TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-07-25, n. 202210595

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-07-25, n. 202210595
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202210595
Data del deposito : 25 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2022

N. 10595/2022 REG.PROV.COLL.

N. 03411/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3411 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G B, rappresentato e difeso dall'avvocato S D C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Aureliana, 63;

contro

Ministero della Giustizia - (D.A.P.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto del Ministero di Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, adottato in una data compresa tra quella di pubblicazione della graduatoria finale del corso di formazione per Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria (15.12.2014) e quella in cui gli allievi vice-ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno prestato giuramento (18.12.2014), con cui è stato nominato "Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria", “nella parte in cui stabilisce la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di tale nomina presumibilmente dalla data prossima e, comunque, successiva a quella in cui il corso di formazione per Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria è terminato (fine dell'anno 2014)”.

Per quanto riguarda il 1° ricorso per motivi aggiunti presentato l’11.06.2015:

A) del decreto, adottato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in una data compresa tra quella di pubblicazione della graduatoria finale del corso di formazione per Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria (15.12.2014) e quella in cui gli allievi Vice – Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno prestato giuramento (18.12.2014), con cui il Sig. G B è stato nominato “Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria”, nella sola parte in cui stabilisce la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di tale nomina presumibilmente dalla data prossima e, comunque, successiva a quella in cui il corso di formazione per Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria è terminato (fine dell'anno 2014), ancorché non conosciuto negli estremi;

B) nonché di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

nonché per il risarcimento

di tutti i danni subiti e subendi dall'odierno ricorrente, da riconoscersi in forma specifica e/o da individuarsi nella misura di giustizia ovvero che saranno quantificati in corso di causa;

Per quanto riguarda il 2° ricorso per motivi aggiunti presentato il 09.04.2018:

A) del decreto, adottato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, in data 18 dicembre 2014 con cui il Sig. G B è stato nominato “Vice Ispettore del corpo di Polizia Penitenziaria”, nella sola parte in cui stabilisce che il ricorrente è immesso nel ruolo degli ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria con decorrenza 18 dicembre 2014 ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443”, depositato in atti solo il 26 marzo 2015;

B) per quanto occorrer possa e nei limiti di cui si dirà del bando di “concorso pubblico per il conferimento di complessivi duecentosettantuno posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria (di cui 260 per uomini e 11 per le donne)”, indetto con decreto del Ministero della Giustizia del 6.2.2003 e pubblicato sulla G.U.R.I. – 4^ Serie Speciale – n. 22 del 18.03.2003;

C) nonché di ogni altro antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto

Nonché per l’annullamento

del P.D.G. del 03.10.2017, vistato all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 05.12.2017 al n. 07935, notificato in data 15.01.2018, con cui il Sig. G B è stato promosso alla qualifica di “Ispettore del corpo di Polizia Penitenziaria”, nella sola parte in cui stabilisce la decorrenza giuridica ed economica a partire dal 19.12.2016.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - (D.A.P.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 luglio 2022 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero di Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, adottato in una data compresa tra quella di pubblicazione della graduatoria finale del corso di formazione per Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria (15.12.2014) e quella in cui gli allievi vice-ispettori del Corpo di Polizia Penitenziaria hanno prestato giuramento (18.12.2014), con cui è stato nominato "Vice Ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria", “nella parte in cui stabilisce la decorrenza degli effetti giuridici ed economici di tale nomina presumibilmente dalla data prossima e, comunque, successiva a quella in cui il corso di formazione per Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria è terminato (fine dell'anno 2014)”.

Dopo il deposito da parte del Ministero, il 26.03.2015, del provvedimento, l’11.06.2015 il ricorrente ha depositato motivi aggiunti, con cui ha riprodotto parte dei motivi proposti col ricorso principale.

Con un 2° ricorso per motivi aggiunti, depositato il 09.04.2018, il ricorrente ha poi impugnato il P.D.G. del 03.10.2017, notificato il 15.01.2018, con cui è stato promosso, e quindi nominato, alla qualifica di “Ispettore” del Corpo di Polizia Penitenziaria, “limitatamente alla parte in cui assegna quale decorrenza giuridica ed economica nella superiore qualifica di “Ispettore” quella del 19.12.2016”, riproducendo i motivi già proposti.

Il Ministero della Giustizia si è costituito, chiedendo il rigetto del ricorso.

Alla pubblica udienza del 18.07.2022 la causa è stata posta in decisione.

L’illegittimità dei provvedimenti è legata all’affermazione che le nomine sopra indicate, sia a vice ispettore che a ispettore, avrebbero dovuto essere disposte con una decorrenza anteriore, stante il considerevole e ingiustificato lasso di tempo trascorso dall’inizio della procedura concorsuale, indetta con provvedimento del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria del 6 febbraio 2003, e conclusasi solo nel 2014.

L’impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi di diritto.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 41 della carta dei diritti fondamentali;
violazione dell'art. 97 cost.;
violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1 ss. L. n. 241/90;
d.m. 20 novembre 1995 n. 540;
art. 11 d.p.r. 487/94;
d.m. 21 luglio 1998 n. 297;
violazione del principio di giusto procedimento).

Il ricorrente precisa che “la condotta posta in essere dall'Amministrazione risulta in evidente e incontestabile contrasto non solo con i principi generali cui una tale condotta deve uniformarsi, ma altresì con gli specifici principi e criteri cui l'attività amministrativa deve essere improntata nelle more dello svolgimento di un pubblico concorso”, con particolare riferimento alla eccessiva durata della procedura concorsuale.

2) Violazione delle stesse disposizioni citate nel 1° motivo, con le seguenti specificazioni: “violazione del principio di giusto procedimento;
violazione del principio di uguaglianza e di par condicio;
eccesso di potere per illogicità manifesta, difetto di proporzionalità, disparità di trattamento, sviamento, manifesta ingiustizia;
irragionevolezza”.

In sostanza, secondo il ricorrente, “atteso che…la procedura concorsuale di cui è causa sarebbe dovuta concludersi, quantomeno, entro il maggio del 2005, risulterebbe inammissibile, oltre che ingiusto ed irragionevole, far decorrere gli effetti della nomina, presumibilmente, a partire dalla fine del 2014”, visto che analoghe procedure sono state invece concluse in tempi ragionevoli.

3) Con il 3° motivo, il ricorrente afferma che “risulta evidente come l'illegittimo comportamento tenuto dall'Amministrazione abbia cagionato un danno grave ed ingiusto - che verrà dettagliatamente quantificato in corso di causa - a carico del ricorrente tanto in termini di ritardo nello svolgimento della procedura concorsuale, quanto in termini di perdita di chance”.

In sostanza avrebbe in primo luogo “diritto al risarcimento dei danni subiti in ragione dalla patologica lentezza del procedimento concorsuale, in cui si è trovato coinvolto” e, in secondo luogo, avrebbe “diritto al risarcimento dei danni subiti in ragione della perdita di chance, quale conseguenza, diretta e immediata, della condotta illegittima tenuta dalla Amministrazione”, e legata al fatto che “è stato privato della possibilità di poter progredire nella carriera all'interno del Corpo di Polizia Penitenziaria”.

E secondo il ricorrente sussisterebbe sia l'elemento oggettivo, “stante la evidente e incontestabile violazione del termine procedimentale”, e sia l'elemento soggettivo, “nella accertata forma, quantomeno, della colpa della Amministrazione”.

E pertanto, il ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero “anche al risarcimento del danno in forma specifica, attraverso la retrodatazione degli effetti (quantomeno) giuridici della nomina del ricorrente a Vice ispettore del Corpo di Polizia Penitenziaria a momento diverso e, comunque, anteriore a quello, presumibilmente, indicato nel decreto di nomina, oltre che al risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi, riferiti al ristoro degli ingentissimi pregiudizi correlati alla illegittima condotta nella specie tenuta dalla Amministrazione, i quali verranno quantificati in corso di causa, e/o delle somme che saranno riconosciute dovute, pure in via equitativa,… anche in applicazione degli artt. 2043, 2056, 1337, 1223 e 1226 c.c., ovvero ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 80/1998, come sostituito dall'art. 7, comma 3, lett. e), della legge n. 205/2000, e degli artt. 30 e 124 del d.lgs. n. 104/2010, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi”.

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

Con considerazioni condivise dal Collegio, questo Tribunale ha già rigettato analogo ricorso, proposto proprio in relazione alla medesima procedura concorsuale, con sentenza della V Sezione n. 6525 del 20.05.2022, con cui, richiamando altra sentenza di questo Tribunale in vicenda analoga a quella per cui è causa (Sez. V, 29 aprile 2022 n. 5289), ha ribadito che “dalla situazione giuridica in cui versa colui che partecipa ad una selezione, deve essere distinta la posizione di chi abbia ultimato la selezione e vanti già tutti i requisiti per l’ammissione. Nel primo caso, infatti, la situazione giuridica deve essere qualificata come interesse legittimo, mentre, nel secondo caso, potrebbe sussistere un diritto soggettivo all’assunzione”.

Ne consegue che, fintanto che la procedura concorsuale è in corso di svolgimento, i concorrenti non maturano alcun diritto né di natura giuridica, né di natura economica, ben potendo l’Amministrazione, nell’esercizio della propria potestà organizzatoria, bloccare o anche annullare l’intera procedura selettiva (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 10 gennaio 2015 n. 300).

Quanto all’asserito ritardo nella conclusione della procedura, va osservato che il semplice decorso del tempo può assumere valenza viziante, e dunque risarcitoria, solo laddove si rinvenga la violazione di specifiche disposizioni di legge che ricolleghino allo scorrere del tempo, o a precise scadenze procedurali, la perdita della potestà a provvedere (Cons. St., sez. III, 3 ottobre 2013 n. 4884), appartenendo altrimenti “alla più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più utile per l’inserimento di un vincitore di pubblico concorso tra il personale in attività di servizio” (T.A.R. Lazio - Roma, sez. I, 10 gennaio 2015 n. 300).

Le considerazioni che precedono impongono il rigetto sia del ricorso principale che dei motivi aggiunti, entrambi essenzialmente rivolti a contestare il ritardo nella definizione della procedura per cui è causa.

Di conseguenza, vanno rigettate le connesse richieste di risarcimento dei danni.

In considerazione dei diversi concorsi che l’Amministrazione ha dovuto gestire negli anni, le spese possono essere compensate.

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