TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-01-18, n. 202100016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2021-01-18, n. 202100016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202100016
Data del deposito : 18 gennaio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2021

N. 00016/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00186/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 186 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli Avvocati R P e D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato, in Bologna, via A. Testoni n. 6;

per l'annullamento

- del Decreto Ministeriale -OMISSIS- del 3 settembre 2020 del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP);

- del Decreto Ministeriale del 31 luglio 2020 con il quale il DAP rigettava la domanda presentata il 17 dicembre 2019 dall' ex Agente di Polizia Penitenziaria -OMISSIS-volta ad ottenere il trasferimento nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, ai sensi dell'articolo 75 D.Lgs 30 ottobre 1992, n.443;

- del verbale n.5 del 12 giugno 2020 della Commissione esaminatrice, istituita ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 30 ottobre 1992 n. 443;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021, celebrata da remoto in videoconferenza, il dott. Marco Poppi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Ricorrente, già Agente della Polizia Penitenziaria, con verbale della Commissione Medica di La Spezia dell’11 dicembre 2019, veniva giudicata “ non idonea permanentemente al servizio di istituto, si idonea al transito in altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria odi altre Amministrazioni dello Stato” .

In data 17 dicembre 2019, la Ricorrente presentava istanza di transito nei ruoli amministrativi del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 443/1992

Con verbale -OMISSIS-del 12 giugno 2020, la “ Commissione per il personale del Corpo di polizia penitenziaria Ruolo Agenti/Assistenti ” (di seguito Commissione), istituita ai sensi dell’art. 50 del citato Decreto legislativo, tenuta a pronunciarsi in ordine all’istanza della Ricorrente, pur richiamando tanto il giudizio di idoneità al transito espresso dalla CMO quanto l’inesistenza di pendenze penali o disciplinari a carico dell’interessata, si esprimeva negativamente allegando l’impossibilità di una “ valutazione di piena idoneità in vista dell’ammissione ai profili professionali richiesti ” considerato il “ periodo temporale del sevizio prestato ” dalla stessa “ esiguo e discontinuo ”.

Con decreto del 31 luglio 2020, il Ministero della Giustizia, richiamando il parere espresso dalla Commissione, respingeva l’istanza di transito della Ricorrente.

Con successivo decreto del 3 settembre 2020, il Ministero, richiamando i precedenti giudizi espressi dalla CMO e dalla Commissione, dispensava la Ricorrente dal servizio.

La Ricorrente impugnava i richiamati decreti ministeriali con ricorso depositato il 6 ottobre 2020 deducendo una pluralità di profili di illegittimità riferiti alla violazione della tempistica procedimentale e delle garanzie partecipative, nonché, al supporto motivazionale dei decreti impugnati.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio con memoria formale del 12 ottobre 2020, integrando le proprie difese con deposito documentale del 23 ottobre successivo, comprensivo di una succinta relazione circa i fatti di causa.

La Ricorrente, in vista della discussione dell’incidente cautelare, ribadiva le proprie doglianze con memoria depositata il 26 ottobre 2020.

Nella camera di consiglio del 28 ottobre 2020, con ordinanza -OMISSIS-, il Collegio, rilevati profili di palese contraddittorietà nelle motivazioni esplicitate a supporto dei provvedimenti impugnati, accoglieva l’istanza di sospensione disponendo il riesame della posizione della Ricorrente.

L’Amministrazione ignorava l’ordine.

La Ricorrente depositava memoria conclusionale il 26 novembre 2020.

All’esito dell’udienza del 13 gennaio 2021, celebrata da remoto in videoconferenza, la causa veniva decisa.

Può procedersi allo scrutinio del quarto motivo di ricorso, con il quale la Ricorrente deduce l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, trattandosi di censura manifestamente fondata.

La Ricorrente espone che la CMO, all’esito degli accertamenti di competenza, la giudicava idonea al transito in altri ruoli dell’Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato e che detto favorevole giudizio veniva disatteso dalla Commissione, il cui parere veniva recepito nei provvedimenti impugnati, sulla base della sola considerazione che l’esiguità e discontinuità del servizio prestato non consentivano “ una valutazione di piena idoneità ”.

L’Amministrazione si difende senza alcuna specifica confutazione dei singoli motivi di ricorso, limitandosi a richiamare la natura vincolante del parere espresso dalla Commissione ex art. 50.

Il motivo è fondato.

L’art. 75 del D. Lgs. n. 443/1992, prevede che “ il personale del Corpo di polizia penitenziaria giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto ” possa “ a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego ”.

Circa la natura dell’istituto in disamina, la giurisprudenza ha già avuto modo di rilevare “ la ratio dell'istituto del transito nei ruoli civile è quella di consentire al personale della polizia penitenziaria - risultato inidoneo ai gravosi e delicati compiti di servizio - di poter proseguire il rapporto di pubblico impiego nei ruoli civili dell'Amministrazione della giustizia o di altre Amministrazioni statali, per le quali non sia necessaria la sussistenza degli specifici requisiti psichici, fisici e attitudinali richiesti per i compiti di servizio suddetti. Pertanto, le disposizioni contenute negli art. 75 e 76 del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 sottendono la finalità di assicurare giusta tutela al diritto al lavoro del dipendente che, riconosciuto inidoneo al servizio d'istituto, possa, invece, espletare altre mansioni anche presso Amministrazioni diverse da quella afferenti alla compagine ministeriale, nella quale è originariamente collocato ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 19 marzo 2020, n. 3445)

La suesposta posizione è conforme a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza del 10 febbraio 2006, n. 56 che nell’occasione affermava, quale principio generale in materia di pubblico impiego, che il personale inidoneo prima di essere dispensato, deve essere posto nelle condizioni di continuare a prestare servizio ai fini dell'assolvimento di compiti e funzioni compatibili con le sue condizioni di idoneità fisica.

La consistenza della posizione giuridico soggettiva del dipendente pubblico che viene a trovarsi nella condizione di essere inidoneo al servizio di istituto ma che mantiene i requisiti fisici e psichici per svolgere il servizio in altro ruolo, come più volte precisato dalla giurisprudenza, assume la consistenza del diritto soggettivo ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2020, n.1885).

La Ricorrente si avvaleva di tale possibilità presentando la già citata istanza di transito di transito del 17 dicembre 2019.

In esito all’istanza di transito, il Ministero si determinava, come anticipato, con decreto del 31 luglio 2020 limitandosi ad allegare, in punto di motivazione che la Commissione “ dopo aver esaminato la richiesta della nominata in oggetto ha espresso parre non favorevole al transito … ” e che per tale ragione “ occorre procedere al rigetto della domanda ”.

Con il successivo decreto del 3 settembre, la Ricorrente veniva dispensata dal servizio sul solo presupposto che “ il Ministero della Giustizia ha respinto al suddetta istanza di transito ”.

In alcuno degli impugnati provvedimenti sono contenute motivazioni ulteriori al mero richiamo al parere espresso dalla Commissione.

Ciò premesso, ai fini del giudizio di congruità della motivazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di transito (il successivo provvedimento di dispensa deve ritenersi vincolato) deve, quindi, farsi riferimento, alle posizioni espresse dagli altri organi intervenuti nel procedimentonei decreti impugnati, ne divengono parte integrante ( ex multis , Cons. Stato , Sez. V , 21 febbraio 2020 , n. 1322).

Come anticipato, la CMO si esprimeva favorevolmente al transito mentre la Commissione si limitava ad affermare che era impossibilitato ad esprimersi poiché il “ periodo temporale del sevizio prestato ” dalla stessa era “ esiguo e discontinuo ”, pervenendo alla conclusione che per ciò solo doveva respingersi l’istanza di transito.

Nonostante il giudizio di idoneità espresso dalla CMO, nessun argomento, veniva, come anticipato, speso dalla Commissione in ordine alle ragioni per le quali riteneva di discostarsi da quanto affermato dall’organo medico legale, nonostante il rendimento fornito dalla Ricorrente, sia pur nell’esiguo periodo di servizio prestato, non palesasse criticità.

A fronte, quindi, dell’accertato possesso dei requisiti psicofisici prescritti dal richiamato art. 75 del D. Lgs. n. 443/1992 (attestati dalla CMO), nulla è allegato dall’Amministrazione a sostegno dell’inidoneità della Ricorrente sotto il profilo attitudinale.

Come si ricava, invero, dall’unico documento caratteristico prodotto dall’Amministrazione (Rapporto informativo relativo all’anno 2018) il rendimento fornito dalla Ricorrente veniva giudicato come “ Buono ” e non emergono, non solo dai provvedimenti impugnati ma anche dalla documentazione depositata, ulteriori elementi a sostegno del giudizio negativo espresso.

A fronte pertanto, di un giudizio favorevole espresso dalla CMO relativamente ai profili di competenza e di uno svolgimento del servizio valutato positivamente, il giudizio negativo impugnato sulla base della sola pretesa esiguità del periodo di servizio prestato deve ritenersi insufficiente a sorreggere sotto il profilo motivazionale l’esito conclusivo del procedimento, non consentendo alla destinataria dell’atto la comprensione delle ragioni giuridiche sulle quali si fonda.

Si deve ulteriormente rilevare che l’evidenziato profilo di contraddittorietà veniva rilevato dalla Sezione già in sede cautelare disponendo il riesame della posizione della Ricorrente con la citata ordinanza -OMISSIS-, che l’Amministrazione disattendeva rimanendo inerte.

L’illegittimità del diniego opposto dall’Amministrazione alla domanda di transito, travolge il successivo decreto di dispensa che nel primo trova l’unico presupposto.

Per quanto precede il ricorso deve essere accolto con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle spese nella misura liquidata in dispositivo.

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