TAR Milano, sez. III, sentenza 2015-10-28, n. 201502271
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N. 02271/2015 REG.PROV.COLL.
N. 03246/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3246 del 2014, proposto da:
- Associazione “SOS Infertilità” Onlus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti M C e L C P ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Milano, Via Hoepli n. 3;
contro
- la Regione Lombardia, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti P D V e M E M ed elettivamente domiciliata in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, presso la sede dell’Avvocatura regionale;
per l’annullamento
- della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 12 settembre 2014, n. X/2344, recante determinazioni in ordine all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo (in B.U.R.L. 16 settembre 2014);
- della deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia del 7 novembre 2014, n. X/2611, recante individuazione delle tariffe transitorie di riferimento per le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo ai sensi della D.G.R. n. X/2344 del 12 settembre 2014;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Lombardia;
Vista l’ordinanza n. 1718/2014 con cui è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;
Vista l’ordinanza n. 1486/2015 con cui la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la decisione cautelare di primo grado e sollecitato la fissazione dell’udienza di merito del ricorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il primo referendario A D V;
Uditi, all’udienza pubblica del 24 settembre 2015, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 14 novembre 2014 e depositato il 28 novembre successivo, l’Associazione ricorrente ha impugnato le deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia del 12 settembre 2014, n. X/2344, recante determinazioni in ordine all’applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo (in B.U.R.L. 16 settembre 2014), e del 7 novembre 2014, n. X/2611, recante individuazione delle tariffe transitorie di riferimento per le prestazioni di procreazione medicalmente assistita (PMA) di tipo eterologo ai sensi della D.G.R. n. X/2344 del 12 settembre 2014.
Va premesso che la Regione Lombardia, con l’impugnata deliberazione del 12 settembre 2014, n. X/2344, in seguito alla sentenza della Corte costituzione n. 162 del 10 giugno 2014 – con cui è stata dichiarata, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui stabilisce per la coppia di cui all’art. 5, comma 1, della medesima legge, il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili – e in attesa di un intervento del Parlamento, ha stabilito di autorizzare le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo presso i Centri PMA presenti sul territorio regionale, che già erano autorizzati a effettuare le attività di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo;contestualmente sono state sospese le procedure per il rilascio di nuove autorizzazioni e accreditamenti a Centri al fine di svolgere le attività di procreazione medicalmente assistita.
Con la predetta deliberazione, nelle more dell’eventuale inserimento delle prestazioni riguardanti la fecondazione di tipo eterologo nei livelli essenziali di assistenza, è stato stabilito di porre a carico degli assistiti il costo delle prestazioni per la PMA di tipo eterologo e, con la successiva deliberazione 7 novembre 2014, n. X/2611, pure impugnata nella presente sede, sono state stabilite le relative tariffe (ricomprese tra 1.500 e 4.000 €);va precisato che per la PMA di tipo omologo gli assistiti sono assoggettati soltanto al pagamento di un ticket, restando in capo alla Regione il costo dell’intervento.
L’Associazione “SOS Infertilità” Onlus, quale soggetto operante nel settore della procreazione medicalmente assistita al fine di supportare e aiutare le coppie in condizioni di sterilità e infertilità, assume l’illegittimità delle impugnate deliberazioni regionali per violazione di plurime disposizioni costituzionali, per violazione degli artt. 4 e 5 della legge n. 40 del 2004 e per eccesso di potere sotto svariati profili.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con l’ordinanza n. 1718/2014 è stata respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati;con l’ordinanza n. 1486/2015, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la decisione cautelare di primo grado e sollecitato la fissazione dell’udienza di merito del ricorso.
In prossimità dell’udienza di trattazione del merito della causa, le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive posizioni.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO