TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-05-30, n. 202403481

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-05-30, n. 202403481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202403481
Data del deposito : 30 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2024

N. 03481/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04547/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4547 del 2023, proposto da
L S, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Teverola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per declaratoria di illegittimità

a) del silenzio serbato dal Comune di Teverola in ordine alla istanza prot. n. 12130 presentata dalla ricorrente il 4.10.2022 per ottenere la riclassificazione di un terreno sito nel Comune di Teverola, distinto in catasto al foglio 5, part.lle nn. 545 e 546, dell'estensione di mq. 2694, nonché:

b) per la declaratoria dell'obbligo di provvedere.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Teverola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha agito innanzi a questo T.A.R., ex art. 31 e 117 c.p.a., per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Teverola – nonché per la declaratoria dell’obbligo di provvedere – sull’istanza prot. n. 12130 del 4.10.2022, poi reiterata il 17.3.2023, volta a ottenere la riclassificazione urbanistica di un terreno di cui è comproprietaria distinto in catasto al foglio 5, part.lle nn. 545 e 546 dell’estensione di mq. 2694.

2. Espone, in particolare, che l’immobile di che trattasi ricade in zona “C1 – Edilizia Economica Popolare”, così come emerge anche dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune in data 2.07.2018, prot. n. 502 e che, venendo in rilievo vincoli espropriativi ed essendo decorsi oltre 5 dalla loro apposizione (il P.U.C., infatti, è stato approvato con Delibera di C.C. n. 36 del 18.11.2013 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 69 del 9.12.2013), siffatta destinazione dell’area (ad insediamenti per l’edilizia economica e popolare) deve ritenersi decaduta ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001, con la conseguenza che il Comune sarebbe tenuto ad integrare sul punto il piano urbanistico e a procedere alla riclassificazione urbanistica del terreno (come zona residenziale), al fine di consentirle a di poterne trarne finalmente beneficio.

3. Il comune di Teverola, costituitosi in giudizio, eccepita l’inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto la reiezione per infondatezza.

4. Alla camera di consiglio del 18 aprile 2024 la controversia è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

6. Diversamente da quanto sostenuto dal Comune di Teverola, è individuabile, in casi come quello di specie, in capo alla P.A., uno specifico obbligo giuridico di provvedere sulla richiesta di riclassificazione urbanistica, con la conseguenza che l’eccepita inammissibilità non sussiste.

6.1. È illegittimo, di conseguenza, il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla diffida volta ad ottenere l'emanazione degli atti necessari a conferire una nuova destinazione urbanistica ad aree divenute prive di disciplina a causa della decadenza di vincoli urbanistici preordinati all'espropriazione, o che comportino l'inedificabilità del suolo, o che comunque privino il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale decorrente dall'approvazione del p.r.g. (T.A.R. Napoli, sez. II, 09/01/2017, n.185).

7. Il Collegio conferma quanto già statuito nei propri precedenti di Sezione (sentenze nn. 1401/2024, 2080/2021, 4335/2015 e 5124/2016).

7.1. In quella sede si è evidenziato che una volta decaduto un vincolo urbanistico per inutile decorso del quinquennio di efficacia previsto dall'art. 9 del d.P.R. 8 giugno 2001 (come prima dall'art. 2, comma 1, della l. 19 novembre 1968 n. 1187), il Comune è tenuto ad integrare sul punto il piano urbanistico, dato che la disciplina legislativamente prevista circa i limiti di edificabilità in caso di decadenza siffatta è per sua natura provvisoria, in quanto tende a supplire a un'inerzia dell'ente locale (cfr. TAR Napoli, sez. VIII, 16 luglio 2009 n. 3979, 4 settembre 2015, n. 4335).

7.2. Nella fattispecie, come dedotto dalla parte ricorrente, il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare risulta scaduto;
dopo la scadenza del vincolo trovano, pertanto, applicazione gli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 16 del 2004;
in particolare, l'art. 38, stabilisce che " 1. Le previsioni del Puc, nella parte in cui incidono su beni determinati e assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportano l'inedificabilità, perdono efficacia se, entro cinque anni dalla data di approvazione del Puc, non è stato emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità. Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.

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