TAR Venezia, sez. I, sentenza 2019-06-28, n. 201900790
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Pubblicato il 28/06/2019
N. 00790/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00673/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 673 del 2015, proposto dal
dott. R P, rappresentato e difeso dagli avv.ti G D T e S B e con domicilio digitale come da “P.E.C.” da Registri di Giustizia
contro
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. F R e con domicilio eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura Regionale, in Venezia, Cannaregio, n. 23
nei confronti
dott.ssa M G, non costituita in giudizio
per l’annullamento,
previa sospensione dell’esecuzione e previe misure cautelari monocratiche,
- della deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 8 del 3 marzo 2015 recante l’elezione del Garante Regionale dei diritti della persona;
- di tutti gli atti connessi e presupposti, in particolare dell’avviso n. 33 del 22 settembre 2014, nonché dei provvedimenti di nomina e dei procedimenti di elezione del Garante, ivi compreso il verbale di giuramento del medesimo;
- degli atti conseguenti e in particolare:
- della comunicazione del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto prot. n. 6910/tit.2.19.2 del 2 aprile 2015;
- della delibera dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 53 del 28 aprile 2015;
- del decreto del dirigente capo dei Servizi Affari Generali del Consiglio Regionale del Veneto n. 54 del 5 maggio 2015;
- degli atti conseguenti.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti l’istanza di misure cautelari monocratiche e il decreto presidenziale n. 179/2015 del 15 maggio 2015, recante rigetto della stessa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della Regione Veneto;
Vista l’ordinanza n. 209/15 dell’11 giugno 2015, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3695/15 del 27 agosto 2015, con la quale è stato respinto l’appello proposto contro la precedente;
Preso atto del deposito tardivo di memoria e documenti da parte del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza pubblica del 19 giugno 2019 il dott. P D B;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Udita la dichiarazione di rinuncia al ricorso con compensazione delle spese resa dal difensore del ricorrente in sede di udienza pubblica;
Visto l’art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 104/2010 (c.p.a.);
Visti, altresì, gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.;
Visto, ancora, l’art. 74 c.p.a.
Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe il dott. R P ha impugnato gli atti e provvedimenti del pari elencati in epigrafe, chiedendone l’annullamento, previa sospensione e previe misure cautelari monocratiche, per i dedotti motivi di legittimità;
Considerato che l’istanza di misure cautelari monocratiche è stata respinta con decreto n. 179/2015 del 15 maggio 2015;
Considerato che si è costituita in giudizio la Regione Veneto, depositando memoria e documenti sui fatti di causa e resistendo alle domande attoree;
Considerato che l’istanza di sospensione degli atti impugnati è stata respinta con ordinanza n. 209/15 dell’11 giugno 2015, poi confermata dall’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3695/15 del 27 agosto 2015, che ha respinto l’appello cautelare;
Considerato che in vista dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato fuori termine una memoria e dei documenti;
Considerato che all’udienza pubblica del 5 giugno 2019 il Presidente ha reso edotte le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dell’esistenza di possibili profili di improcedibilità del ricorso, con riferimento alla mancata impugnazione del provvedimento di rinnovo dell’incarico alla controinteressata, quindi la causa è stata rinviata al 19 giugno 2019;
Considerato che all’udienza pubblica del 19 giugno 2019 il difensore del ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate e che il difensore della Regione non si è opposto, quindi la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p.a. “La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale”;
Considerato che nel caso di specie, il difensore del ricorrente che ha dichiarato la rinuncia al ricorso non è munito di apposito mandato speciale, secondo quanto richiesto dall’art. 84, comma 1, cit., non potendo qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. II, 29 gennaio 2019, n. 116, con la giurisprudenza ivi richiamata);
Ritenuto, pertanto, di non poter dichiarare l’estinzione del ricorso per rinuncia, stante l’irritualità di questa, non pienamente conforme alla disciplina dell’art. 84 c.p.a.;
Considerato, nondimeno, che per giurisprudenza consolidata (cfr., ex multis, T.A.R. Veneto, Sez. II, n. 116/2019, cit.;id., Sez. I, 18 dicembre 2018, n. 1185 e 3 marzo 2018, n. 292), la rinuncia irrituale costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, ai sensi di quanto dispone l’art. 84, comma 4, c.p.a. (secondo cui “Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa”);
Ritenuto, per quanto detto, di dover dichiarare il ricorso improcedibile ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse;
Ritenuto, da ultimo, di dover compensare integralmente le spese di lite tra le parti costituite, in virtù della condotta processuale delle stesse e, in particolare, delle dichiarazioni da esse rese alla pubblica udienza