TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-01-10, n. 201500300

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2015-01-10, n. 201500300
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201500300
Data del deposito : 10 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09952/2006 REG.RIC.

N. 00300/2015 REG.PROV.COLL.

N. 09952/2006 REG.RIC.

N. 09954/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9952 del 2006, proposto da:
O G, rappresentato e difeso dall'avv. G C P, con domicilio eletto presso G C P in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia -Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;



sul ricorso numero di registro generale 9954 del 2006, proposto da:
O G, rappresentato e difeso dall'avv. G C P, con domicilio eletto presso G C P in Roma, Via Emilia, 81;

contro

Ministero della Giustizia -Dipartimento Amm.Ne Penitenziaria, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per

quanto al ricorso n. 9952 del 2006:

il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell'arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria;.

quanto al ricorso n. 9954 del 2006:

l’annullamento dell’atto di inquadramento nell’organico del Corpo di Polizia Penitenziaria con il grado di Agente, nella parte in cui è stata determinata la decorrenza giuridica a far data dal 6.9.2002.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Vista l’ordinanza collegiale n. 3761/2014 e gli atti depositati in esecuzione dell’ordine istruttorio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 il dott. G L P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il sig. O G, agente della Polizia penitenziaria, ha impugnato il provvedimento di inquadramento nell'organico della Polizia Penitenziaria, nella parte in cui ne determina la decorrenza giuridica, oltre a richiedere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'asserito ritardo nell'assunzione.

Il ricorrente, infatti, ritiene di essere stato arruolato in data successiva rispetto ai colleghi qualificatisi in analoga posizione poiché, come si rileva dalla documentazione versata in atti dal convenuto Ministero della Giustizia, egli è stato sottoposto a visita — risultando idoneo — in data 12 novembre 1997 e, tuttavia, è stato avviato al corso di formazione solo in data 28 dicembre 1998.

Assume in particolare che due concorrenti, classificati in posizione di graduatoria immediatamente precedente e successiva a quella rivestita dallo stesso ricorrente, sarebbero stati assunti con decorrenza precedente, con conseguente disparità di trattamento e contraddittorietà delle determinazioni assunte dall’amministrazione.

Con i ricorsi in epigrafe chiede quindi l’annullamento dell’atto di inquadramento nella parte relativa alla decorrenza giuridica e il risarcimento dei danni connessi alla tardiva assunzione in ruolo.

Con ordinanza n. 3761/2014 il Collegio, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi per ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva, ha ordinato al Ministero intimato di rendere documentati chiarimenti in ordine alle seguenti circostanze: 1) il numero degli agenti rispettivamente avviati ai corsi di formazione n. 141, 142, 143 e 144, precisando se si tratti esclusivamente degli agenti per i quali il PDG del 12 dicembre 1997 aveva istituito il 141° corso di formazione per complessive 1262 unità;
2) le ragioni per le quali è stato disposto il frazionamento degli agenti fra più corsi di formazione, in luogo dell'unico originariamente previsto, chiarendo se ciò ha comportato una diversa data di decorrenza giuridica ed economica;
3) la circostanza riferita da parte ricorrente circa l'ammissione a corsi precedenti al suo (144°) di candidati classificatisi (B ed E) immediatamente prima e dopo lo stesso ricorrente.

In esito all’adempimento istruttorio, alla pubblica udienza del giorno 6 novembre 2014 le cause riunite sono state trattenute per la decisione nel merito.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato secondo quanto si va ad esporre.

Dalla documentazione depositata dall’amministrazione intimata in esito all’ordine istruttorio di cui all’ordinanza collegiale n. 3761/2014 è emerso che:

-) a seguito del decreto interministeriale 12 novembre 1996 di indizione del concorso in questione sono state formulate due diverse graduatorie relativamente ai posti riservati rispettivamente ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma contratta e ai carabinieri ausiliari in congedo, agli agenti ausiliari in congedo della Polizia di Stato e agli agenti ausiliari in congedo della Polizia penitenziaria e del disciolto corpo degli agenti di custodia: ciò conformemente a quanto previsto nello stesso decreto di indizione del concorso;

-) i concorrenti collocati in posizione utile in ciascuna delle predette graduatorie sono stati avviati ai diversi corsi di formazione indetti con i relativi provvedimenti di autorizzazione all’assunzione dei concorrenti dichiarati idonei, entro i limiti numerici previsti dai predetti provvedimenti e secondo l’ordine di graduatoria;

-) a seguito del PDG del 12 dicembre 1997 di autorizzazione all’assunzione previo corso di formazione per complessive 1262 unità , è stato avviato il 141° corso di formazione, che ha avuto inizio in data 15 dicembre 1997, al quale sono stati ammessi candidati utilmente collocati in entrambe le predette graduatorie. In particolare, relativamente all'aliquota degli aspiranti appartenenti ai carabinieri ausiliari in congedo, agli agenti ausiliari in congedo della Polizia di Stato e agli agenti ausiliari in congedo della Polizia penitenziaria e del disciolto corpo degli agenti di custodia , sono stati ammessi i concorrenti collocati dalla posizione 502 sino all'840° posto della relativa graduatoria;

-) il 142° corso ha riguardato agenti del contingente femminile vincitori del diverso concorso a complessivi 780 posti di allievo agente del contingente femminile pubblicato sulla GU 4° serie speciale del 18 ottobre 1996 n. 84;

-) il 143° corso non ha riguardato nessuno dei collocati nella graduatoria relativa all’aliquota carabinieri ausiliari in congedo, agenti ausiliari in congedo della Polizia di Stato e agenti ausiliari in congedo della Polizia penitenziaria e del disciolto corpo degli agenti di custodia;
mentre è solo con il 144° corso che sono stati avviati i concorrenti iscritti in detta graduatoria dalla 842° posizione, fra i quali l’odierno ricorrente collocato alla posizione n. 897.

Inoltre, quanto lamentato in ordine all’assunzione degli agenti B Damiano ed E Ciro non assume rilevanza atteso che entrambi i predetti hanno partecipato al concorso nell’aliquota riservata agli ex volontari in congedo delle Forze Armate e non nell’aliquota relativa ai carabinieri ausiliari in congedo ( come invece l’odierno ricorrente);
e sono pertanto stati inseriti nella relativa graduatoria differente rispetto a quella in cui è stato inserito l’Orsani.

Da quanto esposto emerge che il ricorrente è stato avviato alla formazione secondo la posizione rivestita in graduatoria, e senza alcuno scavalcamento, e tenendo conto dei limiti numerici di volta in volta stabiliti nei provvedimenti di autorizzazione all’assunzione.

I concorrenti la cui assunzione è stata autorizzata con PDG del 12 dicembre 1997 sono stati attinti da entrambe le graduatorie, secondo l’ordine, ed avviati al 141° corso di formazione;
cosicchè, in relazione alla graduatoria in cui è stato inserito l’Orsani, il primo gruppo di assunzioni, nei limiti numerici previsti dal provvedimento di autorizzazione, ha riguardato i concorrenti iscritti fino all’840° posto.

Ne consegue che il ricorrente non è stato avviato al 141° corso per avere rivestito una posizione di graduatoria successiva alla predetta ;
mentre i successivi corsi ( 142 e 143) non hanno riguardato la medesima graduatoria.

Nessun ritardo illegittimo nell’assunzione può dunque essere imputato all’amministrazione resistente ove si consideri peraltro, in via generale, che in materia di assunzione all'impiego gli interessati non vantano un diritto soggettivo alla nomina ma solo un interesse legittimo e che in tale campo opera la potestà organizzatoria della P.A. in relazione alle esigenze di natura organizzativa o anche solo finanziaria, cosicchè la stessa amministrazione ben può paralizzare l'assunzione o anche annullare la procedura di reclutamento, appartenendo alla più ampia discrezionalità amministrativa la determinazione del momento più opportuno per l'inserimento di un vincitore di pubblico concorso tra il personale in attività di servizio ( ex multis, più di recente, CdS sez. VI 03 luglio 2014 n. 3359 T.A.R Lazio  sez. III 27/01/2014 n. 988).

Conclusivamente i ricorsi devono essere respinti perché infondati.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e possono essere liquidate in complessivi euro 2000,00, oltre accessori come per legge.

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