TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-13, n. 202306237

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2023-11-13, n. 202306237
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306237
Data del deposito : 13 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2023

N. 06237/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04556/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4556 del 20-OMISSIS- proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato V P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Terzigno, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato E I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento:

a) del provvedimento, a firma del Responsabile del Servizio IV – Urbanistica e Ambiente – del Comune di Terzigno, in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, con cui è stato opposto il “motivato diniego” all'istanza, presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, volta ad ottenere la sanatoria edilizia, condono ex l. n. 724/1994, di un locale artigianale adibito a creazione di capi d'abbigliamento posto al piano seminterrato e parte del piano rialzato di un manufatto realizzato sine titulo, sito in Terzigno alla via -OMISSIS-, ricadente nel foglio -OMISSIS- particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-;

b) della “relazione istruttoria”, a firma del ridetto Responsabile del Servizio IV del Comune di Terzigno, del 28 novembre 2019;

c) una agli atti preordinati, conseguenti o, comunque, connessi a quelli che precedono tra cui, in particolare, il verbale dell'U.T.C. del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terzigno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna il provvedimento con il quale il Comune di Terzigno ha respinto la sua istanza di condono del fabbricato ubicato alla via -OMISSIS-, n. -OMISSIS-adibito a locale artigianale.

Il ricorso è affidato a quattro motivi:

1) difetto di motivazione;
violazione dell’articolo 3 legge 7 agosto 1990, n. 241;
violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis l. 7 agosto 1990 n. 241
;
nel diniego impugnato il Comune non avrebbe spiegato le ragioni del rigetto dell’istanza e, pur rinviando al preavviso di rigetto, non fa alcun riferimento alle controdeduzioni ad esso opposte dalla ricorrente, né le smentisce;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724;
violazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 17 giugno 1995, n. 2241/UL;
difetto d’istruttoria e di motivazione
;
secondo i chiarimenti dettati dal Ministero dei Lavori Pubblici, il limite di 750 mc di volumetria, oltre il quale non è consentita la sanatoria, negata in concreto per superamento di detto limite, sarebbe applicabile solo alle costruzioni a destinazione residenziale;

3) violazione e falsa applicazione dell’art. 39 legge 23 dicembre 1994 n. 724;
violazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici del 17 giugno 1995, n. 2241/UL;
difetto d’istruttoria e di motivazione
;
erroneamente il Comune avrebbe respinto l’istanza della ricorrente e quelle di altri compossessori considerandole non assentibili sul rilievo che trattasi di un immobile unitario di volumetria superiore a 750 mc realizzato da un unico proprietario -OMISSIS-;

4) violazione e falsa applicazione d.P.R. 5 giugno 1995;
violazione e falsa applicazione del d.lvo 22 gennaio 2004 n. 42
;
l’abuso sarebbe pienamente assentibile perché realizzato prima dell’istituzione dell’Ente parco nazionale del Vesuvio e dell’apposizione del vincolo sull’area di sedime.

Con memoria depositata il 26.9.2023 si è costituito il Comune di Terzigno che ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto l’ordine di demolizione della Procura di Napoli sarebbe stato eseguito e i lavori sarebbero stati conclusi il 12.2.2020 (il ricorso è stato notificato a ottobre 2020) tanto che le istanze di condono sono state respinte perché le opere abusive sono state rimosse.

La ricorrente eccepisce la tardività della memoria di costituzione del Comune e fa espressa riserva di chiedere il risarcimento dei danni per la demolizione illegittima delle opere edilizie.

All’udienza di smaltimento del 26 ottobre 2023 il ricorso è passato in decisione, previo avviso del Collegio sulla questione di inammissibilità del ricorso in quanto dalla CTU del 27.3.2020 del tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica di Napoli, prodotta dalla ricorrente, risulta che le opere oggetto dei provvedimenti impugnati sono state demolite e l’area di sedime è stata riconsegnata il 14.2.2020.

L’eccezione di tardività della memoria del Comune sollevata dalla ricorrente è infondata in quanto non è precluso alla parte che non abbia presentato memoria ex art. 73 c.p.a. di replicare - osservando, come in specie, il termine di venti giorni liberi dall’udienza di discussione - alle difese della controparte che invece sia avvalsa di tale facoltà (Consiglio di Stato sez. III, 15/04/2019, n.2435).

Il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse anche sotto il profilo del mero accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato.

Infatti le opere sono state oggetto di demolizione:

- conclusa il 12.2.20-OMISSIS- in data precedente alla notifica del ricorso, come riferito nella CTU del 27.3.2020 del tecnico incaricato dalla Procura della Repubblica di Napoli depositata dalla ricorrente del 13.9.2023;

- in esecuzione della sanzione accessoria disposta dall’AGO all’esito del giudizio di accertamento del reato di costruzione abusiva.

Ne consegue, sotto il primo profilo, l’inammissibilità della domanda di annullamento del provvedimento impugnato, il cui accoglimento, come eccepito dal Comune, non consentirebbe alla ricorrente di evitare la demolizione dell’opera, in quanto già eseguita.

Sotto il secondo profilo è inammissibile anche la domanda di accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato perché l’eseguita demolizione, ossia il danno del quale la ricorrente intende ottenere ristoro, non è riconducibile a detto provvedimento, ma al giudicato penale, sicché l’accertamento dell’illegittimità di detto provvedimento non sarebbe utile neanche ai fini dell’azione risarcitoria.

Tuttavia, per completezza, il Collegio ritiene di dover enunciare sinteticamente le ragioni per le quali i motivi articolati nel ricorso devono ritenersi infondati.

Non ricorre il difetto di motivazione del diniego di sanatoria denunciato con il primo motivo;
il provvedimento infatti rinvia al preavviso di diniego che è perfino sovrabbondante nell’indicare le motivazioni per le quali l’istanza non può essere accolta, laddove richiama anche la giurisprudenza che condiziona la sanatoria al rispetto del limite volumetrico di 750 mc, indipendentemente dalla destinazione d’uso e impedisce di considerare separatamente le istanze di condono presentate da più soggetti, ciascuna per il limite di cubatura consentito, dovendo invece aversi riguardo, ai fini del rispetto di detto limite, all’intero edificio realizzato dal comune dante causa.

Non sussiste neppure il vizio di omessa valutazione delle osservazioni opposte al preavviso di rigetto (primo motivo): nel diniego si dà atto che le osservazioni presentate non sono idonee a superare i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze già espressi nel preavviso di diniego in conformità con la giurisprudenza amministrativa che non richiede una confutazione dettagliata delle osservazioni poiché “ l'onere di spiegare le ragioni per le quali non si è tenuto conto delle osservazioni che, ai sensi dell'art. 10 bis L.241/1990 sono state presentate dai privati, non deve essere inteso in senso formalistico, considerato che tale obbligo viene meno qualora le stesse non avrebbero potuto influenzare effettivamente la concreta portata del provvedimento finale ” (fra le tante Consiglio di Stato sez. IV, 22/02/2019, n.1225). Le osservazioni procedimentali non contestano che l’istanza di condono della ricorrente e di altri cointeressati si riferiscono a un unico edificio realizzato dal comune dante causa eccedente di gran lunga il limite di 750 mc assentibile con il provvedimento di sanatoria.

Il provvedimento conclusivo non avrebbe potuto quindi avere esito diverso dal preavviso di diniego che aveva ritenuto il limite volumetrico applicabile all’intero edificio e non alle singole unità che lo compongono oggetto di separate istanze di condono, in quanto la questione della supposta inapplicabilità di detto limite all’edificio in quanto avente destinazione d’uso non residenziale è stata introdotta solo con il secondo motivo che parimenti è infondato.

La giurisprudenza di questo tribunale ha infatti affermato che “ Affinché possa perfezionarsi il condono edilizio di cui alla L. n. 724/1994, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, co. 1, è applicabile a tutte le opere, senza alcuna distinzione tra residenziali e commerciali/produttivi ” (T.A.R. Napoli, sez. II , 22/10/20-OMISSIS- n. 4733, conforme Cassazione penale, sez. III, 10/06/20-OMISSIS- n. 20889).

È infondato anche il terzo motivo che critica il diniego perché ha ritenuto non applicabile il limite volumetrico condonabile a ciascuna unità abitativa, ma all’intero edificio;
la motivazione addotta dal Comune è conforme a condivisibile giurisprudenza secondo la quale è “ legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di sanatoria edilizia straordinaria adottato in ragione del superamento del limite volumetrico di 750,00 mc previsto dalla l. n. 724/1994, da intendersi riferito non alla singola unità abitativa, ma a tutte le unità abitative ubicate nello stesso immobile e ciò alla stregua dell'indirizzo interpretativo consolidatosi in tema di ambito applicativo della legislazione condonistica, secondo il quale separate domande di sanatoria, presentate ai sensi della citata legge, relative a cespiti facenti parte della medesima costruzione vanno considerate in senso unitario ai fini del computo della volumetria assentibile ”. (T.A.R., Napoli, sez. IV, 14/02/2022, n. 958), sicché le plurime istanze riferite a uno stesso edificio realizzato con un unico intervento dallo stesso proprietario, sommate assieme, non devono eccedere la volumetria di 750 mc (Cons. Stato, Sez. IV, 24 luglio 2017 n. 3631).

Infine, poiché il diniego impugnato ha natura di provvedimento plurimotivato, che resiste alle censure sopra esaminate, si prescinde dall’accertamento della fondatezza del quarto motivo in quanto non potrebbe derivarne una declaratoria di illegittimità.

Le spese seguono la soccombenza.

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