TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 2024-05-15, n. 202401628
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Testo completo
Pubblicato il 15/05/2024
N. 01628/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00341/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 341 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agente della Riscossione della Provincia di Trapani, in persona del legale rappresentante
pro tempore
non costituita in giudizio;
l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Palermo, via Mariano Stabile 182;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della cartella di pagamento numero-OMISSIS-, notificata il giorno 29.01.2024, della somma di euro 34.444,40, asseritamente richiesta per il decreto ingiuntivo DDS -OMISSIS-del 24.06.2016;della cartella di pagamento numero-OMISSIS-, notificata il giorno 26.01.2024, della somma di euro 34.444,40, asseritamente richiesta per il decreto ingiuntivo DDS -OMISSIS-del 24.06.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2024 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento prot. -OMISSIS- del 5 settembre 2016, l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ingiungeva ai sig.ri -OMISSIS- il pagamento in solido della somma di euro 7.061,27 ai sensi dell’art. 167, comma 5, del d. lgs. n. 42/2004 e della somma di euro 21.637,50 a titolo di sanzione aggiuntiva ai sensi della L. n. 308/2004.
1.1 Avverso il prefato provvedimento, essi proponevano ricorso al Tar Palermo, che lo rigettava con sentenza del -OMISSIS-, confermata dal CGA con sentenza del 27 luglio -OMISSIS-.
2. Sennonché, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione della Provincia di Trapani notificava agli odierni ricorrenti le cartelle di pagamento indicate in epigrafe, con cui essa intimava ai medesimi, in solido, il pagamento delle somme di cui al provvedimento assessorile del 2016, oramai inoppugnabile per effetto dei citati dicta giurisdizionali.
3. Avverso le cartelle esattoriali impugnate i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di ricorso:
- “ ESTINZIONE DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PER MORTE DELL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE. ”.
Con il mezzo in esame, i ricorrenti assumono che la sanzione amministrativa pecuniaria si sarebbe estinta ai sensi degli artt. 6 e 7 della legge n. 689/1981, in ragione del decesso dell’autore della violazione, sig. -OMISSIS-, avvenuto in data 22 marzo 2021.
In sostanza, considerato che in tema di sanzioni amministrative pecuniarie vige il principio della personalità della responsabilità, la morte dell’autore della violazione estinguerebbe sia l’obbligazione verso l’amministrazione che l’azione di regresso verso l’autore della violazione.
- “ ESTINZIONE PARZIALE DELLA SOMMA INDICATA NELLA CARTELLA DI PAGAMENTO. ”.
In via subordinata, i ricorrenti richiedono la riduzione pro quota dell’importo posto in riscossione, sempre in ragione del decesso di uno dei coobligati in solido.
4. Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.
4.1 L’amministrazione ha in via preliminare eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4.1.1 In sostanza, secondo la difesa erariale, la controversia in esame andrebbe inquadrata come opposizione alla esecuzione naturaliter devoluta alla cognizione del giudice ordinario.
4.2 Sempre in via preliminare, l’amministrazione resistente eccepisce l’inammissibilità del gravame, in quanto esso avrebbe ad oggetto la contestazione della determinazione nel quantum della sanzione inflitta, questione coperta dal giudicato amministrativo conseguente alla sentenza del CGA del 2021, con cui è stata confermata la sentenza del Tar Palermo n. -OMISSIS-
4.3 Nel merito, l’Avvocatura dello Stato ha instato per il rigetto del ricorso, siccome infondato.
5. All’udienza camerale del 11 aprile 2024, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 60 cpa, la causa è stata posta in decisione.
6. Va preliminarmente scrutinata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sollevata dalla difesa dell’amministrazione regionale.
6.1 L’eccezione è destituita di fondamento sulla base delle seguenti ragioni.
6.2 Ritiene il Collegio che la controversia in esame rientri nel perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f), cpa.
6.2.1 La disposizione in scrutinio espressamente affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “ le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e ferme restando le giurisdizioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche e del Commissario liquidatore per gli usi civici, nonché del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa ”.
6.2.2 In giurisprudenza, con riguardo alla sanzione di cui all’art. 167, comma 5, d. lgs. n. 42/2004, è stato condivisibilmente affermato che: “ Tenuto conto di quanto precisato dall’art. 133, comma 1, lett. f), cod. proc. amm., a mente del quale “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie, aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernente tutti gli aspetti dell’uso del territorio”, si deve ritenere che la materia urbanistica concerna tutti gli aspetti dell’uso del territorio e perciò anche gli atti in materia di vincolo paesaggistico-ambientale (Cons. Stato, Sez. VI, 21 dicembre 2020, n. 8171;T.A.R. Basilicata, Sez. I, 15 giugno 2020, n. 376;T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 7 maggio 2020, n. 320). ” (Tar Puglia, Lecce, I Sezione, sentenza del 1 marzo 2023, n. 302).
6.2.3 Peraltro, sempre con riferimento ad una fattispecie relativa alla impugnazione di un provvedimento regionale di irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 167, comma 5, d. lgs. n. 42/2004, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: “ Come chiarito da questo Consiglio (cfr., da ultimo, Cons. di Stato, Sez. V, n. 484/2021) in ordine alla sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “assumono rilievo dirimente la materia coinvolta, edilizia ed urbanistica, nonché il carattere autoritativo della potestà …In linea generale, come noto, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, di cui all'art. 133 lett. f), cod.proc.amm., le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, concernenti tutti gli aspetti dell’uso del territorio, e fra esse rientrano anche i giudizi relativi alla contestazione dell’an e del quantum di una sanzione pecuniaria edilizia. In particolare, in ordine alla giurisdizione sulle sanzioni adottate in materia urbanistica ed edilizia rientrano nella giurisdizione esclusiva predetta, sia i provvedimenti con i quali vengono irrogate sanzioni a carattere ripristinatorio in materia sia quelle a carattere pecuniario poiché anche quest'ultime risultano strumentali al governo del territorio e costituiscono esercizio della relativa potestà autoritativa… Costituisce ius receptum il principio per cui la predetta giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche la riscossione mediante cartella di pagamento - ovvero tramite ordinanza-ingiunzione ex art. 2 r.d. n. 639 del 1910 - degli oneri di urbanizzazione con applicazione delle relative sanzioni, restando esclusa dall'ambito di cognizione di tale giudice la sola procedura esecutiva in senso stretto, che ha inizio con il pignoramento - o, quanto ai beni mobili registrati, con l'eventuale provvedimento di fermo - che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario”. (Consiglio di Stato, I Sezione, parere del 7 febbraio 2022, n. 241).
6.3 Va pertanto affermata nel caso in esame la giurisdizione del giudice amministrativo.
7. Si può prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari sollevate dall’Avvocatura dello Stato in ragione della manifesta infondatezza nel merito del ricorso, sulla base delle seguenti ragioni.
8. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione del fatto che essi poggiano fondamentalmente sullo stesso presupposto, rappresentato dalla valenza effettuale sul pagamento in oggetto determinato dal decesso del sig. -OMISSIS-.
9. Va premesso che l’art. 167, comma 5 del d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 espressamente dispone che: “ Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma. ”.
10. Orbene, la disposizione in esame espressamente assume che la sanzione amministrativa venga applicata al “ trasgressore ” e, nel caso di specie, è per tabulas dimostrato che l’Assessorato abbia ingiunto in via solidale ai ricorrenti e al defunto sig. -OMISSIS- il pagamento della somma oggi posta in riscossione coattiva dalla Agenzia delle Entrate e che essa abbia così disposto con un provvedimento divenuto inoppugnabile per effetto del giudicato determinato dalla sentenza del CGA del -OMISSIS-
11. In altre parole, la qualità di trasgressori dei ricorrenti andava contestata al momento della irrogazione della sanzione attraverso l’impugnativa in parte qua della ingiunzione di pagamento del 2016, non potendo oggi essere rimessa in discussione.
12. Da quanto precede deriva che i ricorrenti sono obbligati in solido al pagamento dell’intero importo della sanzione così come determinata nel provvedimento inoppugnabile del 2016 e portato in riscossione con la notifica delle cartelle esattoriali impugnate con il presente gravame, senza che possano valere vicende meramente interne e attinenti all’esercizio del diritto di regresso tra i coobligati avvinti dal vincolo della solidarietà e tutti parimenti qualificati come trasgressori ai sensi della normativa richiamata.
13. Allo stesso modo, non è predicabile quanto sostenuto nel secondo motivo di ricorso circa una pretesa estinzione parziale della sanzione per effetto del decesso del sig. -OMISSIS-.
13.1 Appare dirimente sul punto la considerazione secondo cui la misura della sanzione non viene determinata in ragione del numero degli obbligati, ma essa è determinata in “… una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione ” (art. 167, comma 5, d. lgs. n. 42/2004), trasgressione che, come detto, è imputabile anche ai ricorrenti, che pertanto restano solidalmente obbligati al pagamento dell’intero importo.
14. In definitiva, il ricorso è infondato e da rigettare.
15. Le spese seguono la soccombenza nei confronti dell’Assessorato Regionale, nella misura indicata in dispositivo, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in considerazione della sua mancata costituzione in giudizio.