TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-05-24, n. 202401589

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-05-24, n. 202401589
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202401589
Data del deposito : 24 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2024

N. 01589/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01579/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2017, proposto da
IDEA FIMIT SGR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G A I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via della Posta, n. 7;

contro

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Larga, n. 23;

nei confronti

MAPEI s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

SAN GIUSEPPE SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'accertamento

dell'insussistenza dell'obbligo di pagamento dell'importo pari a euro 1.043.629,04 richiesto a titolo di contributo di costruzione dal Comune di Peschiera Borromeo con il provvedimento dirigenziale prot. 14271 del 28 aprile 2017 nell'ambito del Piano Integrativo d'Intervento "Bellaria" eseguito da IDeA FIMIT SGR

o, in subordine, per l'accertamento

della minore somma dovuta al Comune di Peschiera Borromeo sulla base delle opere di urbanizzazione realizzate da IDeA FIMIT e non riconosciute dal medesimo provvedimento dirigenziale prot. 14271 del 28 aprile 2017;

in via subordinata, e ex art. 2041 c.c.

del valore delle opere realizzate dalla ricorrente in merito alla viabilità provinciale per un importo pari a euro 761.437 e per la conseguente condanna al pagamento di una quota della somma così accertata e relativa alla parte della viabilità provinciale realizzata in eccedenza rispetto all'attuale volumetria del P.I.I. “Bellaria”;

e per l'annullamento

del provvedimento dirigenziale prot. 14271 del 28 aprile 2017;

nonché di ogni altro atto o provvedimento allo stesso preordinato, conseguente o comunque connesso, ivi espressamente inclusi, in quanto occorra, i provvedimenti del Comune di Peschiera Borromeo del 19 maggio 2017, del 29 maggio 2017 e del 20 giugno 2017;

nonché' per la condanna

ex art. 30 c.p.a. al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dal Comune di Peschiera Borromeo, quantificati, in via prudenziale, nella somma non inferiore a euro 1.000.000, o nella maggiore somma che sarà provata in corso di causa, e di conseguenza per la condanna del Comune di Peschiera Borromeo al pagamento della relativa somma così come accertata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschiera Borromeo;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 aprile 2024 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso IDEA FIMIT SGR s.p.a. – società di gestione del risparmio specializzata nella gestione di fondi comuni di investimento immobiliare – contesta la richiesta di pagamento pari a euro 1.043.629,04, formulata dal Comune di Peschiera Borromeo con atto del 28 aprile 2017, e relativa alla differenza, secondo la valutazione del Comune, tra il contributo di costruzione dovuto per la costruzione degli edifici residenziali facenti parte del Programma Integrato di Intervento Bellaria e il valore delle opere di urbanizzazione a scomputo da essa realizzate.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Peschiera Borromeo.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza del 12 aprile 2024.

Con un primo gruppo di censure, parte ricorrente lamenta, in sostanza, che l’Amministrazione, per la determinazione dell’importo richiesto con l’atto del 28 aprile 2017, non avrebbe tenuto conto del valore di alcune opere che, in base alla convenzione relativa al P.I.I. Bellaria (o, per le opere relative agli stacchi idrici, in base a successive istanze di modifica di tale convenzione) si sarebbero dovute realizzare a scomputo.

In particolare la parte rileva innanzitutto che il Comune, ai fini della quantificazione del suddetto importo, ha utilizzato le risultanze di un collaudo effettuato nell’anno 2014, senza tener conto del valore delle opere a scomputo (opere di viabilità interna, piste ciclabili, parcheggi, lavori relativi alla piazza pubblica posta all’interno del P.I.I. e realizzazione degli stacchi idrici in sostituzione del rivestimento delle cabine Enel) in parte realizzate dopo tale collaudo stesso o comunque da completare. Aggiunge la stessa parte che, prima del collaudo, sono state realizzate le opere di “Intubamento Fossi” il cui valore, a suo dire, avrebbe dovuto essere scomputato per intero, e non solo parzialmente come deciso dal Comune, dall’importo da corrispondere a titolo di contributo di costruzione.

Ritiene il Collegio che per queste censure sia, in parte, cessata la materia del contendere. Non è infatti contestato quanto riportato nella memoria comunale depositata in data 12 marzo 2024 riguardo all’effettuazione, nell’anno 2017, di un successivo collaudo al cui esito le parti hanno raggiunto un accordo con riferimento alle opere riguardanti la viabilità interna, le piste ciclabili, i parcheggi e l’intubamento fossi.

Per quanto riguarda invece la piazza pubblica e gli stacchi idrici in sostituzione del rivestimento delle cabine Enel le cesure sono infondate posto che: a) per ciò che concerne la piazza pubblica, l’Amministrazione ha stabilito, con provvedimento ormai non più impugnabile (diniego di permesso di costruire del 30 gennaio 2020), che non si potrà procedere alla realizzazione del secondo stralcio, sicché risulta corretta la decisione di ammettere a scomputo solo l’importo relativo al primo stralcio già realizzato;
b) per quanto concerne gli stacchi idrici, non è possibile ammettere lo scomputo in quanto l’Amministrazione non ha mai consentito la sostituzione di questo intervento (a quanto risulta neppure realizzato) con quello di rivestimento delle cabine Enel previsto in convenzione.

Con un secondo gruppo di censure, si rileva che, con sentenza di questo T.A.R. n. 517 del 2016, si è stabilito che la ricorrente e il Comune di Peschiera Borromeo avrebbero dovuto procedere alla rinegoziazione, secondo buona fede, del contenuto originario della convenzione relativa al P.I.I. Bellaria posto che quest’ultimo, con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 30 ottobre 2012, è stato parzialmente annullato con conseguente impossibilità di realizzare uno dei tre lotti residenziali in origine previsti. Secondo la stessa ricorrente, l’Amministrazione avrebbe quindi dovuto ammettere lo scomputo delle opere relative al parco pubblico e alla viabilità provinciale, e ciò sebbene nella convenzione sia previsto che tali interventi vadano realizzati in aggiunta alle opere di urbanizzazione (e non a scomputo). Rileva ancora la parte che, qualora non si ammettesse lo scomputo di queste opere, si realizzerebbe un arricchimento senza causa dell’Amministrazione la quale, pertanto, dovrebbe essere condannata a pagare l’indennizzo previsto dall’art. 2041 cod. civ.

In proposito si osserva quanto segue.

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 30 ottobre 2012, il Comune di Peschiera Borromeo ha disposto l’annullamento parziale in autotutela del P.I.I. Bellaria, ritenuto affetto da una serie di illegittimità, attinenti: all’omissione della valutazione ambientale strategica;
alla violazione della disciplina in materia di inquinamento acustico (ciò in relazione alla localizzazione della scuola materna e del parco urbano, e con riferimento sia alle fonti sonore riconducibili alle infrastrutture stradali, sia all’insediamento industriale di Mapei s.p.a. – di seguito anche: Mapei – prossimo all’ambito oggetto della lottizzazione);
alla violazione della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante e da esplosione (ancora in relazione alla localizzazione del parco urbano e in parte anche con riferimento alla localizzazione della scuola materna e di alcuni edifici residenziali, a causa della vicinanza dell’insediamento industriale di Mapei);
alla sussistenza di ulteriori profili di illegittimità relativi alle deliberazioni di Consiglio comunale e di Giunta comunale che avevano modificato il P.I.I. approvato e il P.R.G. in rapporto anche a parametri edilizi e urbanistici, quale l’altezza degli edifici.

La deliberazione ha, in particolare, disposto l’annullamento del P.I.I. relativamente “alla previsione delle aree e delle opere a parco urbano pubblico ed a scuola materna previste in progetto (...)” e “alla previsione inerente l’edificazione del lotto 2 (...)”. Ha, invece, stabilito “Di soprassedere dall’annullamento del PII relativamente agli edifici privati compresi nei lotti 1 e 3 (...)”.

Il provvedimento è stato impugnato da Idea Fimit con ricorso proposto innanzi a questa Sezione. Il giudizio si è concluso con la sentenza n. 2093 del 30 agosto 2013, che ha respinto il ricorso e ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale di Mapei. La pronuncia è stata confermata in sede d’appello con sentenza del Consiglio di Stato n. 293 del 25 gennaio 2017.

Con delibera n. 68 del 28 novembre 2013, il Consiglio comunale di Peschiera Borromeo è intervenuto al fine di riassestare gli squilibri in termini di standard urbanistici derivanti dal parziale annullamento del piano.

La delibera è stata annullata da questo T.A.R. che, con sentenza n. 517 del 2016, ha stabilito l’illegittimità dell’intervento autoritativo ed unilaterale del Comune sulla convenzione;
la stessa sentenza ha peraltro aggiunto che, siccome la parziale eliminazione del piano ha determinato uno squilibrio delle prestazioni originariamente previste, sussiste in capo alle parti un obbligo di rinegoziare secondo buona fede le obbligazioni che non possono più essere adempiute nel modo pattuito.

Parte ricorrente valorizza questa statuizione per sostenere che l’Amministrazione debba senz’altro consentire lo scomputo delle opere relative al parco pubblico e alla viabilità provinciale.

Ritiene però il Collegio che la suindicata sentenza non ha affatto inciso sulla convenzione e non ha, quindi, fatto venir meno le obbligazioni ivi previste avendo essa, come detto, demandato alle parti il compito di addivenire ad un nuovo accordo finalizzato al riequilibrio delle prestazioni. Ne consegue che parte ricorrente non può utilmente invocarla per ottenere lo scomputo posto che le opere relative al parco pubblico e alla viabilità provinciale, in base alla pattuizione ancora in essere, costituiscono oggetto di una prestazione aggiuntiva rispetto a quella concernente il contributo di costruzione. Ragionare a contrario significherebbe ammettere la possibilità di modifica unilaterale della convenzione secondo i desiderata di una parte (in questo caso la parte privata);
risultato questo che la sentenza n. 517 del 2016 ha voluto come visto escludere.

Ritiene peraltro il Collegio che la domanda volta ad ottenere la possibilità di portare a scomputo il valore delle opere di cui si discute non possa essere nemmeno allo stato accolta in applicazione dell’art. 1464 cod. civ., il quale conferisce alla parte il diritto di ottenere la riduzione proporzionale della propria prestazione in caso di sopravvenuta parziale impossibilità della prestazione dovuta da controparte. L’applicazione di questa norma presuppone infatti la dimostrazione specifica del valore complessivo delle prestazioni dovute da ciascuna delle parti contrattuali e il valore della prestazione divenuta impossibile (nel caso specifico il valore economico che la ricorrente avrebbe conseguito con la realizzazione del lotto 2). In questa sede, la stessa parte ricorrente neppure ha allegato (e a maggior ragione neppure ha dimostrato) quale sia l’entità della perdita economica derivante dall’impossibilità di realizzazione del lotto 2, né ha dimostrato quale sia il valore delle prestazioni che complessivamente su di essa gravano in base alla convenzione;
non si può pertanto escludere che l’attuazione del piano per i lotti residenziali 1 e 3 possa comunque giustificare, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista funzionale, l’imposizione di prestazioni aggiuntive aventi il valore di quelle che la parte vorrebbe portare a scomputo oneri.

Si deve quindi ritenere che, contrariamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, le prestazioni di cui si discute trovano giustificazione nella convenzione e sono quindi dovute secondo le modalità da quest’ultima stabilite (salvo, come visto, l’obbligo per le parti di individuare una soluzione condivisa di complessivo riequilibrio così come stabilito dalla sentenza n. 517 del 2016).

Ne consegue ulteriormente che, proprio perché la pretesa del Comuna trova fondamento nella convenzione, non è nemmeno possibile accogliere la domanda di condanna al pagamento dell’indennizzo per arricchimento senza causa ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.

Infine, per quanto riguarda la domanda risarcitoria, rileva il Collegio, al di là ogni altra considerazione, che il suo accoglimento non è possibile essendo, come visto, la pretesa qui avversata del tutto legittima.

In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, deve essere, in parte, dichiarata la cessazione della materia del contendere. Per il resto il ricorso va respinto.

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

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