TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-06-19, n. 201401810

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2014-06-19, n. 201401810
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201401810
Data del deposito : 19 giugno 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01403/2012 REG.RIC.

N. 01810/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01403/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1403 del 2012, proposto da:
R C e C C, rappresentate e difese dall'avv. G M, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42a;

contro

Comune di Roccavaldina, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. P G, con domicilio eletto presso la Segreteria del TAR Catania, in via Milano 42;

Presidenza della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

- dell’ordinanza sindacale n. 10 del 3.4.2012, notificata il 5.4.2012, con la quale è stato disposto nei confronti delle ricorrenti “di porre in essere tutte le opere necessarie al fine di rimuovere la situazione di pericolo dovuta al parapetto pericolante, prospiciente il costone della Panoramica, del proprio fabbricato individuato alla particella 267 del foglio 3 di mappa del Comune di Roccavaldina e ubicato in Via Castello n. 12 (…) ” , che “… possono essere effettuati solo gli interventi strettamente finalizzati all’eliminazione del pericolo sopra evidenziato, nonché gli indispensabili lavori di ripristino che il caso richiede. … ” , e che “… in caso d’inottemperanza alla presente ordinanza si procederà d’ufficio … ” ;

- del verbale di sopralluogo del 2.3.2012;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roccavaldina, della Presidenza della Regione Siciliana e del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Agnese Anna Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le signore Concetta e R C sono proprietarie di un immobile nel Comune di Roccavaldina, posto alla sommità di un costone roccioso (a valle del quale si trova un terreno di proprietà del Sig. Salvatore Sacca) interessato da alcuni lavori di messa in sicurezza eseguiti, nella primavera dell’anno 2010, dal Dipartimento regionale della Protezione civile.

Nell’autunno del 2010, a seguito di un temporale, una parte del costone è franato trascinando a valle una porzione del terreno di proprietà delle signore Cordaro le quali hanno segnalato la frana al Comune di Roccavaldina e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, chiedendo un intervento per verificare la stabilità del costone.

Il Comune di Roccavaldina, dopo aver effettuato un sopralluogo in data 4 novembre 2010, con nota prot 5693 del 22 novembre 2010 ha invitato le signore Cordaro ad intervenire per la messa in sicurezza dei luoghi.

Con lettera raccomandata del 22 dicembre 2010 le signore Cordaro hanno, tuttavia, contestato il contenuto della predetta nota affermando l’assoluta estraneità rispetto all’evento franoso e rilevando che le opere realizzate Dipartimento regionale della Protezione civile avrebbero compromesso la stabilità del costone e del muro delimitante la proprietà.

Dopo un ulteriore sopralluogo eseguito in data 2 marzo 2012, il Sindaco del Comune di Roccavaldina emesso l’ordinanza n. 10 del 3 aprile 2012 con cui ha ordinato “di porre in essere tutte le opere necessarie al fine di rimuovere la situazione di pericolo dovuta al parapetto pericolante, prospiciente il costone della Panoramica, del proprio fabbricato individuato alla particella 267 del foglio 3 di mappa del Comune di Roccavaldina e ubicato in Via Castello n. 12 (…) ”, precisando che “… possono essere effettuati solo gli interventi strettamente finalizzati all’eliminazione del pericolo sopra evidenziato, nonché gli indispensabili lavori di ripristino che il caso richiede. … ”, e che “… in caso d’inottemperanza alla presente ordinanza si procederà d’ufficio … ”.

Con il ricorso in esame, le signore Cordaro hanno, quindi, impugnato la predetta ordinanza deducendo i seguenti motivi:

- violazione di legge (articolo 54, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000), mancanza dei presupposti di fatto, travisamento dei fatti, eccesso di potere per sviamento e per contraddittorietà e difetto di motivazione (primo, secondo e quarto motivo di ricorso);

- violazione di legge (art. 7 legge n. 241/1990) ed eccesso di potere per sviamento (terzo motivo di ricorso).

Il Comune di Roccavaldina si è costituito in giudizio per resistere al ricorso e ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva (trattandosi di ordinanza emessa dal Sindaco quale ufficiale del governo) e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.

L’Avvocatura dello Stato si è costituita in giudizio per il Ministero dell’Interno e per la Regione Siciliana affermando che i lavori eseguiti dal Dipartimento regionale della Protezione civile non avrebbero prodotto alcun dissesto al parapetto che delimita la proprietà delle ricorrenti.

Con ordinanza numero 710/2012 è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato onerando, comunque, l’ufficio tecnico comunale “di procedere a un’accurata verifica (prima dell’arrivo della prossima stagione autunnale) della situazione dei luoghi e delle cause della frana di che trattasi e di inviare la relativa relazione ai competenti Uffici della Protezione Civile e del Genio Civile.”

All’udienza pubblica del 18 dicembre 2013, il difensore del Comune ha comunicato che in esecuzione della predetta ordinanza era stata predisposta la relazione numero 5/7/05 del 12 novembre 2012, inviata alla Protezione civile di Messina, all’Ufficio del Genio civile e ai Carabinieri di Roccavaldina;
pertanto, con ordinanza n. 30/2014 è stata ordinata l’esibizione del predetto atto e l’udienza per la trattazione del merito del ricorso è stata rinviata al 9 aprile 2014;
il Comune tuttavia non ha adempiuto al predetto incombente istruttorio, né ha fatto pervenire eventuali ulteriori documenti entro il termine assegnato.

All’udienza pubblica del 9 aprile 2014, il difensore di parte ricorrente ha comunque dichiarato che nella relazione del 12 novembre 2012 n. 5705 sarebbe stato testualmente affermato che “il parapetto in questione non insiste su strada pubblica, ma sul fondo privato confinante con strada pubblica e quindi non sussistono pericoli per la circolazione suddetta strada” .

Il ricorso, quindi, è stato trattenuto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

In via preliminare, va precisato che la controversia in esame concerne esclusivamente la legittimità dell’ordinanza sindacale adottata, ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs. 267/2000, per la messa in sicurezza dei luoghi;
rimane, invece, estranea ogni questione concernente l’accertamento della responsabilità per gli eventuali danni prodotti dai lavori eseguiti nel 2010 (sui quali parte ricorrente si sofferma diffusamente in ricorso), sottratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questioni concernenti rapporti di diritto privato tra proprietari.

Sempre in via preliminare, va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Roccavaldina sulla considerazione che nel caso di adempimento di funzioni di Ufficiale di Governo da parte del Sindaco, l'ordinamento disciplina un fenomeno d’imputazione giuridica allo Stato degli effetti di atti di un organo del Comune, nel senso che il Sindaco non diventa un organo di un'amministrazione dello Stato ma resta incardinato nel complesso organizzativo dell'Ente locale (cfr. Cons. Stato, sez.V, 13 luglio2010, n. 4529 e 13 maggio 2008, n. 4448;
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. III, 1 agosto 2011, n. 2064).

Nel merito, sono fondate le censure articolate nel primo e nel secondo motivo di ricorso concernenti la violazione dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 sotto il profilo della mancanza dei presupposti individuati dalla citata normativa per esercitare il potere "extra ordinem". Secondo la difesa di parte ricorrente, nella fattispecie in esame mancherebbe, sia la situazione di pericolo effettivo - che, sarebbe originata dal costone e non dal terreno soprastante di proprietà - sia una situazione eccezionale e imprevedibile, che non potrebbe essere affrontata con i mezzi previsti in via ordinaria dall'ordinamento giuridico, giacché la situazione di pericolo sarebbe stata causata dalla stessa pubblica amministrazione con i lavori del 2010. Inoltre, le ricorrenti eccepiscono l'omessa idonea istruttoria, volta a suffragare la decisione di adottare l'ordinanza impugnata, mancando qualunque accertamento teso a determinare l'effettiva pericolosità del parapetto per la pubblica incolumità.

A tale riguardo, va precisato che sebbene l'amministrazione non sia tenuta ad accertare le cause e le responsabilità della situazione pericolosa, dovendo, invece, imporre le misure necessarie ai soggetti che sono nella materiale possibilità di intervenire - è tuttavia necessaria, per la legittima adozione di un’ordinanza extra ordinem, la sussistenza di una concreta situazione di pericolo per la pubblica incolumità che, nel caso di specie, non appare percepibile, poiché l’ordinanza impugnata si limita a prendere atto della sussistenza di una non meglio precisata situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità e fa riferimento esclusivamente a esigenze di salvaguardia “delle proprietarie di cui sopra e dei sottostanti terreni” senza fornire alcun concreto dettaglio circa la presenza di un grave pericolo per l’incolumità pubblica.

Risulta, inoltre, dalla situazione dei luoghi per come rappresentata dalla produzione documentale allegata dalla parte ricorrente e non contestata dall’amministrazione resistente, che il pericolo di crollo incomberebbe a valle del costone sul terreno di proprietà privata del Sig. S S sul quale peraltro non esisterebbe alcun fabbricato. Al riguardo, il Collegio ritiene che tali fatti risultino implicitamente confermati, ex art. 64. commi 2° e 4° c.p.a., dall’atteggiamento dell’amministrazione che non ha proceduto ad alcuna accurata verifica della situazione dei luoghi e delle cause della frana nei termini di cui all’ordinanza cautelare n. 710/2010 di questa Sezione, né ha dato riscontro all’ordinanza istruttoria n. 30/2014, mantenendo un comportamento processuale dilatorio, come confermato dalle dichiarazioni e dalle circostanze menzionate nei verbali delle pubbliche udienze del 18 dicembre 2013 e del 9 aprile 2014.

Va richiamata, sul punto, la giurisprudenza amministrativa, che questo Collegio condivide, in base alla quale la mancata ottemperanza da parte dell'Amministrazione alla richiesta rivoltagli dal giudice in sede istruttoria di fornire documentati chiarimenti o di produrre documentazione utile ai fini della decisione rileva come comportamento omissivo del tutto ingiustificato e pertanto tale da indurre a far applicazione dell'art. 116, co. 2, c.p.c., e dell'art. 64 comma 4 c.p.a. che autorizza il g.a. a desumere argomenti di prova dal contegno processuale delle parti (cfr., T.A.R. Firenze, sez. III, 17 settembre 2013, n. 1279;
T.A.R. Lombardia - Milano Sez. IV, 26 luglio 2013, n. 1989;
T.A.R. Lazio- Latina, sez. I, 3 ottobre 2012, n. 707).

Pertanto, in base alle argomentazioni che precedono e assorbite le ulteriori censure, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimenti impugnato.

Le spese seguono la soccombenza secondo la liquidazione operata in dispositivo, nei rapporti tra parte ricorrente Comune, mentre possono essere compensate tra la parte ricorrente, il Ministero dell’Interno e la Presidenza della Regione Siciliana.

Attesa la soccombenza del Comune e la conseguente condanna alle spese e considerato che la presente vertenza s’innesta sul comportamento inerte del Comune (anche in relazione alle esigenze istruttorie formalizzate da questa Sezione con la richiamata ordinanza n.30/2014 rimasta ineseguita), sussistono i presupposti per la trasmissione degli atti alla Procura della Corte dei Conti presso la Regione Siciliana per gli accertamenti di competenza.

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