TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-03-15, n. 201300402

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2013-03-15, n. 201300402
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201300402
Data del deposito : 15 marzo 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01234/2007 REG.RIC.

N. 00402/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01234/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2007, proposto da N C, rappresentato e difeso dall’avv. P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, corso Vittorio Veneto, 8;

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l'annullamento

- del decreto n. 306 del 28 marzo 2007 del Comando Generale della Guardia di Finanza, notificato il 18 giugno 2007;

- della deliberazione n. 19936 del 16 ottobre 2006 del Comitato di verifica per le cause di servizio;

- della deliberazione n. 7447 del 22 giugno 2004 del Comitato di verifica per le cause di servizio;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Savio Picone e uditi per le parti i difensori avv. Domenico Caringella (su delega dell’avv. P P) e avv. Grazia Matteo;

Ritenuto di poter decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorrente, vicebrigadiere della Guardia di Finanza, impugna gli atti in epigrafe con i quali è stata respinta la domanda di equo indennizzo e di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia “note di artrosi lombare con ernia discale L5-S1”, che a suo dire sarebbe causalmente collegata al servizio di radiomontatore, svolto a partire dall’anno 1997;

Considerato che la dipendenza da causa di servizio è stata esclusa dal Comitato di verifica per le cause di servizio, dapprima con parere n. 7447 del 22 giugno 2004 ed in seguito, all’esito del riesame, con parere confermativo n. 19936 del 16 ottobre 2006;

Ritenuto di dover respingere l’impugnativa, tenuto conto che:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato è vincolante per l’Amministrazione, che può legittimamente motivare la decisione di rigetto dell’istanza mediante il suo richiamo (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683;
Id., sez. V, 7 febbraio 2012 n. 658);

- gli accertamenti sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità dei pubblici dipendenti, anche in relazione all’equo indennizzo, rientrano nella discrezionalità tecnica del Comitato, che perviene alle relative conclusioni assumendo a base le cognizioni della scienza medica e specialistica, con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale su tali decisioni è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di evidenti vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 giugno 2009 n. 3500);

- nella fattispecie, il Comitato ha congruamente argomentato la propria decisione negativa, affermando che l’infermità riportata dal ricorrente è conseguenza di una predisposizione costituzionale e che l’attività lavorativa svolta non è stata causa o concausa efficiente e determinante dell’insorgere della patologia;

- in particolare, il Comitato ha rilevato che l’artrosi lombare con ernia discale è dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali, in correlazione con l’usura conseguente al progredire dell’età, e che sul suo decorso non può aver influito il servizio prestato dal ricorrente in ambienti chiusi, quali che fossero le condizioni di areazione e riscaldamento;

- non sussistono i presupposti per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, tenuto conto dei limiti che, per costante giurisprudenza, l’utilizzo di questo mezzo istruttorio incontra nel processo amministrativo, specialmente al cospetto di valutazioni, quali quelle sulla dipendenza da causa di servizio, che la legge riserva in via tendenzialmente esclusiva a determinati organi collegiali composti da funzionari di diversa estrazione e professionalità (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 marzo 2012 n. 1510);

Ritenuto, con conclusione, di dover respingere il ricorso, con compensazione delle spese di giudizio;

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