TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-12-21, n. 201702958

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2017-12-21, n. 201702958
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201702958
Data del deposito : 21 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2017

N. 02958/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00917/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 917 del 2016, proposto da:
Girgenti Acque S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A S e G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D M in Palermo, via G. Ventura N.1;

contro

Comune di Montallegro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via G. Oberdan, 5;
Consorzio d'Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del Servizio Idrico Integrato di Agrigento, non costituito in giudizio;
Presidenza Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

- dell’ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco del Comune di Montallegro del 27 gennaio 2016 numero 2;

- di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (ivi compresa, ove occorra, la nota del 29 gennaio 2016 numero 635 di protocollo, con cui il Comune di Montallegro ha notificato l'ordinanza contingibile impugnata).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Montallegro, della Presidenza Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Girgenti Acque s.p.a. è aggiudicataria della gestione del servizio idrico integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento: servizio che comprende sia l’erogazione idrica, sia la gestione fognaria e la depurazione.

Con ricorso notificato il 31/03/2016 e depositato il 07/04/2016, la predetta Girgenti Acque s.p.a. ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti, il provvedimento emesso dal Comune di Montallegro con cui l’ente locale, in relazione alla posizione dei morosi raggiunti dalle diffide di pagamento trasmesse dalla Girgenti Acque s.p.a., ha disposto nei confronti del Gestore il divieto di operare la disattivazione dei collegamenti fognari per le utenze in stato di morosità.

Nel ricorso si articolano le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 69 O.R.E.L., eccesso di potere e difetto di motivazione: il Sindaco di Montallegro illegittimamente ha emesso l’impugnata ordinanza extra ordinem al fine di impedire alla girgenti Acque S.p.A. di procedere alla disattivazione degli allacci fognari nei confronti dei morosi, non sussistendo in specie i presupposti per l’emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente;

2) Eccesso di potere per sviamento, violazione della convenzione di gestione, violazione degli articoli 1460 e 1565 codice civile: il Comune incide su un rapporto contrattuale di somministrazione che lega il gestore con il singolo utente ed è facoltà del gestore, previo avviso procedere alla sospensione dell’esecuzione del contratto (art. 1565 cod. civ.);
il regolamento di utenza approvato dal Servizio Idrico integrato con delibera del 30/11/2011 n. 4 prevede, al punto 2.6.6, che le somme dovute per la somministrazione dell’acqua e le altre dovute al Gestore per l’utenza dovranno essere pagate entro la data di scadenza (…). In caso di morosità protrattasi per oltre un mese … il gestore … attiverà la procedura per l’interruzione dell’erogazione, salvo il saldo di quanto dovuto (…);

3) Eccesso di potere per sviamento, violazione degli artt. 11 e 12 L. 5 gennaio 1994 n. 36, violazione del D.Lgs. 152/2006: con il provvedimento impugnato si tenta di trasferire sul gestore il gli oneri e i costi per il mantenimento di utenze morose.

Resiste il Comune di Montallegro.

Resiste altresì l’Avvocatura distrettuale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri e per il Ministero dell’Interno.

Con ordinanza n. 563 del 28/04/2016 la domanda cautelare è stata rigettata e quindi riformata in seconde cure dal C.G.A. giusta ordinanza n. 535/2016.

Con memoria del 4/5/2017 l’Avvocatura distrettuale ha eccepito l’estraneità dalla questione dedotta delle Amministrazioni statali: sia per insussistenza dei presupposti per l’emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente, sia perché in ogni caso, ove si dovesse ritenere la sussistenza dei presupposti normativi per l’esercizio del relativo potere, “il provvedimento emanato dal Sindaco quale Ufficiale di Governo, ancorché soggetto a regole diverse da quelle applicabili agli atti adottati dallo stesso Organo quale capo dell’Amministrazione comunale, resta pur sempre un atto istruito, redatto e deciso dagli uffici comunali” con la conseguenza che deve ritenersi sussistere “la legittimazione passiva del Comune stesso a stare in giudizio in caso di controversia in ordine alla legittimità del provvedimento sindacale (cfr. Consiglio di Stato, Sev. IV, 28 marzo 1994 n. 291).

Con memoria del 05/05/2015 e di replica del 8/05/2017 parte ricorrente insiste per l’accoglimento, richiamando quanto espresso anche dall’Avvocatura in ordine alla insussistenza in specie dei presupposti per l’emanazione di una ordinanza contingibile ed urgente.

All’udienza dell’08 giugno 2017, su conforme richiesta dei difensori delle parti presenti come da verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Preliminarmente va scrutinata ed accolta l’eccezione dell’Avvocatura erariale in ordine al difetto di legittimazione dell’Amministrazione statale.

Invero nel caso di adempimento di funzioni di Ufficiale di Governo da parte del Sindaco, l'ordinamento disciplina un fenomeno d’imputazione giuridica allo Stato degli effetti di atti di un organo del Comune, ma il Sindaco non diventa un organo di un'amministrazione dello Stato restando incardinato nel complesso organizzativo dell'Ente locale (cfr. Cons. Stato, sez.V, 13 luglio2010, n. 4529 e 13 maggio 2008, n. 4448;
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 2064 e di recente T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 19 aprile 2014, n. 1810). Deva in conseguenza essere disposta l’estromissione dal presente giudizio delle Amministrazioni statali intimate.

Nel merito il Collegio ritiene di dover ribadire l’orientamento già espresso dalla Sezione con la sentenza n. 125/2017 del 16 gennaio 2017 avente ad oggetto omologhe ordinanze emesse da altri Comuni del comprensorio in cui opera la Girgenti Acque e tendenti, come in specie, ad impedire che in caso di morosità il gestore del servizio idrico possa procedere alla interruzione degli allacciamento fognari.

Anche nel presente ricorso, con il primo motivo di doglianza, la Girgenti Acque deduce l’insussistenza dei presupposti per l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente, come normati dagli artt. 50 e 54 del

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