TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-12-27, n. 201202241

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-12-27, n. 201202241
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201202241
Data del deposito : 27 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00592/2012 REG.RIC.

N. 02241/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00592/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 592 del 2012, proposto da Guastamacchia s.p.a. e Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l., rappresentate e difese dagli avv.ti M D S e V A P, con domicilio eletto in Bari, via Pizzoli, 8;

contro

Aeroporti di Puglia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti E T e L P, con domicilio eletto in Bari, via Calefati, 133;

per l’annullamento,

previa adozione di misure cautelari,

- dell’esclusione dalla procedura aperta per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili e per le attività di servizi d’ingegneria mirati all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Bari, nel rispetto della normativa italiana ed europea relativi al “Programma Operativo Interregionale Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013”, disposta nel corso della seduta del 12.3.2012;

- della nota prot. n. 4049 del 19.3.2012, di comunicazione dell’intervenuta esclusione dalla gara;

- della nota prot. n. 4050 del 19.3.2012, di rigetto del preannuncio di ricorso ex art. 243 bis , dlgs n. 163/2006;

- della nota prot. n. 5185 del 10.4.2012, di riscontro negativo alle osservazioni del 29.3.2012;

- nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi incluso ove occorra il bando ed il disciplinare di gara in parte qua , ove intesi come escludenti le odierne ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Aeroporti di Puglia s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 per le parti i difensori avv.ti V A P, L P ed E T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Le odierne ricorrenti Guastamacchia s.p.a. e Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l. (costituenti raggruppamento temporaneo di professionisti) partecipavano alla procedura aperta per l’esecuzione dei lavori impiantistici ed edili per le attività di servizi d’ingegneria mirati all’efficientamento energetico dell’Aerostazione Passeggeri dell’Aeroporto di Bari.

Nel corso della seduta del 12 marzo 2012 le stesse apprendevano di essere state escluse.

L’esclusione si fondava sul difetto, in capo al RTP Guastamacchia s.p.a. e Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l., del requisito di cui all’art. 6.5, lett. c) del disciplinare di gara (relativo ai servizi di punta) in quanto non posseduto da tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato della progettazione e sulla circostanza della indicazione quale “mandante” dello stesso RTP con una percentuale di partecipazione pari allo 0% (e quindi assolutamente carente dei requisiti di partecipazione) del giovane professionista arch. R R.

Le ricorrenti Guastamacchia s.p.a. e Magnanimo Ingegneri Associati s.r.l. impugnavano il provvedimento di esclusione, contestando altresì il bando ed il disciplinare di gara.

Deducevano un unico motivo così sinteticamente riassumibile:

- violazione ed erronea applicazione degli artt. 252, 253, 261 e 263 d.p.r. n. 207/2010;
violazione ed erronea applicazione della lex specialis di gara e del principio del favor partecipationis ;
violazione dell’art. 46 dlgs n. 163/2006;
eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente ed erronea istruttoria;
illegittimità diretta e derivata: il requisito di cui all’art. 6.5, lett. c) del disciplinare di gara (relativo all’espletamento dei cd. servizi di punta), essendo “frazionabile”, non dovrebbe essere necessariamente posseduto per intero da tutti i singoli professionisti del raggruppamento, ben potendo essere posseduto anche cumulativamente dal raggruppamento nel complesso (e quindi eventualmente da un solo componente “per intero” che “condivide” il requisito con gli altri partecipanti);
preclusioni al riguardo non potrebbero derivare dal disposto dell’art. 261, comma 8 d.p.r. n. 207/2010 secondo cui il requisito di cui al precedente art. 263, comma 1, lett. c) (servizi di punta) non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei;
la non frazionabilità sarebbe, infatti, riferita unicamente all’importo dei singoli servizi di punta, ma non impedirebbe che all’interno del RTP detto requisito possa essere posseduto “per intero” anche solo da uno dei professionisti purché il raggruppamento lo possieda per intero;
una diversa interpretazione condurrebbe a ritenere illegittimo lo stesso disciplinare di gara nella parte in cui impone a ciascun componente del raggruppamento il possesso del requisito (art. 6.5, lett. c);
in caso di RTP il concorrente - secondo la prospettazione di parte ricorrente - è il raggruppamento stesso e non il singolo professionista, sicché il requisito di cui all’art. 6.5, lett. c) del disciplinare di gara deve essere posseduto “per intero” da almeno uno dei professionisti anche singolarmente;
per quanto riguarda il motivo di esclusione relativo alla percentuale di partecipazione al raggruppamento (pari allo 0%) del giovane professionista arch. R R, detta partecipazione al RTP avrebbe carattere meramente pleonastico ( i.e. finalizzata a sottolineare la presenza del giovane professionista all’interno del RTP).

Si costituiva Aeroporti di Puglia s.p.a., resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia manifestamente infondato, potendosi conseguentemente prescindere dalla disamina della eccezione preliminare di tardività formulata da parte resistente.

Invero, il provvedimento di esclusione del RTP ricorrente si sorregge, in ogni caso, in ragione della rilevata presenza, all’interno dello stesso raggruppamento, della giovane professionista arch. R R quale “mandante” con percentuale di partecipazione al raggruppamento pari allo 0%.

Nel momento in cui l’arch. R R è entrata a far parte del raggruppamento quale “mandante”, la stessa - pur se “giovane professionista” - doveva necessariamente possedere tutti i requisiti di partecipazione richiesti dalla lex specialis di gara (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 6 dicembre 2011, n. 1848).

Una partecipazione pari allo 0% del giovane professionista a R al raggruppamento in qualità di mandante ha inevitabilmente comportato - come correttamente rimarcato nei provvedimenti impugnati - l’esclusione del RTP ricorrente.

In altri termini, la partecipazione ad un raggruppamento con percentuale pari allo 0% di un qualsiasi mandante privo dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara (a prescindere che sia o meno “giovane professionista”) non è concettualmente ammissibile.

Inoltre, in forza della previsione di cui all’art. 253, comma 5 d.p.r. n. 207/2010, il giovane professionista deve essere presente all’interno del raggruppamento in qualità di “progettista” e, pertanto, dovendo il suo apporto all’attività di progettazione avere contenuto professionale effettivo, concreto e sostanziale, non può essere meramente nominale e limitarsi allo 0%.

Nel caso in esame, invece, non risulta che la R sia indicata quale “progettista” all’interno del RTI ricorrente;
né è contemplato alcun apporto partecipativo della stessa alla progettazione.

Come rilevato da Cons. Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5152, “In caso di impugnazione giurisdizionale di determinazioni amministrative di segno negativo fondate su una pluralità di ragioni (ciascuna delle quali di per sé idonea a supportare la parte dispositiva del provvedimento), è sufficiente che una sola di esse resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato, o meglio inammissibile in parte qua , per carenza di interesse alla coltivazione dell’impugnativa avverso l’ulteriore ragione ostativa, il cui esito resta assorbito dalla pronuncia negativa in ordine alla prima ragione ostativa.”.

Pertanto, la circostanza che la motivazione del provvedimento di esclusione fondata sulla presenza di un giovane professionista mandante con partecipazione al RTI pari allo 0% resista - per le argomentazioni espresse in precedenza - al vaglio giurisdizionale è sufficiente affinché il gravato provvedimento nel suo complesso resti indenne dalle ulteriori censure articolate ed il ricorso venga dichiarato infondato.

Dalle valutazioni evidenziate discende la reiezione del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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