TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-01-29, n. 201900116

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-01-29, n. 201900116
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201900116
Data del deposito : 29 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2019

N. 00116/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01753/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1753 del 2002, proposto da:
G T e L T, rappresentati e difesi dall'avvocato R C, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto, in Venezia Cannaregio 2277/2278;

contro

Comune di Crespano del Grappa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A B e F S G, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F S G in Venezia, Dorsoduro, 3593;

per l’annullamento

dell'ordinanza n. 6 del 2.5.2002 prot. n. 3569 e del provvedimento datato 2.5.02 prot. n. 3568 del Responsabile del Servizio Area Urbanistica, notificati il successivo 9.5.02, nella parte in cui è stato disposto il diniego della sanatoria edilizia e ordinata la rimessione in pristino dello stato dei fabbricati edificati sui mapp. nn. 231 - 120 - 121 del Comune di Crespano e la demolizione delle opere ritenute abusive eseguite sui corpi di fabbrica "A", "B" e "C", nonché il ripristino dell'originaria destinazione d'uso dei fabbricati A e B.

Con condanna della P.A. al risarcimento danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crespano del Grappa;

Viste le memorie difensive;

Vista la dichiarazione depositata in data 18 gennaio 2019, con la quale il difensore di parte ricorrente dichiara di rinunciare agli atti del ricorso;

Visti gli artt. 35, 84 e 85 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 gennaio 2019 il dott. G G A D e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Gli esponenti rappresentano di essere proprietari di un fondo ricadente in ZTO E del Comune di Crespano del Grappa, catastalmente censito ai mappali nn. 231-120-121 del fg. 16°.

Sul terreno, con concessione edilizia n. 443/1972, venne edificato un fabbricato (C) per l’allevamento di suini, ampliato con successive concessioni edilizie n. 47 del 1980 e n. 43 del 1983, con la costruzione di due separati corpi di fabbrica (A e B).

Con provvedimento prot. n. 6161/95 in data 16.02.1996, su istanza degli esponenti, il Comune di Crespano del Grappa prese atto di quanto comunicato e rilasciò nulla osta per il cambio di attività da allevamento suinicolo ad attività agroindustriale per la produzione di concime organico minerale, secondo gli allegati grafici di progetto .

I ricorrenti espongono, altresì, di aver deciso di affittare il fabbricato ad una ditta svolgente attività nel settore della produzione di fertilizzanti e che prima di dare inizio all’attività furono eseguite delle modifiche rispetto ai progetti approvati che comunque non alterarono la sagoma dei fabbricati né comportarono variazioni tipologiche o planovolumetriche (pagg. 3 e ss. del ricorso).

Tuttavia un sopralluogo nel novembre del 2000 fece emergere delle difformità, con conseguente avvio del procedimento relativo all’accertamento della legittimità o meno delle opere eseguite.

Gli esponenti, dunque, presentarono istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 97, comma 3, della legge reg. n. 61/1985.

Tuttavia, espongono i ricorrenti, con ordinanza di ripristino n. 43/2001 prot. n. 8488 venne negata la sanatoria con riferimento alle opere realizzate sui capannoni A e B, ordinando la demolizione ed il ripristino della originaria destinazione d’uso;
in relazione al capannone C, invece, la sanatoria venne accolta in parte.

Detta ordinanza fu annullata dallo stesso Comune di Crespano del Grappa con determina prot. n. 8771 del 15 novembre 2001.

Tuttavia, successivamente furono adottati dal Comune il provvedimento n. 3568 del 2 maggio 2002 e l’ordinanza n. 6 in data 2 maggio 2002, prot. n. 3569.

In particolare:

- con il provvedimento n. 3568 del 2 maggio 2002, in sintesi, in relazione alla pratica prot. n. 13/2001, è stata disposta la rimessa in pristino dello stato dei fabbricati e dell’uso originario per i fabbricati A (capannone ad ovest), B (capannone a est) e degli ampliamenti eseguiti sui capannoni B e C in assenza di concessione edilizia, e l’accoglimento della sanatoria per le opere eseguite sul capannone C (magazzino), nel rispetto delle indicazioni ivi precisate.

- con l’ordinanza n. 6 in data 2 maggio 2002, prot. n. 3569 è stata disposta la demolizione delle opere abusive e la rimessa in pristino dello stato dei fabbricati ubicati in comune di Crespano del Grappa, censiti in catasto al foglio 16 mappali 120, 121, 231, eseguite sui corpi di fabbrica (A), come descritte nel punto 1 del verbale di sopralluogo, sul corpo di fabbrica (B) come descritte nel punto 2 del verbale di sopralluogo, e l’ampliamento ad est del corpo di fabbrica (C) di cui al punto 4 del verbale, nonché il ripristino dell’originaria destinazione d’uso rurale dei corpi di fabbrica A e B.

Dell’ora visto provvedimento e dell’ora vista ordinanza i ricorrenti hanno chiesto, con il gravame in epigrafe, l’annullamento, per i dedotti motivi di legittimità.

Nel ricorso si chiede infine la condanna del Comune di Crespano del Grappa al risarcimento di tutti i danni che gli stessi esponenti potrebbero subire dall’esecuzione dell’ordinanza avversata.

2. Si è costituito in giudizio il Comune di Crespano del Grappa che, ritenendo il ricorso inammissibile, irricevibile e comunque infondato nel merito, ne ha chiesto il rigetto.

3. Con ordinanza 10 giugno 2016, n. 520, la parte resistente è stata invitata a depositare una documentata relazione sulla vicenda controversa, compresi gli sviluppi più recenti sopravvenuti, con allegati tutti gli atti del procedimento.

Il Comune di Crespano del Grappa ha provveduto al deposito in questione in data 3 ottobre 2016.

Inoltre, la stessa Amministrazione resistente ha depositato memoria in data 21 dicembre 2018, argomentando in ordine all’infondatezza del gravame.

4. Con dichiarazione depositata in data 18 gennaio 2019, la difesa di parte ricorrente, considerata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso in epigrafe, ha dichiarato di rinunciare agli atti del ricorso, con compensazione delle spese tra le parti;
la rinuncia è stata accettata dal Comune di Crespano del Grappa, con compensazione delle spese, come da sottoscrizione apposta nello stesso atto di rinuncia dal difensore dell’Amministrazione resistente.

5. All’udienza di smaltimento del giorno 22 gennaio 2019, presenti l’avv. A, in sostituzione dell’avv. C, per la parte ricorrente, e l’avv. S G per il Comune resistente, come da verbale, il primo ha dichiarato di rinunciare al ricorso a spese compensate e la controparte ha aderito. Dunque, il Collegio si è riservato di provvedere e ha trattenuto il ricorso in decisione.

6. Ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm., “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale ”.

Nel caso di specie, il difensore che ha dichiarato la rinuncia al ricorso non è munito di apposito mandato speciale , secondo quanto richiesto dalla previsione normativa richiamata, non potendo qualificarsi come mandato speciale la procura ad litem nonostante la stessa faccia menzione anche della facoltà di rinunciare agli atti (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 28 dicembre 2018, n. 12588;
T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 15 ottobre 2015, n. 2189).

Deve quindi concludersi che la dichiarazione di rinuncia de qua non rispetta tutte le prescrizioni di cui all'art. 84, comma 1, cod. proc. amm..

Nondimeno, detta “ rinuncia irrituale ” costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione (cfr. cit. Cons. Stato, sez. V, 15 giugno 2015, n. 2940;
cit. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 28 dicembre 2018, n. 12588;
T.A.R. Veneto, sez. I, 18 dicembre 2018, n. 1185;
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III ter, 5 dicembre 2017, n. 11990;
T.A.R. Piemonte, sez. II, 6 giugno 2014, n. 981) ex art. 84, comma 4, cod. proc. amm., secondo cui “ anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa ”.

In conclusione, il ricorso va dichiarato improcedibile ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, cod. proc. amm. per sopravvenuto difetto di interesse.

7. Il Collegio, anche alla luce della accettazione della rinuncia con compensazione delle spese di lite da parte del Comune di Crespano del Grappa, stima equo compensare le spese di giudizio.

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