati (III motivo).
12. Va, invece, respinta la domanda di accertamento e condanna dell’amministrazione regionale ad effettuare l’immatricolazione al corso, poiché dall’accoglimento dei motivi deriva la necessità dell’effettuazione di una nuova istruttoria e solo all’esito di quest’ultima potrà, eventualmente, essere disposta l’ammissione del ricorrente al corso, piuttosto che la sua collocazione in una migliore posizione in graduatoria.
13. Per analoghe considerazioni va, infine, respinta la domanda di condanna all’attribuzione della borsa di studio, presupponendo quest’ultima l’ammissione al corso, allo stato rimessa ad ulteriori apprezzamenti dell’amministrazione.
-OMISSIS-. Il ricorso viene, dunque, accolto in parte nei termini anzidetti con riferimento alla domanda annullatoria, mentre è respinto con riguardo a quella risarcitoria.
15. L’esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese del giudizio.