TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-07-27, n. 201600982

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2016-07-27, n. 201600982
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201600982
Data del deposito : 27 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01171/2015 REG.RIC.

N. 00982/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01171/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1171 del 2015, proposto da:
A D L, rappresentato e difeso dall'avv. M S, con domicilio eletto ex lege presso la Segreteria del T.A.R. in Piazza Massari, Bari;

contro

Comune di Bisceglie, in persona del Sindaco l.r.p.t., rappresentato e difeso dall’avv. A C, con domicilio eletto presso l’avv. G Srelli, in Bari, Piazza Luigi di Savoia n. 37.

per l'annullamento

-della nota prot. n. 29157 del 20.08.2015 della Ripartizione Tecnica, Ufficio Edilizia Privata del Comune di Bisceglie a firma del Dirigente, arch. G L, con cui si comunica l’esecuzione di lavori in danno, per demolizione di opere abusive realizzate in Bisceglie, Carrara Salsello n. 51 a carico del sig. Di Liddo Antonio, di cui alla Determina Dirigenziale n. 111 del 10.07.2015;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati nonché per l’accertamento del diritto ad ottenere la sospensione di ogni procedimento a seguito dell’ordinanza di sospensione dell’ordine di demolizione pronunciata dalla Corte di Appello di Bari,Terza Sezione Penale (proc. pen. n. 2498/2007) ed in pendenza di giudizio di appello presso il Consiglio di Stato (8773/2009) avverso la sentenza n. 1825/2008 resa sul ricorso n. 2044/2006 del TAR Puglia - Bari, Sez. III.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bisceglie;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2016 la dott.ssa C C e uditi per le parti i difensori come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Il sig. A D L, con il ricorso notificato il 21.09.2015 e depositato il successivo 25.09.2015, ha impugnato la nota in epigrafe specificata, con cui il Comune di Bisceglie ha comunicato l’esecuzione di lavori in danno per la demolizione di opere abusive, realizzate sull’immobile di sua proprietà, censito al catasto al fg. 2, p.lle nn. 1533 e 1056 sub 1, sito in Strada Vicinale Salsello, n. 51.

La comunicazione segue la determina nr. Reg. generale 799 del 10.07.2015, con cui è stata approvata la spesa per l’esecuzione dei suddetti lavori in danno, attesa la mancata esecuzione da parte del sig. Di Liddo dell’ordinanza di demolizione n. 255 del 3.07.2007.

Espone al riguardo quanto segue :

a) che il Comune, in precedenza, ha negato la sanatoria delle opere abusive, in quanto realizzate in zona di inedificabilità assoluta per previsione del vigente PRG e per disposizione dell’art. 338 R.D. 1265/1934;

b) che avverso il suddetto diniego è stato proposto ricorso, respinto con sentenza n. 1825/2008, pronunciata da questo T.A.R., avverso la quale è tuttora pendente appello innanzi al Consiglio di Stato;

c) che le medesime opere abusive sono state oggetto di un procedimento penale e che l’ordine di demolizione impartito in tale sede è stato sospeso dalla Corte d’Appello di Bari.

I motivi di ricorso si fondano sull’asserito eccesso di potere sotto vari profili da parte dell’amministrazione comunale, principalmente per non avere tenuto conto della sospensione dei procedimenti sanzionatori in sede penale.

2. - Con ordinanza n. 607 del 22.10.2015 è stata accolta l’istanza cautelare.

3.- Con atto depositato il 18.11.2015 si è costituito in giudizio il Comune di Bisceglie, replicando, con memoria del 4.06.2016, alle censure del ricorrente.

4. - Alla pubblica udienza del 7.07.2016, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. - Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.

Dirimenti sono le seguenti considerazioni:

5.1. – la sentenza n. 1825/2008 con cui è stato respinto il ricorso avverso il diniego di sanatoria delle opere abusive e l’ordinanza di demolizione, sebbene appellata, è allo stato esecutiva, non avendo parte ricorrente, soccombente, chiesto alcun provvedimento sospensivo nel giudizio di appello. Come già chiarito dalla Sezione in precedente pronuncia “ Ai sensi dell’art. 33, co. 2, c.p.a., le sentenze di primo grado sono esecutive, salvo il ricorso allo strumento previsto dall’art. 98 c.p.a., in assenza del quale non sussiste alcuna ragione per mettere in discussione l’esecutività della sentenza di primo grado sancita dalle norme di legge ed il relativo obbligo gravante sull’amministrazione, tenuta all’esecuzione. Ne deriva che, a fronte del diniego di accertamento di sanatoria e di condono del Comune (...), gli interventi edilizi contestati dall’ente locale, per essere stati realizzati in assenza di titoli autorizzatori, sono abusivi.

L’ente locale, in definitiva, non è obbligato ad attendere necessariamente l’esito del giudizio di appello, attesa la natura esecutiva della sentenza pronunciata in primo grado ” (T.A. R. Bari sez. III, sent. 315 del 10.03.2016).

Ne consegue che i presupposti che hanno portato al diniego di sanatoria e all’adozione dell’ordinanza di demolizione non possono essere rimessi in discussione, risultando, per questo, inammissibili le censure del ricorrente nella parte in cui ripropongono doglianze avverso i suddetti provvedimenti, come avviene con riferimento al documento programmatico per la rigenerazione urbana dell’area su cui insiste il manufatto abusivo.

5.2. –Il procedimento penale è distinto da quello amministrativo. Consolidata è in tal senso la giurisprudenza nell’affermare che il profilo amministrativo e quello penalistico, entrambi connessi e conseguenti alla realizzazione di opere o manufatti abusivi, operano su distinti piani e secondo diverse cadenze temporali (Cfr. ex multis , da ultimo, Cons. Stato, sez. IV, 28 giugno 2016, n. 2865;
Tar Lazio, Roma, I-quater, 13 giugno 2016 n. 6744 e 2 aprile 2015, n. 4970).

A nulla rileva, pertanto, quanto riferito dal ricorrente sul procedimento penale relativo alla realizzazione delle medesime opere.

5.3. – A fronte del pregresso accertamento di abusi edilizi realizzati su area sottoposta a vincolo cimiteriale (e, dunque, in violazione del vincolo di inedificabilità ex lege), l’amministrazione comunale è tenuta ad ultimare il procedimento sanzionatorio avviato, adottando, a seguito dell’emanazione dell’ingiunzione di demolizione, i provvedimenti e gli atti materiali ulteriori, diretti a darvi piena attuazione.

Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere respinto.

6. – Le spese seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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